Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 2 ed il 6 maggio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese processuali, statuizione di condanna e relativi presupposti; (ii) sospensione feriale dei termini, esecuzione forzata e controversie insorte in fase di distribuzione; (iii) deliberazione della decisione, composizione collegio e nullità della sentenza; (iv) morte del difensore, interruzione del processo e deduzione in sede di legittimità; (v) consulenza tecnica, esame contabile ed acquisizione documentale; (vi) ritiro fascicolo di parte, inosservanza termine per il deposito e giudizio d'appello; (vii) liquidazione spese processuali ex DM n. 55 del 2014 e ruolo del giudice; (viii) giudizio arbitrale, nullità c.d. di protezione, rilievo officioso e rimedi impugnatori.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 13707/2022
L'ordinanza riafferma che la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del relativo potere.

TERMINI PROCESSUALI Cassazione n. 13797/2022
La decisione, enunciando espressamente il principio di diritto, specifica che il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell'articolo 512 c.p.c. anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l'inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto.

SENTENZA Cassazione n. 13856/2022
La pronuncia riafferma che il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.

INTERRUZIONE DEL PROCESSOCassazione n. 13976/2022
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, l'ordinanza riafferma che la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata: l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

MEZZI DI PROVA Cassazione n. 14006/2022
La pronuncia, prestando adesione al "dictum" reso di recente dalle Sezioni Unite, ribadisce che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire tutti i documenti che si renda necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli e, nell'ambito dell'esame contabile ai sensi dell'articolo 198 c.p.c., anche i documenti diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

FASCICOLOCassazione n. 14096/2022
La decisione riafferma che sebbene il termine entro il quale – a norma dell'articolo 169, secondo comma, c.p.c. – deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio, la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli articoli 165 e 166 c.p.c.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 14198/2022
Enunciando espressamente due principi di diritto, l'ordinanza rimarca che: in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del Dm n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo; inoltre, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'articolo 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.

ARBITRATO Cassazione n. 14405/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alla parte l'esistenza di una nullità cosiddetta di protezione; qualora gli arbitri non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo e la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 829, comma 3, c.p.c., attenendo la disposizione che commina la nullità di protezione all'ordine pubblico comunitario.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Spese processuali – Condanna alle spese di lite – Presupposti e fondamento – Statuizione disposta in favore di parte vittoriosa che non ne abbia sostenuto il carico – Equiparazione a pronuncia resa in mancanza del relativo potere. (Cpc, articoli 90 e 91)
Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio: pertanto, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del relativo potere (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, resa all'esito del giudizio di rinvio, avendo la corte del merito posto a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese di lite relative al primo giudizio di appello promosso da quest'ultima nonostante la contumacia di controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 giugno 2018, n. 16786; Cassazione, sezione civile L, sentenza 9 novembre 1982, n. 589 7).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 maggio 2022, n. 13707 – Presidente Esposito – Relatore De Marinis

Procedimento civile – Termini processuali – Regime della sospensione feriale dei termini processuali – Giudizi in materia di esecuzione forzata – Applicabilità – Esclusione – Controversie insorte in fase di distribuzione ex art. 512 c.p.c. – Inclusione. (Legge n. 742/1969, articoli 1 e 3; Cpc, articoli 325, 326, 512 e 617)
Il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. civ., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l'inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto avverso la sentenza della corte del merito oggetto d'impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11111).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 maggio 2022, n. 13797 – Presidente Scoditti – Relatore Tatangelo

Procedimento civile – Sentenza – Deliberazione della decisione – Composizione collegio – Giudici dinanzi ai quali è stata compiuta la discussione o la precisazione delle conclusioni – Necessità – Violazione – Nullità della sentenza. (Dlgs n. 150/2011, articoli 3 e 14; Cpc, articoli 158 e 276)
L'articolo 276, comma 1, cod. proc. civ., secondo il quale alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, deve essere interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; pertanto, il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso ex articolo 702-bis cod. proc. civ., la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata avendo il tribunale adito, che aveva applicato il rito previsto dal Dlgs n. 150/2011, deciso la controversia senza che due dei giudici componenti il collegio, tra cui il presidente, avessero partecipato alla discussione della causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 marzo 2020, n. 6012; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 giugno 2016, n. 11581; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2012, n. 12609).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 3 maggio 2022, n. 13856 – Presidente Di Virgilio – Relatore Besso Marcheis

Procedimento civile – Interruzione del processo – Morte del difensore – Interruzione di diritto – Mancata pronuncia – Conseguenze – Nullità degli atti successivi e della sentenza – Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità – Esclusione – Deducibilità come motivo di ricorso – Legittimazione esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo. (Cpc, articoli 301, 372 e 383)
La morte, così come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, sicché l'irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Nel caso di specie, accogliendo l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della corte del merito in quanto lo svolgimento processuale seguito alla morte del difensore e, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni nonché la stessa pronuncia impugnata, avevano avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione "ex lege" ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ. per morte del difensore del ricorrente e, di conseguenza, con palese violazione del contraddittorio, di modo che siffatto svolgimento, ivi compresa la sentenza resa, non poteva che ritenersi affetto da nullità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1574; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28846; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 settembre 2017, n. 21002; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 ottobre 2013, n. 24271; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 dicembre 2010, n. 25234; Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 novembre 2010, n. 22268).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 maggio 2022, n. 13976 – Presidente Scoditti – Relatore Iannello

