Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Trust familiare e azione revocatoria
2. Amministratore di sostegno, trust e riduzione delle disposizioni testamentarie
3. Casa familiare conferita in un trust costituito in sede di separazione
4. Trasformazione di una srl in un trust a vantaggio del figlio minore del socio unico
5. Separazione e affidamento a un solo genitore
6. Successione e reintegrazione della quota di legittima
7. Obblighi derivanti dalla dichiarazione giudiziale di paternità naturale
8. Fondo patrimoniale e azione revocatoria


1. TRUST – Trust familiare e azione revocatoria (Cc articoli 2740 e 2901)
Nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi.
Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale.
Il trust è di per sè foriero di una riduzione della garanzia patrimoniale ex articolo 2740 c.c., in quanto i beni assoggettati a trust sono segregati a vantaggio dei beneficiari.
Al fine di qualificare l'onerosità o la gratuità del titolo in base al quale è effettuato un atto dispositivo in trust occorre far riferimento al rapporto sussistente tra il disponente e i beneficiari che si evince dalla programmazione di interessi prevista dall'atto istitutivo del medesimo trust. Nell'azione revocatoria ordinaria diretta alla declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo in trust, se questo è effettuato a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie e, pertanto, i beneficiari non sono litisconsorti necessari.
Tribunale Milano, sentenza 23 gennaio 2023, n. 28731 – Giudice Rossetti

2. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Amministratore di sostegno, trust e riduzione delle disposizioni testamentarie (Cc articolo 536; Legge 22 giugno 2016 n. 112)
L'amministratore di sostegno può essere autorizzato a non domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie tramite le quali la madre del beneficiario dell'amministrazione di sostegno ha istituito un trust ai sensi della legge sul "Dopo di Noi" sugli strumenti finanziari e la liquidità detenuti presso una banca, nominando beneficiario vitalizio il proprio figlio, trustee l'amministratore di sostegno e beneficiari finali i propri nipoti. Infatti, la parziale inefficacia di tali disposizioni, consentirebbe al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ai sensi dell'articolo 537 cod. civ., il conseguimento della qualifica di erede per la quota di un mezzo, ma frammenterebbe la gestione dei beni. Qualora il beneficiario dell'amministrazione di sostegno avesse bisogno di liquidità, il trustee potrebbe prenderla dal fondo in trust.
Tribunale di Sulmona, 22 marzo 2023 – Giudice Tutelare Mazzagreco

3. DIVORZIO - Conferimento effettuato in sede di separazione della casa familiare in un trust (Cc articolo 160; Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civile del matrimonio fra le cui condizioni vi sia il conferimento – già effettuato in sede di separazione –della casa familiare in un trust.
Nel caso in esame, i beneficiari sono i due figli degli ex coniugi, mentre all'ex moglie viene attribuito il diritto di abitazione sull'immobile fino al compimento della maggiore età da parte di uno dei figli e l'impegno da parte dell'ex marito di conferire in trust ogni risorsa necessaria a sostenere le spese di gestione e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'immobile fino alla sua devoluzione ai beneficiari finali.
Tribunale Pisa, sentenza 18 aprile 2023, n. 568 – Pres. Guerrieri, Giud. Rel. Guerrieri

4. TRUST - Trasformazione di una s.r.l. in un trust a vantaggio del figlio minore del socio unico (Cc articoli 2948, 2500-septies e 2500-octies; Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346)
La trasformazione di una s.r.l. in un trust a vantaggio del figlio minore del socio unico della s.r.l. è esente da imposizione proporzionale, in quanto non realizza l'assegnazione dei beni all'unico socio, ma vincola il patrimonio societario al perseguimento di un certo scopo (la destinazione al beneficiario al quarantesimo anno d'età).
Il trust rappresenta un patrimonio separato: è erronea l'affermazione secondo cui la trasformazione in oggetto avrebbe avuto quale effetto l'assegnazione dei beni all'unico socio rappresentando piuttosto un atto di autonomia privata attraverso la quale il disponente (titolare del patrimonio societario) decide di gestire diversamente il suo patrimonio (attraverso il trustee) vincolandolo al perseguimento di un determinato scopo, nella specie, facilmente individuabile nella destinazione dello stesso al beneficiario (figlio del disponente) al compimento del quarantesimo anno di età.
Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, Sez. IV, sent. 31 gennaio 2023 n. 105

