Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra l'8 e il 12 maggio 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) prova documentale e disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale; (ii) rimessione in termini e presupposti di operatività; (iii) esecuzione obblighi di fare e non fare, recupero delle spese, questioni deducibili e rimedi esperibili; (iv) esecuzione obblighi di fare e non fare, recupero delle spese e conseguenze dovute alla coesistenza tra rimedi processuali; (v) giudizio di cassazione e vizio di nullità della sentenza e del procedimento; (vi) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed erronea proposizione dell'atto introduttivo; (vii) accoglimento domanda attorea, mancata costituzione della parte convenuta e regolamento delle spese di lite; (viii) opposizione agli atti esecutivi, eccezione di tardività e giudizio di cassazione; (ix) sentenza ed effetti del giudicato esterno.


PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROVA CIVILE – Cassazione 12081/2023
La decisione ribadisce che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.

TERMINI PROCESSUALI – Cassazione 12094/2023
L'ordinanza riafferma che la rimessione in termini, di cui all'art. 153, secondo comma, c.p.c. richiede la verifica della ricorrenza di due elementi, e cioè dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente.

ESECUZIONE FORZATA – Cassazione 12466/2023
Enunciando il principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., la sentenza afferma che in tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, l'opponente può in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese, o l'avvenuta anticipazione delle stesse, ma non anche contestazioni cui si neghi la debenza delle somme inerenti ad una o più opere eseguite, in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (e, dunque, concernenti l'effettiva portata del titolo stesso), oppure contestazioni inerenti al quomodo dell'esecuzione, giacché dette questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., o con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., e ciò al più tardi entro la chiusura del procedimento esecutivo, contenuta nel verbale delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. Pertanto, qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c., senza tempestivamente e previamente proporre l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (a seconda della natura della contestazione), il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità degli ambiti operativi di queste ultime, rispetto a quella di cui all'art. 645 c.p.c., sia perché – qualora il decreto sia stato emesso dopo il definitivo completamento delle opere, risultante dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo.

ESECUZIONE FORZATA – Cassazione 12466/2023
Enunciando il principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., la sentenza afferma che in tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, qualora sia stata dapprima proposta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e successivamente l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, i due giudizi sono legati da pregiudizialità tecnica, giacché il primo ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, che costituisce il presupposto del diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione stessa. Tuttavia, nel caso in cui – non sussistendone i relativi presupposti – non sia stata disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell'opposizione all'esecuzione deve essere rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" enunciato dall'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che le spese anticipate per l'esecuzione resteranno a carico del procedente.

IMPUGNAZIONI – Cassazione 12472/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza riafferma che nel caso in cui la sentenza impugnata venga censurata in relazione all'art. 360 primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente non può limitarsi a dedurre presunti "errores in procedendo", ma deve anche indicare e spiegare specificatamente in ricorso che la violazione della legge processuale ha determinato una decisione ingiusta nel merito: tale prescrizione è richiesta al fine di scongiurare il pericolo che, in caso di cassazione della sentenza impugnata con rinvio, il nuovo giudizio di merito conduca allo stesso risultato, con violazione del fondamentale principio di economia processuale.

PROCEDIMENTO MONITORIO – Cassazione 12472/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza riafferma che nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo (concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c.), erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'errore non determina nullità del diverso atto introduttivo, ma obbliga l'opponente al rispetto del termine e delle modalità di introduzione della lite prevista dal rito locatizio, da perfezionare con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente entro il 40° giorno dalla notifica del decreto e quindi alla iscrizione a ruolo della causa entro tale termine.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione 12637/2023
Cassando con rinvio la decisione gravata, l'ordinanza ribadisce che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso.

ESECUZIONE FORZATA – Cassazione 12948/2023
L'ordinanza riafferma che l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c. in quanto l'azione non poteva proporsi.

SENTENZA – Cassazione 12979/2023
La decisione riafferma che qualora due giudizi, tra le stesse parti, abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Prova civile – Prova documentale – Copie degli atti – Fotostatiche – Conformità all'originale – Disconoscimento – Effetti – Accertamento della conformità – Prove presuntive – Ammissibilità – Fattispecie in materia fallimentare. (Cc, articolo 2719; Rd 267/1942, n. 267, articolo 98; Cpc, articolo 215)
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non soggiace al rigore e non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215, comma 2, cod. proc. civ., il quale, in mancanza di richiesta di verificazione e di suo esito positivo, preclude l'utilizzazione della scrittura, mentre il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, con la conseguenza che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento; semmai, il rigore deve caratterizzare il disconoscimento della copia ai sensi dell'articolo 2719 cod. civ., che deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato di rigetto per avere il giudice del merito espunto dal materiale probatorio l'originale del "benestare di apertura del conto corrente" solo perché prodotto all'udienza di precisazione delle conclusioni, e non nella prima udienza utile rispetto alla contestazione di conformità della copia all'originale, svolta dalla curatela fallimentare opposta nella comparsa di costituzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13519; Cassazione, sezione civile T, sentenza 10 febbraio 2021, n. 3227; Cassazione, sezione civile T, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25404; Cassazione, sezione civile V, sentenza 20 giugno 2019, n. 16557; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27633; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 23 maggio 2018, n. 12737; Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 marzo 2004, n. 4395).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 8 maggio 2023 n. 12081 – Presidente Cristiano; Relatore Vella

