Civile

Diritto d'autore, gli NFT di opere protette di terzi possono integrare una illegittima "rielaborazione"

Il Design nel Metaverso e le tematiche legali più rilevanti per il designer digitale

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di Paola Furiosi*

Con il Salone del Mobile alle porte le tematiche legali relative alla tutela del design tornano ad essere più attuali che mai, e ancor più attuale è il tema della proteggibilità del design nelle nuove realtà virtuali del Web 3.0.

Il metaverso e gli NFT (Non Fungible Token) consentono oggi di offrire ai consumatori la possibilità di visionare prodotti e vivere esperienze ad essi legate in modo nuovo e immersivo. Abbiamo assistito a concerti nel metaverso con migliaia di spettatori virtuali, a sfilate di moda ed eventi virtuali di ogni genere. Anche il design è una componente essenziale di questo "nuovo mondo": del resto, il metaverso stesso è un insieme di oggetti (digitali).

Quando parliamo di design, ci riferiamo agli oggetti più diversi: automobili, gioielli, capi d'abbigliamento ma anche a tutti quegli oggetti d'arredo – che vedremo "sfilare" durante il Salone del Mobile milanese – quali poltrone, sedie o lampadari, che possono assumere forme e strutture innovative, dotate spesso di una vera e propria connotazione artistica.

Ma come si declina il design d'arredi nel metaverso?
E quali sono i principali profili legali ai quali un creatore di NFT o un'azienda che intenda investire in questo settore dovrebbero prestare attenzione?


Non è infrequente che un artista digitale, spesso nell'ambito di una collaborazione con un'azienda che voglia entrare nel mercato degli NFT, realizzi delle opere digitali – che vengono poi certificate tramite NFT garantiti dalla tecnologia blockchain – talvolta ispirate a, se non addirittura mere riproduzioni di, oggetti di design.

Ne è un caso significativo, soprattutto in quanto ha dato origine ad una delle prime controversie giudiziali in materia di NFT e contraffazione, la vicenda delle Metabirkin.

L'artista statunitense Mason Rothschild, infatti, aveva creato e messo in vendita cento versioni digitali delle celebri borse Birkin della maison francese Hermès, senza il consenso di quest'ultima, rivendicando che le stesse fossero piena espressione della sua libertà artistica protetta dal Primo Emendamento. Il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ha condannato l'artista per violazione del marchio di Hermès e lo ha condannato a risarcire i relativi danni.

Questa pronuncia, benché proveniente da oltreoceano, deve nondimeno indurre artisti e aziende a prestare particolare attenzione nel momento in cui decidono di muoversi nel mondo virtuale, dove i diritti di proprietà intellettuale sugli oggetti reali non vengono certamente meno e, anzi, potrebbero dare luogo a responsabilità per violazione degli stessi con conseguenze significative di natura risarcitoria, oltre che di natura reputazionale.

Volendo circoscrivere questo tema a oggetti di arredamento che spesso si presentano come vere e proprie opere d'arte, occorre considerare che la Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941) riconosce protezione come opere d'ingegno anche agli oggetti di design: ai sensi dell'articolo 2 n. 10, infatti, godono di tutela "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

La giurisprudenza si è pronunciata copiosamente in tema di interpretazione del requisito del valore artistico, il quale costituisce un presupposto ulteriore rispetto alla creatività, che il legislatore ha previsto per le sole opere del design. Peraltro, anche a seguito della nota sentenza Cofemel (C-683/17, Cofemel - Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che sembrava essersi indirizzata nel senso di ritenere illegittima una normativa nazionale che preveda un requisito ulteriore rispetto a quello della creatività per la tutela autoriale del design, la giurisprudenza nazionale ha continuato a subordinare tale tutela alla riscontrata sussistenza del valore artistico nell'oggetto di design.

Numerose sono le pronunce che riconoscono valore artistico e, dunque, tutela in base alla Legge sul Diritto d'Autore, a componenti di arredo.