5. SEPARAZIONE - Affidamento a un solo genitore (Cc articolo 337 -quater)
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla Legge, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto ciò è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti stabilmente con il figlio.
Il Tribunale alla luce di queste considerazioni ha ritenuto che l'affidamento monogenitoriale alla ricorrente, nella forma dell'affidamento super-esclusivo, fosse la soluzione idonea a tutelare il benessere morale e materiale dei figli minori in quanto le funzioni genitoriali di cura e assistenza sono esercitate con tempestività dalla figura materna, la quale si è da sempre occupata delle minori con continuità e ha dato prova di essere dotata di seria capacità genitoriale.
Tribunale Milano, Sez. IX, sentenza13 aprile 2023, n. 2992 – Pres. Amato, Giudice rel. est. Gennari

6. SUCCESSIONE - Reintegrazione della quota di legittima (Cc articoli 536, 560 e 564)
La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (salvi i casi eccezionalmente previsti dall'articolo 560 secondo e terzo comma cod. proc. civ. per la riduzione dei legati e delle donazioni), senza che si possa procedere alla imputazione del valore dei beni, che è facoltà prevista per la sola collazione nel diverso ambito della divisione ereditaria.
Tale principio trova fondamento giuridico nella natura della legittima, che è una quota di eredità, cosicché la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni poste in essere dal de cuius attribuisce al legittimario la qualità di erede. Il legittimario, pertanto, ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro.
Peraltro, quando - come nel caso di specie - la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria. La partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dalla legge, in particolare dagli articolo 537 e segg. cod. civ. (la metà; un terzo; un quarto; etc.).
Pertanto, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, è tenuto a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario.
Tribunale Torino, Sezione II, sentenza 23 marzo 2023, n. 1277 – Pres. Chiavazza, Giudice rel. Gambacorta

7. FILIAZIONE - Obblighi derivanti dalla dichiarazione giudiziale di paternità naturale (Cc articoli 148, 277, 316 bis, 337-ter, 2059)
La sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento ai sensi dell'articolo 277 c. c. e, quindi - per quanto qui di specifico interesse - fa sorgere, oltre agli altri obblighi, quello del genitore di concorrere al mantenimento dei figli ai sensi e per gli effetti dell'articolo148 c. c., direttamente collegato allo status genitoriale, per "mantenimento" dovendosi intendere non solo l'adempimento dell'obbligo alimentare, ma anche quelli inerenti all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il sostentamento della prole, in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 316 bis c.c., è necessario avere riguardo alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti, oltre che ai parametri tutti di cui all'articolo 337 ter, comma 4, c. c.
Anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole al fine di evitare che il peso di tale obbligo debba ricadere solo sul genitore convivente con i figli.
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'articolo 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno ritenuta infondata la richiesta di risarcimento dei danni morali paventati dalla donna (parte appellante), stante l'assoluta carenza di allegazione in fatto e di prova degli effetti pregiudizievoli della condotta dell'uomo violatrice dei doveri connessi alla filiazione.
Corte d'Appello Messina, Sez. I, sentenza 20 febbraio 2023, n. 142 – Pres. Lazzaro, Cons. Rel. Adamo

8. FONDO PATRIMONIALE – Fondo patrimoniale e azione revocatoria (Cc articoli 2740 e 2901)
Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
L' eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Tribunale Latina, Sez. I, sentenza 14 aprile 2023, n. 890 – Giudice Gabrielli

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©