Procedimento civile – Termini processuali – Istituto della rimessione in termini – Applicabilità – Presupposti – Individuazione – Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini formulata in sede di appello al fine di integrare la produzione documentale. (Cpc, articoli 153 e 345)
La rimessione in termini, di cui all'articolo 153, secondo comma, cod. proc. civ. richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e cioè dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. Per fatto ostativo esterno alla volontà della parte si intende qualsivoglia fatto che, oggettivamente, abbia impedito il compimento dell'atto processuale in relazione al quale si è verificata la decadenza e, soggettivamente, che tale fatto non sia in qualsiasi modo imputabile alla parte decaduta, per essersi lo stesso determinato per circostanze su cui l'interessato non poteva avere alcun controllo o disponibilità (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata nella parte in cui la stessa aveva disatteso l'istanza di acquisizione di nuovi documenti formulata in appello dal ricorrente, ritenendo che il rinvenimento casuale degli stessi in luoghi che comunque rientravano nella sua disponibilità non poteva costituire causa non imputabile tale da giustificare la rimessione in termini rispetto all'avvenuta decadenza dal termine di produzione in giudizio, non sussistendo nella circostanza alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22342; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29889).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 8 maggio 2023 n. 12094 – Presidente Genovese; Relatore Fraulini

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare – Rimborso delle spese anticipate dalla parte istante – Opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione – Questioni deducibili e rimedi esperibili – Individuazione – Principio enunciato nell'interesse della legge. (Cpc, articoli 363, 612, 614, 615, 617 e 645)
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 614, comma 2, cod. proc. civ., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, l'opponente può in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese, o l'avvenuta anticipazione delle stesse, ma non anche contestazioni cui si neghi la debenza delle somme inerenti ad una o più opere eseguite, in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (e, dunque, concernenti l'effettiva portata del titolo stesso), oppure contestazioni inerenti al "quomodo" dell'esecuzione, giacché dette questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione, ex articolo 615, comma 2, cod. proc. civ., o con l'opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 cod. proc. civ., e ciò al più tardi entro la chiusura del procedimento esecutivo, contenuta nel verbale delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex articolo 612 cod. proc. civ. Pertanto, qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'articolo 614 cod. proc. civ., senza tempestivamente e previamente proporre l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (a seconda della natura della contestazione), il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli articoli 615 o 617 cod. proc. civ., sia per la diversità degli ambiti operativi di queste ultime, rispetto a quella di cui all'articolo 645 cod. proc. civ., sia perché – qualora il decreto sia stato emesso dopo il definitivo completamento delle opere, risultante dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo (Principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell'interesse della legge ai sensi dell'articolo 363, comma 3, cod. proc. civ., avendo le questioni poste dal ricorso principale, pur dichiarato inammissibile, così come delibate dalla sentenza impugnata, indubbio rilievo nomofilattico in assenza di precedenti specifici). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 novembre 2019, n. 29347; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 ottobre 2018, n. 25170; Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23182; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2009, n. 25394; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 maggio 2003, n. 8339; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 novembre 1993, n. 11270; Cassazione, sezione civile II, sentenza 7 dicembre 1972, n. 3553).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 9 maggio 2023 n. 12466 – Presidente De Stefano; Relatore Saija

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare – Rimborso delle spese anticipate dalla parte istante – Coesistenza tra rimedi processuali – Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. ed opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. – Conseguenze – Principio enunciato nell'interesse della legge. (Cpc, articoli 295, 336, 363, 612, 614 e 615)
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, qualora sia stata dapprima proposta l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615, comma 2, cod. proc. civ., e successivamente l'opposizione al decreto ex articolo 614 cod. proc. civ. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, i due giudizi sono legati da pregiudizialità tecnica, giacché il primo ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, che costituisce il presupposto del diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione stessa. Tuttavia, nel caso in cui – non sussistendone i relativi presupposti – non sia stata disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex articolo 295 cod. proc. civ. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex articolo 337, comma 2, cod. proc. civ.), il definitivo accoglimento dell'opposizione all'esecuzione deve essere rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" enunciato dall'articolo 336, comma 2, cod. proc. civ., con la conseguenza che le spese anticipate per l'esecuzione resteranno a carico del procedente (Principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell'interesse della legge ai sensi dell'articolo 363, comma 3, cod. proc. civ., avendo le questioni poste dal ricorso principale, pur dichiarato inammissibile, così come delibate dalla sentenza impugnata, indubbio rilievo nomofilattico in assenza di precedenti specifici). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 aprile 2022, n. 11212; Cassazione, sezioni civile unite, sentenza 29 luglio 2021, n. 21763; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 gennaio 2021, n. 269).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 9 maggio 2023 n. 12466 – Presidente De Stefano; Relatore Saija

