Penale

Sequestro più esteso per ostacolo alla vigilanza

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di Giovanni Negri

Sequestro allargato per ostacolo all’attività di vigilanza . Possono essere quindi assoggettati alla misura cautelare i finanziamenti ottenuti da una banca a favore del suo ex amministratore delegato, flussi poi utilizzati per alterare la rappresentazione del patrimonio di vigilanza. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 42778 della Quinta sezione penale depositata ieri. Pronuncia che respinge il ricorso presentato dalla difesa dell’ex ad di Veneto Banca Vincenzo Consoli, contro la misura decisa dal Riesame di Roma.

Tra i motivi alla base dell’impugnazione c’era l’errore dell’autorità giudiziaria nell’individuazione dei beni strumentali alla realizzazione del reato e questi non potevano che essere gli strumenti concretamente utilizzati per le false comunicazioni a Banca d’Italia e Consob.

Di parere opposto è stata la Corte di cassazione per la quale, nel perimetro del sequestro per violazione dell’articolo 2638 del Codice civile, può rientrare anche la provvista messa a disposizione dei terzi da Veneto Banca per l’acquisto di azioni proprie. In questo modo - secondo la ricostruzione del Riesame fatta propria dalla Cassazione - la misura cautelare colpisce le risorse «destinate, per espressa disposizione dell’indagato in virtù della posizione apicale rivestita in seno alla banca, alle operazioni in virtù delle quali si è giunti alla mendace rappresentazione del patrimonio di vigilanza a Banca d’Italia e Consob, attraverso una realtà contabile artificiosa, che ha reso possibile, come si diceva, un’artefatta rappresentazione dello stato di salute dell’istituto di credito, “gonfiando” il patrimonio di vigilanza, mediante l’inclusione, tra gli elementi positivi, di obbligazioni e azioni proprie, acquistate con provvista finanziaria della stessa banca».

Il reato di ostacolo alla vigilanza ha poi una portata assai estesa: può essere infatti di semplice condotta, sia per omessa comunicazione di informazioni dovute sia per l’utilizzo di mezzi fraudolenti indirizzati a nascondere fatti rilevanti per la situazione economica o patrimoniale ella società; oppure può essere anche delitto di evento realizzato con le più varie condotte. A causa di questa flessibilità, può senz’altro essere rilevante penalmente la rappresentazione artificiosa del patrimonio di vigilanza con elementi positivi privi di fondamento per effetto dell’acquisito di titoli grazie a finanziamenti erogati dalla banca stessa.

E il sequestro non deve essere effettuato, come sostenuto dalla difesa Consoli, sui beni di Veneto Banca, perchè dalle operazioni non ne ha tratto vantaggi. Anzi, queste hanno condotto l’istituto sull’orlo di una crisi economica irreversibile, evitata solo dall’intervento del Fondo Atlante.

Corte di cassazione, sentenza 19 settembre 2017, n. 42778

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