Civile

Prescrizione: un rischio sottovalutato nel recupero dei crediti internazionali

Molte sono le questioni legate alla tutela del credito: alcune di queste derivano specificamente dalle tempistiche con le quali viene avviata questa attività.

di Giovanni Montanaro*

In un'epoca di costante crisi sanitaria e di difficoltà nei mercati internazionali (legata per esempio all'approvvigionamento e al costo delle materie prime), pur a fronte di un flusso di incassi per le nostre imprese che è, nella maggior parte dei casi, abbastanza regolare, è comunque indispensabile impostare correttamente la propria attività di recupero del credito.

Molte sono le questioni legate alla tutela del credito: alcune di queste derivano specificamente dalle tempistiche con le quali viene avviata questa attività.

Una certa inerzia tipica delle nostre imprese è una tendenza che si è aggravata in quest'ultimo periodo, sia per alcuni ritardi dei tribunali sia, più in generale, per una attitudine anche positiva di rinegoziare la posizione debitoria con le proprie controparti allo scopo di mantenere buoni rapporti commerciali.

È però da tenere in grande considerazione che ritardare l'attività provoca numerosi rischi. Di alcuni di questi si ha spesso contezza, per esempio i problemi finanziari di cassa o la possibile sopravvenienza di situazioni di insolvenza delle controparti.

Un rischio sottovalutato in ambito internazionale è invece quello della prescrizione del credito.

Mentre in Italia sussiste infatti un generale termine di prescrizione decennale (art. 1946 c.c.), a partire dal sorgere del credito (o da qualsiasi atto interruttivo della prescrizione), i termini di prescrizione nel mondo sono tra di loro molto diversi.

Alcuni Paesi hanno un termine uguale a quello italiano (per esempio Brasile o Emirati Arabi Uniti). Sono ben pochi i Paesi in cui i termini sono più lunghi che in Italia: può venire in mente l'Iran, per esempio, in cui non esiste neppure un termine di prescrizione, o il Portogallo che ha un termine di 20 anni.

La gran parte dei Paesi prevede invece un termine di prescrizione più breve e molto diverso da Paese a Paese. In Inghilterra è di 6 anni, in Francia o nei Paesi Bassi di 5, in Cina di 4, in Russia, India e in Germania di soli 3 anni (in quest'ultimo Paese a decorrere dal termine dell'anno solare). Negli Stati Uniti, in Canada o in Nigeria varia addirittura da Stato a Stato.

Attenzione però a quale sia l'attività da svolgere; una semplice diffida stragiudiziale non provoca di per sé l'interruzione dei termini di prescrizione, come invece accadrebbe in Italia.

In sostanza, entro il termine di prescrizione è necessario avviare una vera e propria attività giudiziale, con l'introduzione di una domanda giudiziale di pagamento.

Unica alternativa, valida pressoché in tutti gli ordinamenti del mondo, è quella di ottenere dalla propria controparte commerciale un espresso riconoscimento del debito.

Anche un riconoscimento del debito deve, però, soddisfare una serie di criteri per essere considerato valido e vincolante. È dunque fondamentale (e spesso sottovalutata) una corretta redazione dell'eventuale accordo transattivo / piano di rientro allo scopo di garantirsi il successivo incasso.

In particolare, in ambito internazionale è molto importante osservare la forma corretta con la quale ottenere un riconoscimento di un debito; uno scambio di mail può non essere sufficiente, non solo perché spesso il riconoscimento può provenire da un soggetto che non è titolato, ma proprio perché, specie in alcuni paesi (es. Russia, Paesi Arabi e del Nord Africa) sono sempre richiesti particolari formalismi (es. notarizzazioni, firme in originale, timbri).

Il consiglio, specie nel caso di crediti significativi, è dunque quello di non trascurarli, e di non limitarsi a inviare ogni tanto un sollecito di pagamento che, come detto, potrebbe non essere sufficiente a interrompere il decorso del termine di prescrizione.

È invece opportuno, indicativamente dopo 2 anni dalla maturazione del credito, rivolgersi a uno specialista di diritto internazionale che possa analizzare la legislazione relativa allo specifico Paese in cui ha sede il debitore, per valutare se e quale attività sia necessaria allo scopo di non incorrere nella prescrizione del credito stesso ed evitare così, sorprese spiacevoli quanto frequenti.

*Giovanni Montanaro, avvocato e partner, Rödl & Partner

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