Famiglia

Mediazione familiare, informazioni precise e spazio più ampio

La possibilità di avviare il percorso entrerà di diritto nel processo

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di Michol Fiorendi e Chiara Vendramini

Una delle novità che più caratterizza la riforma del processo civile (legge 206 del 2021) è l’introduzione di diritto del percorso di mediazione familiare come risorsa per la gestione della conflittualità tra genitori in fase di separazione e divorzio. Ma si tratta di un intervento che presenta alcuni elementi di criticità, che l’associazione GeA-Genitori Ancora ha segnalato al legislatore. Eccoli di seguito.

In primo luogo, la riforma (al comma 23, lettera f, dell’articolo unico) prevede che, con il decreto di fissazione della prima udienza, il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Una disposizione che intende rendere rituale l’informativa sulla mediazione familiare.

Ma non basta: il decreto di fissazione di udienza dovrebbe definire in modo specifico che cosa si intende per mediazione familiare, dare indicazioni precise sugli uffici per il processo dove trovare i giudici onorari cui è affidato il compito di informare sulla mediazione familiare e sugli elenchi con i nominativi dei mediatori familiari professionisti a cui rivolgersi.

In secondo luogo, sempre il comma 23, lettera f), dispone che l’informativa sulla mediazione è esclusa nei casi «in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato» previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul del 2011. Pur nella massima condivisione dell’intento di dare una risposta alle situazioni di violenza intra-familiare, questa previsione corre il rischio di divenire discriminatoria e di prestarsi a strumentalizzazioni nella misura in cui l’esclusione dell’informativa potrebbe dipendere da mere allegazioni delle parti, vale a dire dichiarazioni non necessariamente accompagnate da supporto probatorio.

Inoltre, la riforma (comma 23, lettera g) afferma il ruolo direttivo del giudice nel caso in cui i genitori, in sede di prima udienza, non sono in grado di decidere autonomamente tutte le questioni imprescindibili per la gestione dei loro figli. Si tratta di una fase in cui sarebbe molto utile l’invito da parte del giudice rivolto ai genitori a intraprendere un tentativo di mediazione familiare, per dare loro l’opportunità di recuperare una comunicazione efficace per poter dare concretezza ai provvedimenti del giudice e di riappropriarsi della comune responsabilità genitoriale, non solo condividendo le decisioni relative ai figli, ma personalizzandole.

Si prevede inoltre (comma 23, lettera n) che il giudice possa invitare le parti a esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei e urgenti. Si sottolinea che l’adozione di questi provvedimenti temporanei e urgenti non deve escludere la possibilità di invitare i genitori a esperire il tentativo di mediazione familiare.

La riforma (comma 23, lettere o e p) dispone anche che l’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe siano regolate dalla legge 4 del 2013: un rinvio opportuno, perché la legge riconosce valore alla norma tecnica Uni. Ma questa legge non regolamenta il tema delle tariffe, per cui il rinvio contenuto nella riforma non basta. È opportuno che siano le associazioni nazionali di categoria iscritte al ministero dello Sviluppo economico a definire un comune tariffario minimo-massimo per l’attività di mediazione familiare.

Ancora, la riforma disciplina la possibilità per il giudice, su richiesta concorde delle parti, di nominare un professionista che coadiuvi il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare i conflitti, aiutare i figli e supportare la ripresa delle relazioni tra genitori e figli (comma 23 lettera ee). Va precisato che questo professionista non può essere assimilato al mediatore familiare, che è invece un terzo imparziale che, in autonomia dall’ambito giudiziario, interviene nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di difficoltà o di cessazione del rapporto di coppia e lavora perché le persone in mediazione raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati.

Infine, la riforma (comma 24, lettera i) prevede che i giudici onorari che integreranno l’ufficio per il processo nel nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie potranno avere il compito di dare informazioni sulla mediazione familiare.

A questo proposito, si ritiene essenziale individuare in modo chiaro e univoco il momento dell’intervento informativo dei giudici onorari nel processo e prevedere che siano formati in modo adeguato per poter illustrare con cognizione di causa i vantaggi e le opportunità della mediazione familiare.

I PUNTI CHIAVE

La mediazione familiare

Per l’associazione GeA-Genitori Ancora la mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione e al divorzio. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché padre e madre, insieme, elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale

La riforma

La legge delega di riforma del processo civile (legge 206 del 2021) contiene una serie di interventi che mirano a promuovere l’utilizzo della mediazione familiare. Le misure devono essere attuate dai decreti legislativi del Governo. Il ministero della Giustizia ha istituito dei gruppi di esperti incaricati di preparare le bozze delle norme attuative

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