Professione e Mercato

Ddl equo compenso: via libera del Senato, il testo torna alla Camera

L'Aula ha approvato, all'unanimità e per alzata di mano, il testo. Il provvedimento tornerà alla Camera per una terza lettura, visto che al Senato è stata apportata una lieve modifica

di Francesco Machina Grifeo

Via libera all'unanimità dell'Aula del Senato al Ddl n. 495 sull'equo compenso delle prestazioni professionali. Sul provvedimento è stata approvata una modifica in Commissione Giustizia per allineare le norme alla riforma Cartabia, sarà dunque necessaria una terza lettura alla Camera.

In particolare si è dovuto intervenire nuovamente sull'articolo 7, comma 1, che nel testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquistasse l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non avesse proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.

Proprio questo richiamo ad un articolo abrogato dalla Riforma Cartabia ha richiesto una modifica tecnica e dunque una nuova "navetta". Nel corso dell'esame in Commissione il riferimento all'articolo 702-bis è stato sostituito con il richiamo all'articolo 281-undecies c.p.c.. Il Dlgs n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), ha infatti sostituito il rito sommario con il rito semplificato disciplinato dal nuovo articolo 281-undecies c.p.c. a partire dal 28 di febbraio 2023. Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso.

Nel testo, di 13 articoli, viene definito l'equo compenso e l'ambito oggettivo cui si applica la nuova disciplina. Nel dettaglio l'articolato:

- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);

- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);

- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);

- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);

- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);

- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);

- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);

- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);

- abroga la disciplina vigente (art. 12). In particolare per gli avvocati l'art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, c.d. (legge professionale forense), introdotto dal l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 (poi modificato dalla legge di bilancio 2018);

- prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).

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