Civile

Inammissibilità della costituzione in giudizio di Ader con avvocato del libero foro, vexata quaestio non ancora risolta

Nota a Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Sentenza a luglio 2022, n. 735

di Antonio Colella*

Tutt'altro che risolta la discussa questione della legittima costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossone per il tramite di avvocati del libero foro.

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con Sentenza 30008 del 19/11/2019 , intervenute in merito alla questione inerente la possibilità di attribuire la difesa in giudizio ad avvocati del libero foro anziché dell'Avvocatura dello stato, hanno chiarito i criteri per la difesa e la rappresentanza dinanzi al Giudice ordinario e dinanzi al Giudice di legittimità.

Il "problema" sorge per quanto attiene al giudizio di merito tributario, che va distinto dal giudizio civile, per la "speciale" disciplina che regola la difesa e l'assistenza tecnica delle parti nel processo tributario.

Tante Commissioni di merito, anche dopo le citt. SS.UU., propendono per l'operare una netta distinzione tra giudizio ordinario e giudizio tributario, ed in applicazione delle norme applicabili a quest'ultimo, ancora rilevano l'inammissibilità della costituzione dell'Agente della Riscossione per il tramite dell'avvocato appartenente al libero foro.

La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con Sentenza n. 735/2022 del 04/07/2022 , ha ribadito l'inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite difensore del libero foro (in aperto contrasto, o forse no, con i principi espressi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con Sentenza 30008 del 19/11/2019).

I giudici hanno chiarito che "… l'Agenzia della Riscossione, Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, istituita con legge 225/2016, è subentrato a titolo universale alla s.p.a. Equitalia; a seguito della modifica degli artt. 11 e 12 del D. Leg. 546/92, l'Agenzia della Riscossione, come tutti gli Enti impositori, sta in giudizio direttamente o attraverso la struttura territoriale le sovraordinata, salvo le ipotesi specificatamente indicata dalla norma; nessuna deroga al patrocinio nel processo tributario è stata prevista dalla normativa istitutiva dell'Agenzia della Riscossione, per una ragionevole uniformità con quanto già previsto per gli altri Enti impositori; la sentenza SSUU 30008/2019 non tratta l'ipotesi di rappresentanza davanti alle Commissioni Tributarie sopra indicati, bensì quella davanti alla giurisdizione ordinaria e le ipotesi in cui la stessa sia autorizzata ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato".

"Si ritiene, in conformità al proprio consolidato orientamento ed in conformità e ad un netto orientamento prevalente (ad es della CTR Lombardia), che l'Agenzia delle Entrate Riscossione possa difendersi, avanti al Giudice Tributario, solo con un proprio dipendente o con l'Avvocatura di Stato. Inoltre, tale difetto di legittimazione processuale non può essere sanato neppure applicando l'art. 182, co. 2, c.p.c., norma applicabile, a detta della CTR, solo per il processo civile".

"La riscossione dei tributi è stata affidata all'Agenzia delle Entrate, che la esegue con l'Agente della Riscossione (Art. 3 D.L. n. 203/2005 e art. 62, D.Lgs. n. 300/1999 e art. 1, co. 2 e 3, D.L. n. 193/2016, vedi le norme riportate in fondo). Tale Agente della Riscossione è, quindi, un ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate (soggezione amministrativa).
Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate Riscossione segue i limiti e le modalità di difesa dell'Agenzia delle Entrate".


"L'art. 11, co. 2 e 10 co. 1, del D. Lg. n. 546/1992 (vedi le norme riportate in fondo) stabiliscono che l'Agenzia delle Entrate "sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata". Quindi non con Avocati esterni alla struttura stessa. Il Giudice Tributario è una giurisdizione speciale rispetto a quella civile. La Suprema Corte, nel dirimere la questione della legittima costituzione per il Riscossore con Avvocato di libero Foro, ha argomentato solamente tra la possibilità di costituzione con l'Avvocatura di Stato oppure con Avvocati esterni (Cass. n. 18350/2019, Cass. SS. UU. n. 30008/2019). Non ha considerato anche le altre categorie di difensori (ad esempio Commercialisti, Consulenti del Lavoro, eccetera)".


"Tale interpretazione della Suprema Corte dell'art. 4-novies del D.L. n. 34/2019 e dell'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/16 è quindi riferita solamente alle cause relative alla giurisdizione civile, non quella tributaria, pena una ingiusta discriminazione tra le categorie di difensori. La necessità che il Riscossore (ma anche l'Agenzia delle Entrate) si difenda solo con suoi dipendenti oppure con l'Avvocatura di Stato, risponde ad una esigenza di necessario contenimento dei costi. Dunque, tutto ciò premesso dichiara inammissibile l'atto di costituzione dell'ADER inoltrato attraverso il ministero di difensore del libero foro".

"Il Collegio ha deciso ciò nel solco di precedenti e costanti medesimi assunti di questa stessa CTP, nonché di più recenti decisioni di alcune CTR, quali la CTR Lombardia (n. 218/2022 dep il 27.1.2022, n. 4180/2021 dep il 19.11.2021, n. 3936/2021 dep il 2.11.2021, n. 1291 del 31.3.2021) e CTR Veneto (n. 458/2022, decisa il 15.02.2022)...".

Conclude, precisando, che "…Dalla ordinanza n. 41205 del 21.12.2021 si rileva, una volta di più ed ancora più chiaramente, rispetto a chi ritiene che la famosa sentenza n. 30008/2019 riguardi anche il processo tributario, ma in effetti non è così (quantomeno per questo Collegio), che in effetti possa essere considerata l'ipotesi che ADER sia rappresentato da avvocato del libero foro ma nei giudizi davanti al tribunale ed al giudice di pace (cfr. par. 1.2 della suddetta ordinanza 41205/21: "sul contrasto giurisprudenziale frattanto insorto tra le Sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace"…." «b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.")…".

E' auspicabile un nuovo intervento dei Supremi Giudici sulla questione dell'(in)ammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione a mezzo avvocati del libero foro. Diversamente, la vexata quaestio, variamente risolta, è destinata a riproporsi nei giudizi di merito tributari.

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*Antonio Colella, Legal & Tax Advisor - Studio Legale Colella. Assegnista di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli

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