Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
Divorzio - Valore degli sms in sede di divorzio
Divorzio – Principio di bigenitorialità e richieste del minore
Successione – Il Curatore del fallimento è legittimato ad impugnare la rinunzia all'azione ex articolo 524 c.c.
Interdizione e amministrazione di sostegno – Ambiti di applicazione
Successione, testamento e rappresentazione – Il testatore può escludere l'operatività della rappresentazione
Riconoscimenti di paternità e cognome del minore - Il cognome paterno non prevale su quello materno
Sottrazione di minore - La sottrazione internazionale di minore giustifica la decadenza della responsabilità genitoriale
1. DIVORZIO - Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova (Cc articolo 2712;legge 898/1970, articolo 3 n. 2 lettera f))
Lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'articolo 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'articolo 215 c.p.c., comma 2 , poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Per l'articolo 2712 c.c., la contestazione esclude il pieno valore probatorio della riproduzione meccanica, ove abbia per oggetto il rapporto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica (la conformità dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate). Ove la contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi. L'accertamento della sussistenza e del contenuto della contestazione, avendo per oggetto fatti materiali, è funzione del giudice di merito; e, ove sia esente da vizi logici, in sede di legittimità è insindacabile.
•Corte d'Appello di Milano, Sezioni V e V.G., sentenza 6 aprile 2022 - Pres. Rel. Pizzi