Civile

La perizia non si può allargare a fatti non contenuti nella domanda

Nullità relativa per la Ctu che acquisisce documenti violando il contraddittorio

di Giorgio Vaccaro

Quando la consulenza affidata al perito dal giudice «indaghi su temi estranei all’oggetto della domanda e pervenga pure al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall’attore, in base a fatti diversi da quelli allegati introduttivamente», questo accertamento si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa; ciò causa una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice, è rilevabile d’ufficio o altrimenti con impugnazione di parte. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze 3086 del 1° febbraio e 6500 del 28 febbraio che, insieme alla sentenza 5624 del 21 febbraio, hanno rivisitato, aggiornandoli, i principi di diritto da applicare all’opera di acquisizione documentale e di interpretazione dei documenti propria del consulente d’ufficio.

Le Sezioni Unite hanno, da un lato, precisato i limiti che presidiano la corretta acquisizione documentale del processo civile; dall’altro, hanno affrontato il tema dei tempi entro cui la parte in causa ha la possibilità di contestare i risultati della consulenza tecnica d’ufficio.

Quanto al raggio d’azione della Ctu, le sentenze 3086 e 6500 hanno ricordato che il limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che è alla base dell’ordinamento processuale vigente, costituisce un vincolo insormontabile anche per il giudice»: vale a dire che il giudice non può infrangere il principio della tassatività delle questioni definibili d’ufficio e deve giudicare alla luce di quanto dedotto e allegato dalle parti. Ciò vale, a maggior ragione, per il consulente nominato dal giudice che, nei limiti delle indagini richieste e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti relativi all’oggetto della lite per rispondere ai quesiti posti, a condizione che non si tratti di fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda, o di eccezioni e, per queste ultime, se non sono fatti principali rilevabili d’ufficio.

Se il Ctu accerta fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti o acquisisce documenti in violazione del contraddittorio delle parti, la sua attività incorre nella nullità relativa rilevabile dalla parte nelle prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.

Invece, se accerta fatti principali, diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda, o eccezioni non rilevabili di ufficio o acquisisce documenti in un contesto così viziato, per la Ctu scatta la nullità assoluta rilevabile d’ufficio o con l’azione di nullità.

Quanto ai rilievi alla Ctu, la sentenza 5624 chiarisce che costituiscono mere argomentazioni difensive, che possono essere sollevate per la prima volta con la comparsa conclusionale e anche in appello.

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