La Suprema Corte, nella decisione n. 23292/2015 – sentenza di riferimento con riguardo al requisito del valore artistico, sempre richiamata dalla giurisprudenza successiva – sancisce che il valore artistico sussiste quando l'opera di design industriale è "idonea a suscitare emozioni estetiche" e sia dotata di una "spiccata originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili in prodotti similari sul mercato", originalità che deve trascendere la funzionalità pratica del bene (parametro di carattere soggettivo). Inoltre, assume rilievo il "riconoscimento che l'oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore e un significato che trascende quello della mera eleganza e gradevolezza delle forme" (parametro di carattere oggettivo).

Ancora, il Tribunale di Firenze (Trib. Firenze 07.11.2011), con riguardo ad alcune sedie realizzate da un noto designer del settore, affermava che la qualifica di opere protette poteva farsi discendere dal fatto che "l'ideazione di dette creazioni ha avuto sin dall'inizio una destinazione non necessariamente connessa alla loro riproduzione su scala industriale" e che le stesse "hanno avuto una lora originaria inserzione in forme di manifestazione tipicamente destinate alle opere d'arte" con "riconoscimenti da parte di istituzioni artistiche e culturali internazionali di primaria importanza (come ad esempio il Centre Pompidou di Parigi, la Barbican Art Gallery di Londra o la Triennale di Milano)". Più recentemente, il Tribunale di Milano (Trib. Milano 15.02.2021), riconoscendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 2, n. 10 della Legge sul Diritto d'Autore, ha ritenuto che una particolare lampada potesse essere "annoverata tra le espressioni più rilevanti delle concezioni progettuali del design, il cui interesse e valore estetico rimane intatto anche a distanza di decenni a conferma della specifica capacità rappresentativa di un gusto artistico che vale a differenziare tale prodotto dalla congerie delle produzioni di design di effimera e ordinaria concezione".

Gli oggetti di arredo, dunque, sono suscettibili di essere protetti come opere dell'ingegno e attribuiscono a chi ne è autore ogni diritto morale sull'opera nonché tutti i diritti di sfruttamento economico della stessa. Fermo restando che l'onere di provare la proteggibilità dell'opera ai sensi della Legge dul Diritto D'Autore spetta a chi intenda azionare in giudizio l'esclusiva autorale, la realizzazione di un'opera digitale che non sia semplicemente ispirata a un design protetto (costituendo quindi un'opera autonoma), ma che ne costituisca una rielaborazione, può porsi in violazione dell'articolo 18 della Legge sul Diritto d'Autore, ai sensi del quale all'autore spetta il diritto esclusivo di elaborare l'opera, che include tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4 .

La creazione di una versione digitale di un oggetto di design protetto come opere dell'ingegno, infatti, può integrare una rielaborazione dell'opera stessa, dal momento che, nonostante sia incontestabile l'apporto artistico dell'artista digitale, al tempo stesso, l'oggetto di design creato dal designer originario resta individuabile nell'NFT in tutti i suoi elementi.

Ne consegue che un artista digitale e/o quelle aziende che intendano commissionare ad artisti digitali la creazione di NFT volti a riprodurre (e dunque non semplicemente ispirati a) oggetti di design protetti dal diritto d'autore – tutela questa che, come sopra si è detto, viene frequentemente riconosciuta a oggetti di arredamento – dovranno necessariamente ottenere la previa autorizzazione del titolare del diritto di sfruttamento economico e di elaborazione sull'oggetto di design.

Ciò richiede di individuare correttamente i titolari o il titolare di tali diritti e di procedere alla redazione di opportune clausole contrattuali di cessione a titolo gratuito o oneroso degli stessi.

Occorre, altresì, prendere in considerazione, nella creazione di NFT basati su opere protette di terzi, i diritti morali dell'autore che restano in capo allo stesso in quanto inalienabili e indisponibili: la rielaborazione dell'opera, infatti, potrebbe integrare una lesione di tali diritti, per esempio dell'integrità dell'opera o della reputazione dell'autore.

Alla luce di ciò è opportuno farsi assistere da professionisti esperti in materia di diritto d'autore e di tutti i diritti in ogni caso connessi alle nuove tecnologie, incluse le iniziative legate agli NFT, quali, ad esempio, i diritti di marchio e il diritto d'immagine.

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*A cura dell'Avv. Paola Furiosi - PwC TLS

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