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorso – Art. 360, n. 4, c.p.c. – Vizio di nullità della sentenza e del procedimento – Oneri di parte ricorrente – Individuazione e fondamento. (Cpc, articolo 360)
Nel caso in cui la sentenza impugnata venga censurata in relazione all'articolo 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , il ricorrente non può limitarsi a dedurre presunti "errores in procedendo", ma deve anche indicare e spiegare specificatamente in ricorso che la violazione della legge processuale ha determinato una decisione ingiusta nel merito: tale prescrizione è richiesta al fine di scongiurare il pericolo che, in caso di cassazione della sentenza impugnata con rinvio, il nuovo giudizio di merito conduca allo stesso risultato, con violazione del fondamentale principio di economia processuale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio insorto in materia di comodato immobiliare, definito in entrambi i gradi di merito sulla base di eccezioni preliminari di rito, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ribadito l'enunciato principio di diritto).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 9 maggio 2023 n. 12472 – Presidente Travaglino; Relatore Gianniti

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Soggezione al rito locatizio – Forma – Proposizione con citazione anziché con ricorso Conseguenze – Nullità dell'atto introduttivo – Esclusione – Osservanza dell'opponente del termine e delle modalità di introduzione della lite previsti dal rito speciale – Necessità. (Cpc, articoli 447-bis, 633 e 645)
Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo (concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447-bis cod. proc. civ.), erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'errore non determina nullità del diverso atto introduttivo, ma obbliga l'opponente al rispetto del termine e delle modalità di introduzione della lite prevista dal rito locatizio, da perfezionare con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente entro il 40° giorno dalla notifica del decreto e quindi alla iscrizione a ruolo della causa entro tale termine (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio insorto in materia di comodato immobiliare, definito in entrambi i gradi di merito sulla base di eccezioni preliminari di rito, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ribadito l'enunciato principio di diritto).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 9 maggio 2023 n. 12472 – Presidente Travaglino; Relatore Gianniti

Procedimento civile – Spese processuali – Mancata costituzione in giudizio della parte convenuta – Accoglimento domanda attorea – Compensazione delle spese di lite – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di diritti reali. (Cpc, articoli 91 e 92)
La mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso (Nel caso di specie, in cui la domanda dell'odierno ricorrente, diretta ad ottenere l'accertamento, in confronto dell'Agenzia del Demanio, dell'intervenuta usucapione di un terreno, era stata accolta dal tribunale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale, nel rigettare il gravame, proposto dall'originario attore, risultato vittorioso sulla domanda principale, avverso il solo capo della sentenza di prime cure che aveva disposto la compensazione delle spese di lite, confermato la relativa statuizione in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 gennaio 2010, n. 497; Cassazione, sezione civile I, sentenza 30 dicembre 2009, n. 27728).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 10 maggio 2023 n. 12637 – Presidente Lombardo; Relatore Oliva

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Eccezione di tardività per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva – Mancata statuizione del giudice del merito – Rilevabilità officiosa in sede di legittimità – Fondamento. (Cpc, articoli 382 e 617)
L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex articolo 617 cod. proc. civ. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex articolo 382, comma 3, cod. proc. civ., in quanto l'azione non poteva proporsi (Nel caso di specie, relativo ad una procedura di espropriazione di crediti presso terzi, la Suprema Corte, nel ribadire l'enunciato principio di diritto, ha disposto la cassazione senza rinvio, ai sensi dell'articolo 382, terzo comma, cod. proc. civ., non potendo l'azione essere proposta, della sentenza impugnata, la quale aveva valutato nel merito l'opposizione agli atti esecutivi, senza esaminare l'eccezione di tardività dell'azione sollevata da parte opposta e, a "fortiori", senza statuire sulla medesima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 marzo 2021, n. 8501; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 agosto 2015, n. 16780).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 11 maggio 2023 n. 12948 – Presidente De Stefano; Relatore Rossi

Procedimento civile – Sentenza – Effetti del giudicato – Giudicato esterno – Efficacia in un giudizio avente finalità diverse – Limiti – Accertamento della situazione giuridica e soluzione di questioni di fatto o di diritto comuni ad entrambe le cause – Riesame – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia bancaria. (Cpc, articoli 1283, 1418, 1421 e 2909)
Qualora due giudizi, tra le stesse parti, abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pratica anatocistica operata su un conto corrente bancario, la Suprema Corte, accogliendo l'impugnazione proposta dall'istituto di credito ricorrente in applicazione del ribadito principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la stessa rigettato l'"exceptio iudicati" riproposta da quest'ultimo con riferimento ad una precedente pronuncia resa tra le stesse parti e divenuta ormai irretrattabile e definitiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 settembre 2022, n. 27013; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41895; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 settembre 2020, n. 20816; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 10 maggio 2018, n. 11314; Cassazione, sezione civile I, sentenza 25 luglio 2016, n. 15339; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 17 dicembre 2007, n. 26482; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 giugno 2006, n. 13916).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 12 maggio 2023 n. 12979 – Presidente Scotti; Relatore Campese

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©