Civile

Contraddittorio endoprocedimentale: inammissibile la questione di illegittimità, deve intervenire il legislatore

È solo il Parlamento che, con un tempestivo intervento normativo, può colmare la lacuna evidenziata, garantendo l'estensione del contraddittorio nei procedimenti di imposizione tributaria

Inammissibile la questione sollevata sul contraddittorio endoprocedimentale. Così si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 47 (relatore Augusto Barbera) depositata oggi relativamente al dubbio di legittimità costituzionale avanzato dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana in merito all'articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nella parte in cui non prevede il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti "a tavolino" posti in essere dall'Agenzia delle entrate.
Secondo il giudice rimettente, il sistema tributario sarebbe infatti caratterizzato da un'ingiustificata disparità di trattamento tra le cosiddette verifiche precedute da accessi in loco, che si svolgono nei locali dei contribuenti, e le cosiddette verifiche "a tavolino", che si svolgono, invece, presso gli uffici dell'amministrazione, con i dati di cui quest'ultima ha la disponibilità.
La Consulta, pur rilevando l'inadeguatezza dell'attuale normativa sul contraddittorio endoprocedimentale, ha dichiarato l'inammissibilità della questione, in quanto il superamento del rilevato dubbio di legittimità esige un intervento di sistema che spetta unicamente al legislatore.
Tenuto conto, infatti, della pluralità delle soluzioni possibili in ordine all'individuazione dei meccanismi con cui assicurare la formazione partecipata dell'atto impositivo, che ne modulino ampiezza, tempi e forme, è solo il Parlamento che, con un tempestivo intervento normativo, può colmare la lacuna evidenziata, garantendo l'estensione del contraddittorio nei procedimenti di imposizione tributaria.

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