Rassegne di Giurisprudenza

Il matrimonio forzato è violenza di genere e rende legittima la richiesta di asilo

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Protezione internazionale - Violenza di genere - Matrimonio imposto - Diniego - Illegittimità - Fattispecie
La violenza di genere, quale il matrimonio imposto e la reiterata violenza fisica e psichica consumata ai danni di una donna, rientra, ipso facto, tra le ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale. (Fattispecie relativa al codice di comportamento albanese, cd. Kanun)
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza 20 aprile 2022, n. 12647

Protezione internazionale - Donna vittima di violenza di genere per matrimonio imposto - Rilevanza ai fini del riconoscimento dello 'status' di rifugiata - Fondamento - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex artt. 7 e 8, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 251 del 2007, le violenze subite da una donna per essersi rifiutata di prestare il consenso ad un matrimonio impostole nel paese di provenienza, ove emerga - attraverso l'acquisizione di informazioni specifiche ed aggiornate sulla condizione delle donne in quel paese - la certezza, la probabilita' o anche solo il rischio per la richiedente di subire nuovamente atti di violenza nel caso di rientro, atteso che la coartazione al matrimonio, lungi dal poter essere considerata fatto di natura privata, è ascrivibile nell'ambito della violenza di genere così come riconosciuto, tra l'altro, dagli artt. 3, 37 e 60 della Convenzione di Istanbul del 2011, dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW) del 1979 nonché dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione basata sul genere e tenuto conto, peraltro, che l'appartenenza di genere deve essere considerata, in determinate condizioni, anche come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzione già ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva considerato come "vicenda assolutamente privata e occasionale della famiglia" quella di una richiedente costretta fuggire dalla Nigeria per sottrarsi ad un matrimonio con un uomo anziano impostole dallo zio, il quale, in conseguenza del suo rifiuto, l'aveva ferita ad una gamba, nonché soggetta a gravi violenze di genere, consistite nelle persecuzioni sessuali da parte del marito di una zia presso la cui abitazione si era rifugiata per sottrarsi al matrimonio imposto).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza 9 giugno 2021, n. 16172

Protezione internazionale - Persecuzione basata sul genere - Ambito della nozione - Limitazione nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto della donna di attenersi a disposizioni consuetudinarie tribali legate al genere - Riconducibilità alla nozione di persecuzione - Fattispecie.
In tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato, costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex art. 7 d. lgs. 251/2007, rientranti nel concetto di violenza domestica di cui all'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, le limitazioni al godimento dei propri diritti umani fondamentali attuate ai danni di una donna, di religione cristiana, a causa del suo rifiuto di attenersi alla consuetudine religiosa locale - secondo la quale la stessa, rimasta vedova, era obbligata a sposare il fratello del marito - anche se le autorità tribali del luogo alle quali si era rivolta, nella perdurante persecuzione da parte del cognato, che continuava a reclamarla in moglie, le avevano consentito di sottrarsi al matrimonio forzato, ma a condizione che si allontanasse dal villaggio, abbandonando i propri figli ed i suoi beni. Tali atti, ex art. 5 lettera c) del d.lgs n. 251 del 2007, integrano i presupposti della persecuzione ex art. 7 del d.lgs n. 251 del 2007 anche se posti in essere da autorità non statali, se, come nella specie, le autorità statali non le contrastano o non forniscono protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 24 novembre 2017, n. 28152

Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Violenza domestica - Riconducibilità ai trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Configurabilità - Conseguenze - Protezione da parte dello stato di origine - Verifica in concreto - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale dello straniero, in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statuale", ai sensi dell'art. 5, lett. c), del decreto citato, come il marito della ricorrente, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione. (Nella specie, relativa a cittadina marocchina vittima di abusi e violenze - proseguiti anche dopo il divorzio - da parte del coniuge, punito dalla giustizia marocchina con una blanda sanzione penale, la corte d'appello aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale valorizzando elementi quali la condanna penale, l'ottenimento del divorzio e l'appoggio della famiglia di origine della donna, circostanze ritenute dalla S.C. di per sé non necessariamente indicative di un'adeguata protezione da parte del Paese di origine).
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 17 maggio 2017, n. 12333