Professione e Mercato

Il principio del "favore rei" nella giustizia sportiva

Sebbene l'ordinamento sportivo costituisca un genus a sé rispetto all'ordinamento statale, è frequente il caso in cui si rende necessario richiamare norme e principi di quest'ultimo per colmare lacune normative che la giustizia sportiva può presentare

di Stefania Cappa e Michele Rossetti*

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nella decisione n. 8/2020, ha stabilito che è applicabile anche nell'ordinamento sportivo il principio del favor rei previsto dal Codice penale.

Con la decisione in commento, infatti, è stato affermato che "in tema di sanzioni disciplinari, avendo le stesse natura afflittiva, in quanto comportanti eventuali conseguenze che vanno ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale del tesserato, è applicabile anche in sede sportiva il principio del favor rei".

La vicenda oggetto di discussione riguardava una pronuncia della Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana FIGC che, con Comunicato n. 59 del 28 marzo 2019, aveva ridotto la sanzione, irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, dell'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 2.000,00 inflitta all'A.S.D. Forte di Bibbona Calcio, in conseguenza di condotte antisportive assunte da taluni suoi tesserati, in occasione della gara Pomarance - Forte di Bibbona del 3 marzo 2019 del Campionato di Seconda Categoria Girone "F"; confermando altresì la squalifica comminata ad un calciatore "per avere sputato al D.G. colpendolo al volto".

La società Forte di Bibbona Calcio ed il calciatore hanno adito il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI evidenziando, fra i diversi motivi di ricorso, l'intervenuta pubblicazione del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC (avvenuta con Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019) il cui articolo 35 recante "Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara" oggi prevede espressamente l'atto dello "sputare" nei confronti degli ufficiali di gara, una "sanzione minima di cinque giornate di squalifica".

Durante i tre gradi di giudizio, dunque, era mutato il trattamento giuridico dell'illecito contestato e sanzionato al calciatore.

Il Collegio, difatti, ha reputato che nel caso in esame non si potesse non tenere conto del mutato contesto normativo. Va osservato, ancora, che rispetto alla precedente versione dell'articolo 11bis del C.G.S.- FIGC, "Responsabilità per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara", norma presa a riferimento dalla Corte d'Appello Territoriale della Toscana FIGC nell'infliggere la squalifica al calciatore in misura non inferiore ad un anno, il nuovo articolo 35 del C.G.S.-FIGC, "Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara", punisce chiunque "sputi" nei confronti dell'ufficiale di gara con la diversa sanzione minima di cinque giornate.

Posto che la responsabilità del calciatore sarebbe risultata ampiamente provata, ad avviso del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nella fattispecie si è reso indispensabile richiamare la norma dell'ordinamento statale in tema di successioni di leggi nel tempo, al fine dell'irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare.

Sul piano codicistico, per operare un raffronto con la giustizia sportiva, occorre far riferimento all'articolo 2, comma 2 del Codice Penale in base al quale "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".

Ovviamente, per lo stesso principio ormai consolidato, se lo stesso fatto-reato è punito con pene differenti da una legge posteriore alla commissione, si applica la pena più favorevole.

In ogni caso, già la Suprema Corte di Cassazione, esprimendosi in un giudizio in merito al codice di deontologia degli avvocati, aveva affermato che "la successione nel tempo delle norme dell'allora vigente e di quelle del nuovo Codice, deve essere improntata al criterio del favor rei" (Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016), con ciò, quindi, svincolando l'applicazione del suddetto principio al mero ambito penalistico e dettando un nuovo principio, volto al superamento del mero formalismo in favore della giustizia sostanziale.

Anche nella giustizia sportiva, non può non tenersi conto del principio del favor rei anche al di fuori del mero ambito penalistico. A ciò, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha richiamato nella decisione n. 8/2020 anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione che ha altresì stabilito che "in tema di successioni di leggi nel tempo, la Corte di Cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius" (Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., Sentenza n. 46653 - ud. 26 giugno 2015).

Nella vicenda della società FB Calcio e del calciatore che ha sputato al D.G., il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, dunque, ha constatato che il C.G.S.-FIGC di cui al Comunicato n. 139/A del 17 giugno 2019, all'articolo 35, ha ricondotto lo "sputo" nell'alveo delle "condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara", punibile con la diversa sanzione minima di cinque giornate rispetto al precedente articolo 11bis del C.G.S. FIGC, ha riveduto la sanzione inflitta al calciatore, motivando nel senso che "la misura disciplinare altro non è che una sanzione che comporta delle conseguenze che vanno ad incidere sul percorso professionale dell'arbitro, così come la valutazione tecnica che, laddove negativa, ne compromette reputazione e credibilità, oltre all'uscita dal sistema; il che costituisce sicuramente una misura afflittiva. Orbene, se queste valutazioni, che conducono all'applicazione delle decisioni innanzi elencate, sono basate su criteri che vengono modificati e se, a seguito di tale modifica, quel comportamento o quella valutazione non costituiscono più il presupposto per l'adozione del provvedimento finale che era stato inflitto, deve ritenersi caducato quel provvedimento, in ragione del principio del favor rei. Nel contesto sportivo tale principio deve ritenersi ancor più significativo e prevalere sul tempus regit actum, proprio perché ciò che deve essere perseguita è la piena tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti nell'ordinamento sportivo (…)".

