Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Figli con "sindrome di Down" e "sindrome di autismo", mancato ascolto e nomina di AdS
2.Delibazione matrimonio e tradimento
3.Adozione mite e legittimante
4.Divorzio e legge applicabile ai coniugi stranieri
5.Figlio maggiorenne neolaureato e rapporti di lavoro a termine rinnovati nel tempo
6.Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale
7.Separazione e coordinatore genitoriale
8.e 9. Presupposti per il riconoscimento della pensione di reversibilità della madre al figlio inabile al lavoro
10.Allontanamento di un minore dal nucleo familiare ingiustificato per il solo conflitto genitoriale
11.Minori e illegittimità dei provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale adottati in caso di conflitto genitoriale


1. SEPARAZIONE - Figli con "sindrome di Down" e "sindrome di autismo"
(Cc articoli 150, 151, 315bis, 316bis, 336bis, 337bis, 337sexies, 337octies)
Nel caso in esame, ad entrambi i figli affetti da una patologia invalidante, è stato nominato un amministratore di sostegno raggiunta la maggiore età.
In tal caso, lo stato di salute ha reso impossibile procedere all'ascolto del figlio minore, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
• Corte d'Appello di Bologna, Sez. I, sentenza 24 febbraio 2022 n. 456 – Pres. Fazzini, Cons. Rel. Poppi

2. DELIBAZIONE MATRIMONIO – Il tradimento non è prova della mancanza di affectio coniugalis (Costituzione, articoli 2, 3, 29; Cedu, articolo 30 ; Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, articoli 9 e 7; legge 898/1970, articolo 10)
La convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, come tale ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità. Il dato pacifico della convivenza continuativa non può essere messo in discussione deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza. Conseguentemente, affinché la mancanza di affectio coniugalis sia rilevante, occorre una ricognizione comune e una esteriorizzazione della esclusione del carattere coniugale della convivenza.
Corte d'Appello di Cagliari, Sez. I, sentenza, 26 marzo 2022, n. 150 – Pres. Aru, Cons. rel. Cugusi

3. ADOZIONE - Adozione mite e legittimante non sono sovrapponibili fra loro
(Legge 184/1983, articoli 7, 8, 15, 19, 22, 44, Cpc, articoli 737 e ss)
La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'articolo 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.
Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro e i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità, dovendo il giudice verificare in primo luogo la effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali.

NOTA

L'articolo 13 della legge 4 maggio 1983, n. 184 enuncia il principio secondo cui "il minore ha diritto a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia".
L'allontanamento del bambino dal nucleo familiare dovrebbe pertanto essere extrema ratio, consentito solo nei casi di endemico e radicale stato di abbandono (morale e materiale) dovuto alla totale e irreversibile inadeguatezza dei genitori a provvedere alla crescita e all'educazione del minore.
La recisione di ogni rapporto sia giuridico sia affettivo tra il minore e la propria famiglia di origine attraverso l'adozione legittimante deve costituire una misura eccezionale. Vi è poi da aggiungere che il diritto del minore alla conservazione delle relazioni familiari ha la sua legittimazione nell'articolo 315- bis c.c.. ed inoltre, esiste un tessuto normativo internazionale di protezione del minore che vede come principio del best interests of the child solennemente proclamato all'articolo 3 della Conv. delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989.
Negli ultimi anni, la Suprema Corte ha interpretato estensivamente l'articolo 44, comma 1, lett. d), valorizzando l'istituto dell'adozione "mite" nell'intento di preservare il legame con i genitori biologici quando ciò risponda all'interesse del minore
Il giudice minorile dovrà operare un giudizio prognostico per verificare una concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale in tempi conciliabili con l'esigenza del minore a poter acquisire un'adeguata crescita psico-fisica.
Sarà necessario appurare se possa essere dato un intervento di sostegno finalizzato a rimuovere i contesti di difficoltà o disagio familiare e, solo risultando impossibile attendersi l'auspicato recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore, sarà legittimo e corretto dichiarare lo stato di abbandono.
Il ricorso all'adozione "mite" deve essere valutato dal giudice già in sede di accertamento dello stato di abbandono, non procrastinabile nella fase della pronuncia di adozione posto che, confermata la dichiarazione di adottabilità del minore ex articolo 8, Legge n. 184 del 1983, la scelta obbligata non può che essere quella dell'adozione legittimante.

Corte d'Appello di Milano, sentenza 10 novembre 2022 – Pres. Rel. Pizzi

4. DIVORZIO – Legge applicabile ai coniugi stranieri (Regolamento Ue 1259/2019, articolo 8, lett. b); legge 898/1970, articolo 3)
Alla domanda di scioglimento del matrimonio, nel caso di coniugi albanesi è applicabile la legge italiana, ai sensi dell'articolo 8, lett. b) reg. Ue 1259/2010, posto che l'ultima residenza abituale prima dell'instaurazione del giudizio di separazione era l'Italia.
Ai sensi dell'articolo 8 del Reg. UE 1259/2010, ormai in vigore sin dal 21 giugno 2012, "il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato (...) della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale" ovvero dell'ultima residenza ovvero infine di cui è adita l'Autorità giurisdizionale.
Tribunale di Verona, Sez. I, sentenza 12 luglio 2022 - Pres. Guerra, Giud. Rel. Vaccari

5. MANTENIMENTO DEI FIGLI - Figlio maggiorenne neolaureato e rapporti di lavoro a termine rinnovati nel tempo (Cc, articolo 337septies)
Il dovere di mantenimento non cessa con il compimento della maggiore età da parte del figlio, bensì nel diverso momento in cui il figlio consegue l'autosufficienza economica. Tale principio è stato espressamente affermato dal legislatore della riforma del 2006, che all'articolo 337-septies c.c. ha previsto che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico".
L'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.
Revocato il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario della figlia limitandolo al solo versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, assunta dopo la laurea con un contratto a tempo determinato.
Tribunale di Bologna, decreto 16 giugno 2022 - Pres. Perla, Giud. Rel. Migliori

6. FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni del fondo (Cc articolo 170, Cpc articolo 615)
Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l'articolo 170 c.c. -secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia- non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità del creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Tribunale Civitavecchia, sentenza, 13 giugno 2022, n. 714 – Giudice Vigorito

7. SEPARAZIONE – Invito ad avvalersi di un coordinatore genitoriale
La coordinazione genitoriale nasce quale strumento di supporto alla gestione della co-genitorialità. Nato negli Stati Uniti e adottato da alcuni Tribunali italiani, la necessità di far ricorso a tale strumento, è collegata all'affidamento condiviso disposto nonostante l'alta conflittualità che contraddistingue il rapporto tra i genitori.
Nel 2015 il Tribunale di Civitavecchia si è pronunciato in questi termini: "La coordinazione genitoriale è uno strumento, già conosciuto in altri ordinamenti, volto a facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e temporaneamente non trattabili tramite la mediazione familiare, ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie e guidare le parti a negoziare e accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con i figli, con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico dei figli". (Trib. Civitavecchia, 20 maggio 2015).
Nel caso in esame, il giudice non ha nominato il coordinatore genitoriale, ma ha invitato le parti ad avvalersene.
Può comunque accadere che il giudice nomini il coordinatore nel provvedimento conclusivo del procedimento, ed in tal caso, non gli conferisce un ruolo di ausilio all'autorità giudiziaria, ma di sostegno ai genitori nella gestione dei potenziali conflitti che dovessero manifestarsi nell'esercizio della responsabilità genitoriale in regime di affido condiviso della prole. Inoltre, è possibile disporre che l'incarico, si svolga in un arco di tempo predeterminato dal giudice e formalizzato direttamente dai genitori affidatari con apposito contratto da stipularsi entro il termine parimenti fissato dal giudice. Il coordinatore genitoriale, il cui compenso è a carico dei genitori, deve vigilare sull'attuazione, da parte dei genitori affidatari, delle disposizioni giudiziarie e condurli alla composizione stragiudiziale dei conflitti che dovessero insorgere durante la gestione della co-genitorialità. Poiché l'attività del coordinatore genitoriale è fuori dal procedimento, egli non è tenuto a riferire del proprio operato all'autorità giudiziaria dalla quale è stato nominato, in quanto lo stesso non è funzionale a fondare una successiva pronuncia giudiziaria, bensì, è viceversa volto proprio ad evitare ulteriori interventi della medesima autorità. La figura sembra avere delle affinità con il «mediatore» posto che una volta designato, il «coordinatore genitoriale», è investito del compito di prevenire o di risolvere situazioni di conflitto che possono influenzare negativamente la serenità e la crescita dei figli minori, ma se ne discosta in quanto ha una posizione attiva nella gestione della crisi ed un maggior grado di autonomia e discrezionalità rispetto al mediatore.
Tribunale Monza, Sezione IV, sentenza, 25 ottobre 2022, n. 2135 - Presidente Relatore Arcellaschi

8. e 9. PENSIONE DI REVERSIBILITÀ– I presupposti per il riconoscimento della pensione di reversibilità del genitore figlio inabile al lavoro (Cpc, Articolo 429, co. 1; Dl 112/2008, articolo 53 ; legge 903/1965, articolo 22)
In tema di pensione di reversibilità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
• Tribunale del Lavoro di Taranto, sentenza 22 novembre 2022 n. 2412 – Giud. Viesti
Corte d'Appello Cagliari Sassari, Sez. lavoro, sentenza 25 maggio 2022, n. 88 – Pres. Rel. Giacalone

10. RESPONSABILITA' GENITORIALE - Allontanamento di un minore ingiustificato per l'esposizione persistente e prolungata dei figli al conflitto genitoriale
L'allontanamento di un minore dal suo nucleo familiare di origine ed il suo affidamento a terzi (siano essi una altra famiglia o una comunità di tipo familiare) può avvenire solo se l'ambiente familiare di partenza, nonostante gli interventi a sostegno già disposti, non sia idoneo.
Non può considerarsi maltrattamento l'esposizione persistente e prolungata dei figli al conflitto genitoriale.
E' revocata la sospensione della responsabilità genitoriale, provvedimento per sua natura di carattere interinale e temporaneo, con conseguente cessazione della tutela disponendo invece la limitazione dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, ai sensi dell'articolo 333 c.c., con l'affidamento del nucleo familiare ai servizi sociali del comune.
La Corte partenopea ha condiviso le conclusioni cui è giunta la psicoterapeuta che ha suggerito il collocamento dei minori presso la madre ampliando e regolamentando i tempi che gli stessi trascorreranno con il padre.
Corte d'Appello di Napoli, decreto 28 novembre 2022 n. 2860 – Pres. Rel. Di Marco

11. RESPONSABILITÀ GENITORIALE - Nessun ascolto del minore se contrario al suo interesse (Cc articoli 330 e 336 bis)
La prescrizione normativa dell'ascolto del minore richiede una valorizzazione attuale e sostanziale del punto di vista del minore capace di discernimento ai fini della decisione che lo concerne, imponendosi una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, delle valutazioni e aspirazioni espresse dal minore nel corso dell'ascolto.
L'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico posto che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e la relazione in essere con il figlio.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decr. 12 aprile 2022 - Pres. Sdino, Cons. Rel. Franzese

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