Procedimento civile – Mezzi di prova – Consulenza tecnica – Esame contabile ex art. 198 c.p.c. – Acquisizione di documenti – Ammissibilità – Documenti diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (Cost., articoli 24 e 111; Cc, articoli 2033 e 2697; Cpc, articoli 62, 101, 112, 115, 116, 157, 194, 198 e 210)
Il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire tutti i documenti che si renda necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli e, nell'ambito dell'esame contabile ai sensi dell'articolo 198 cod. proc. civ., anche i documenti diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Infatti, in coerenza con il principio di effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'articolo 111, secondo comma, Cost. ed in coerenza con l'articolo 6 CEDU, il processo deve mirare a garantire, attraverso una pronuncia sul merito della contesa, l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra il ricorrente ed una banca, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte del merito, nel respingere il gravame, ritenuto tardiva e, dunque, causa del rigetto integrale della domanda di ripetizione di indebito proposta dal ricorrente medesimo, la produzione dei documenti contabili, relativi agli estratti conto bancari, solo nel corso dell'espletamento della c.t.u. da parte dell'attore; nel presente giudizio, specifica il giudice di legittimità, in applicazione dei richiamati principi di diritto, deve pertanto essere posta a base degli accertamenti, riservati in punto di fatto al giudice del merito, tutta la documentazione prodotta in primo grado nel rispetto delle preclusioni processuali, nonché quella acquisita dal c.t.u., anche mediante diretta consegna delle parti, nel rispetto del contraddittorio reciproco). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 febbraio 2022, n. 6500; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° febbraio 2022, n. 30 86).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 4 maggio 2022, n. 14006 – Presidente De Chiara – Relatore Nazzicone

Procedimento civile – Fascicolo di parte – Ritiro – Termine per il deposito – Natura perentoria – Violazione – Effetti limitati alla decisione di primo grado – Deposito del fascicolo nel giudizio di appello – Introduzione nuove prove documentali – Configurabilità – Esclusione – Limit i. (Cpc, articoli 165, 166, 169 e 345)
Sebbene il termine entro il quale – a norma dell'articolo 169, secondo comma, cod. proc. civ. – deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio (come attesta l'uso dell'espressione "al più tardi", che figura nel testo di detta disposizione), la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli articoli 165 e 166 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in cui il ricorrente aveva ritirato il suo fascicolo all'udienza di precisazione delle conclusioni per poi depositarlo oltre il termine fissato per il deposito delle comparse conclusionali, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il tribunale non aveva collegato la statuizione di inammissibilità ad un qualche rilievo relativo alla non regolarità delle prove assunte in primo grado e depositate dall'appellante fuori termine, dopo la scadenza del termine fissato per il deposito delle comparse conclusionali, limitandosi ad una pronuncia in rito sulla base del solo dato formale: la decisione impugnata, pertanto, osserva il giudice di legittimità, deve ritenersi viziata, posto che la documentazione tardivamente depositata non poteva ritenersi nuova, in quanto il giudice avrebbe dovuto ugualmente tenerne conto, avuto anche riguardo al principio, costante nella giurisprudenza della Corte e delle Corti sovranazionali, che il processo deve tendere, normalmente, alla sua conclusione con una decisione di merito, dovendosi ritenere le decisioni di natura meramente processuale una soluzione da assumere solo in presenza di vizi non emendabili, quale non è dato riscontrare nel caso in esame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21571; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29309; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 dicembre 2013, n. 28462).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 maggio 2022, n. 14096 – Presidente Amendola – Relatore Cirillo

Procedimento civile – Spese processuali – Liquidazione – D.M. n. 55/2014 – Potere discrezionale del giudice contenuto tra minimo e massimo – Sindacato di legittimità – Esclusione – Ulteriore aumento o diminuzione degli importi – Motivazione del giudice – Necessità – Nota spese – Specificazione somma richiesta – Attribuzione da parte del giudice a titolo di rimborso di una somma di entità superiore – Ammissibilità – Esclusione. (DM., n. 55/2014, articoli 1, 4, 5 e 6; Cpc, articolo 91; Disp. att. c.c., articolo 75)
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del Dm n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. Inoltre, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'articolo 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Nel caso di specie, la Suprema Corte, enunciando i suddetti principi di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte d'appello liquidato gli onorari in misura superiore ai valori medi, senza spiegare le ragioni di discostamento rispetto alla nota spese prodotta dalla parte vittoriosa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 89)
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 maggio 2022, n. 14198 – Presidente Di Virgilio – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Arbitrato – Arbitri – Segnalazione alla parte dell'esistenza di una nullità c.d. di protezione – Necessità – Omessa segnalazione – Motivo di impugnazione del lodo – Sussistenza. (Cc, articoli 1421 e 2932; Dlgs. n. 122/2005, articolo 2; Cpc, articoli 354 e 829)
Gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alla parte l'esistenza di una nullità cosiddetta di protezione (quale la violazione dell'articolo 2 del D.lgs. n. 122/2005, che impone al costruttore l'obbligo di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse); qualora gli arbitri non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo e la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 829, comma 3, cod. proc. civ., attenendo la disposizione che commina la nullità di protezione all'ordine pubblico comunitario (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare l'impugnazione del lodo da parte della ricorrente, aveva ritenuto infondato il motivo con cui quest'ultima ne aveva lamentato la nullità per avere gli arbitri omesso di rilevare d'ufficio la nullità di protezione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 5 febbraio 2019, n. 3308; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 6 maggio 2022, n. 14405 – Presidente Di Virgilio – Relatore Besso Marcheis

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