Va osservato che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si era già pronunciato sul tema favor rei e successioni di leggi nel tempo in una vicenda che riguardava la Federazione Italiana Pallacanestro - F.I.P. e, precisamente, l'esclusione di un arbitro di gara dalla lista degli arbitri di Serie A2 maschile e A1 femminile, come da deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri del 7 luglio 2016 n. 79, e successiva deliberazione del Consiglio Federale della F.I.P. del 16 luglio 2016 e comunicata il 18 luglio 2016.

In tale occasione, il Collegio si era pronunciato sulla validità della decisione resa dalla Corte Federale D'Appello F.I.P. circa i criteri di selezione dell'arbitro che erano mutati nel tempo: i canoni richiesti per ricoprire la qualifica anzidetta erano di valutazione del Comitato Italiano Arbitri (CIA) e, per il giudizio, dovevano essere prese in considerazione le norme tecniche, vigenti ratione temporis: "Se è vero che la legge (ergo, non un regolamento, per di più di un comitato inserito in una organizzazione federale) è assistita dal principio della irretroattività, salvo espresse deroghe contenute nella legge stessa, è vieppiù vero che, laddove un soggetto veda comprimersi un diritto, rectius, una legittima chance, intesa come proiezione di realizzazione di un percorso professionale, sebbene circoscritto ad un contesto sportivo, ma con soddisfazione reputazionale utile all'affermazione del dettato Costituzionale di cui all'art. 3, comma secondo, è compito dell'ordinamento e, per esso, dei suoi organi, verificare l'impatto di norme, poi abrogate, su tale diritto. Apertis verbis, il principio del favor rei, cristallizzato, nel codice penale, all'art. 2, in particolare al secondo comma, per il quale: "…nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.", può e deve trovare cittadinanza nella odierna vicenda con i correttivi che di seguito si vanno a spiegare. Il Regolamento del CIA esplicita una serie di regole e prevede anche misure disciplinari, con possibilità di deferimenti alla Procura Federale.
La misura disciplinare altro non è che una sanzione che comporta delle conseguenze che vanno ad incidere sul percorso professionale dell'arbitro, così come la valutazione tecnica che, laddove negativa, ne compromette reputazione e credibilità, oltre all'uscita dal sistema; il che costituisce sicuramente una misura afflittiva.
Orbene, se queste valutazioni, che conducono all'applicazione delle decisioni innanzi elencate, sono basate su criteri che vengono modificati e se, a seguito di tale modifica, quel comportamento o quella valutazione non costituiscono più il presupposto per l'adozione del provvedimento finale che era stato inflitto, deve ritenersi caducato quel provvedimento, in ragione del principio del favor rei.
Nel contesto sportivo tale principio deve ritenersi ancor più significativo e prevalere sul tempus regit actum, proprio perché ciò che deve essere perseguita è la piena tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti nell'ordinamento sportivo. Ha, pertanto, errato la Corte Federale nel ritenere che la modifica dei criteri di valutazione operata dal CIA, ed a seguito della quale il M** non avrebbe avuto una valutazione negativa, non poteva essere considerata utile ai fini della decisione, ricordando, tra l'altro, che comunque è regola primaria nel contesto sportivo la informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, laddove l'equità sostanziale non è una cornice priva di contenuto, quanto, piuttosto, essa stessa contenuto."

In conclusione, quindi, si può affermare che, sebbene l'ordinamento sportivo costituisca un genus a sé rispetto all'ordinamento statale, è frequente il caso in cui si rende necessario richiamare norme e principi di quest'ultimo per colmare lacune normative che la giustizia sportiva può presentare.

Si deve dunque ribadire, ancora una volta, come per una corretta interpretazione e applicazione delle norme disciplinari sportive, sia necessario ricorrere ed applicare i principidel diritto penale, a dispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 del Codice della giustizia sportiva del CONI, che vorrebbe che si applicassero i principi e le norme generali del processo civile.

Nonostante le unanimi e plurime critiche a tale norma, si deve dare atto che, nonostante sia ancora in vigore, sovente viene disapplicata in concreto, stante l'impossibilità di applicare il diritto processuale civile a organismi/istituti decisamente speculari a quelli previsti dal codice di procedura penale, come, ad esempio, la Procura Federale e Generale, il patteggiamento o l'amnistia, tanto per citarne alcuni.

Si auspica quindi che, nell'ambito delle imminenti riforme in materia sportiva, che dovrebbero interessare tutti gli aspetti del comparto, si riesca ad adeguare anche la normativa relativa alla giustizia sportiva, che appare elemento fondamentale per la corretta gestione del sistema, sovente avente ricadute importanti anche sul piano economico, e che oggi lamenta profili di profonda incertezza applicativa, che ovviamente influiscono sulle scelte operative dei singoli e delle società sportive e commerciali che operano nel settore.

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* A cura di

Stefania Cappa, Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale, Partner dello Sudio Ermanno Cappa & Partners

Michele Rossetti, Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale , Procuratore Federale FGI


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