Responsabilità

Il risarcimento del danno patrimoniale va parametrato alla possibilità di procurarsi un altro lavoro in futuro

La Corte d'appello ha riconosciuto all'infortunato una riduzione pari al 50 per cento della capacità lavorativa specifica

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di incidente stradale a seguito del quale all'infortunato viene riconosciuta una certa percentuale della riduzione della capacità lavorativa, la stima del danno patrimoniale deve avvenire considerando anche le restanti possibilità per il soggetto di trovare in futuro altra occupazione. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 14241/23.

La vicenda e le somme della Corte d'appello

Nel caso specifico un motociclista è caduto violentemente a terra riportando gravi lesioni alla caviglia. Entrando nel merito della vicenda la Corte d'appello ha riconosciuto all'infortunato una riduzione pari al 50 per cento della capacità lavorativa specifica, che all'epoca dei fatti svolgeva attività di autotrasportatore, ritenendo la possibilità di intraprendere la stessa attività in futuro consistentemente pregiudicata dalla perdita di mobilità alla caviglia. Così stimati la percentuale di invalidità permanente e il danno da incapacità lavorativa specifica, la Corte d'appello procedeva alla liquidazione del danno avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano sia per il danno non patrimoniale, al quale veniva applicata una personalizzazione in aumento del 15% per la perdita della possibilità di svolgere attività sportiva, sia per il danno patrimoniale. Per quanto concerne il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, i giudici di seconde cure hanno liquidato il danno prendendo a base di calcolo l'ultima retribuzione mensile percepita dalla vittima prima dell'incidente, aumentata equitativamente a 1.000 euro al mese per i prevedibili incrementi futuri, quindi un reddito annuo di 12.000 euro, capitalizzato tenuto conto dell'età del soggetto al momento del sinistro e decurtato del 10% per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa: liquidava quindi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l'importo di euro 151.390,62 oltre interessi e rivalutazione.

La puntualizzazione della Cassazione

In definitiva la Cassazione precisa che «ai fini di una liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica per equivalente che sia effettivamente volta a reintegrare il danneggiato nella situazione preesistente, il reddito perduto costituisce la base di calcolo, ma il danno deve essere parametrato alla misura della sua perdurante possibilità di procurarsi in futuro quegli stessi introiti o altri idonei a soddisfare le sue esigenze. Ragionando diversamente, ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benchè ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio».

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