Amministrativo

La gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione è elemento chiave dell'edilizia circolare

L'utilizzo di aggregati riciclati, in alternativa a quelli naturali, comporta indiscutibili vantaggi economici ed ambientali che potrebbero apportare un significativo contributo non solo nella creazione di un'economia circolare ma anche nella promozione di un'architettura sostenibile ovvero per soddisfare i requisiti già previsti dagli "appalti verdi"

di Elena Tasca*

Le attività da costruzione e demolizione (C&D), come è noto, rientrano tra le attività che generano rifiuti per i quali è espressamente vietato l'abbandono.

I rifiuti da costruzione e demolizione, peraltro, costituiscono il maggior volume di rifiuti prodotto in Europa determinando un significativo impatto ambientale oltre che in termini di salute. La corretta gestione dei rifiuti da C. & D., inoltre, è divenuta un elemento chiave ed imprescindibile oltre che in una prospettiva di riduzione della produzione di rifiuti anche per incentivare il reimpiego degli stessi al fine di favorire lo sviluppo della c.d. economia circolare.

La problematica legata alla gestione di questa tipologia di rifiuti è divenuta improvvisamente preponderante anche in considerazione dell'utilizzo dei cc.dd.bonus edilizi che hanno incentivato il moltiplicarsi dei cantieri edili.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020 - attraverso la modifica della parte IV del Codice ambientale (D.Lgs n. 152/2006) - si è proceduto ad una vera e propria rivoluzione nel settore della gestione dei rifiuti che diventano ora una risorsa da valorizzare mediante il coinvolgimento anche della responsabilità finanziaria del produttore del bene.

Tra le novità introdotte dal D.Lgs 116/2020, all' art. 183 lett. b-quater del d.lgs. 152/2006 , viene espressamente introdotta la definizione di "rifiuti da costruzione e demolizione"che, ovviamente, sono definiti come "i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione"; tali rifiuti appartengono prevalentemente ad una categoria merceologica specifica che secondo la classificazione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 corrisponde ai rifiuti appartenenti al capitolo CER 17 (tra i principali si annoverano:cemento; ferro e acciaio etc). Inoltre, il rinnovato art. 184 co 3, lett. b del Codice dell'ambiente , fermo restando il concetto di sottoprodotto (art. 184-bis), colloca i rifiuti prodotti dalle attività di C&D, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, tra i rifiuti speciali. Da detta categoria sono espressamente esclusi i rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti diventa cosi un elemento chiave dell'edilizia circolare perché permette di chiudere il cerchio e, recuperando, riciclando, riutilizzando quei materiali di scarto del processo edilizio dovuti alle fasi di costruzione e demolizione, li reimmette nel circuito, evitando così di estrarre nuove risorse vergini. L'edilizia circolare, infatti, tramite l'analisi del ciclo di vita di un edificio esamina non solo le qualità ambientali dei materiali, ma anche la loro durata e di conseguenza la previsione e programmazione della loro possibile sostituzione nel tempo; già da una corretta progettazione, quindi, è possibile scegliere quali materiali utilizzare, valutare i processi di produzione e l'incidenza sull'approvvigionamento delle risorse, sul loro uso e sulla generazione di rifiuti al fine di ridurne la produzione e l'immissione di CO2 nell'ambiente.

Il soggetto che è chiamato ad individuare le norme di riferimento della gestione dei rifiuti si trova spesso disorientato a causa delle molteplici norme che il nostro ordinamento ha dedicato e prodotto per disciplinare la gestione dei rifiuti; la galassia si espande se si pensa, poi, alla normativa comunitaria in materia. Il percorso da seguire, tuttavia, è suddivisibile in due tappe fondamentali:
• individuazione della tipologia di rifiuto da trattare (oltre alla normativa quadro costituita dalla Parte IV del cod amb. (titoli da I a V) vi sono diverse normative speciali: RAEE, oli usati etc);
• l'individuazione dell'esatta collocazione "cronologica" della fattispecie di cui occorre l'inquadramento normativo. Come è noto, infatti, la gestione dei rifiuti prevede delle fasi specifiche (produzione, raccolta, trasporto, gestione) e per ognuna di queste esiste un apposito corpus normativo che regola diritti e doveri dei soggetti coinvolti in relazione anche al grado di "vicinanza" al rifiuto.

In particolare, per quel che riguarda i rifiuti da C&D, tra le novità introdotte con il citato Dlgs 116/2020, l'art. 185-bis, co. 1, lett. c), specifica che, in tema di raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, per i "rifiuti da costruzione e demolizione.. il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti". Lo spostamento di questa tipologia di rifiuti nel deposito temporaneo, tuttavia, deve avvenire senza miscelazione.

Il nuovo art. 198-bis , invece, prevede l'introduzione di un Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR).

Tuttavia, per passare a un'economia circolare, è necessaria un'azione che vada oltre la gestione dei rifiuti e un migliore riciclaggio, poiché devono essere coinvolte tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: la prevenzione della generazione di C&D, la riduzione delle sostanze pericolose nei C&D, il recupero di almeno il 70 per cento dei C&D generati entro il 2020, la riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dalla gestione di C&D.

L'edilizia circolare, come detto, diventa uno strumento chiave a servizio dell'economia circolare. Le modifiche apportate all'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 ("misure per incrementare la raccolta differenziata"), infatti, promuovono, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, strumento attraverso il quale si consente la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e la facilitazione così del riutilizzo e riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali. Tale pratica consente l'istaurazione di un sistema virtuoso volto a garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione. La demolizione selettiva, infatti, consiste nella separazione, in fase di demolizione dell'edificio, dei diversi materiali. Ogni diverso materiale va poi accatastato separatamente e, quindi, avviato ad un processo di recupero, che può essere riciclo o riuso.

La progettazione dell'intervento di decostruzione, poi, consiste in prima analisi nella identificazione delle modalità di smantellamento e di separazione dei materiali che andranno a costituire un database quale elenco organico dei materiali, in termini qualitativi e quantitativi, includendo anche le schede di sicurezza dei prodotti e dei materiali utilizzati, che saranno oggetto di riuso, riciclo o smaltimento (cfr. UNI/PdR/75:2020 Linea guida per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare; linee guida SNPA del 2016).

Ma resta un'ultima domanda: i residui da C&D sono qualificabili come sottoprodotti?
La risposta non è scontata e determina conseguenze non di poco conto.

ll punto finale del processo di recupero, infatti, è quello nel quale il rifiuto cessa di essere considerato tale. Il concetto di End of Waste (EoW) nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti, modificata successivamente dalla nuova Direttiva (UE) 2018/851.

Come è noto, un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste), quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici.

Il 14 marzo 2022 il MiTe ha notificato (Numero di notifica: 2022/149/I) alla Commissione europea lo Schema di Regolamento intitolato "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il Regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di C&D e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti; nell'Allegato 1, poi, sono indicati i criteri di conformità per cui i predetti rifiuti cessino di essere tali e vengano qualificati come "aggregato recuperato", l'Allegato 2 elenca in via esclusiva gli scopi specifici per cui l'aggregato recuperato possa essere utilizzato.

Il rispetto dei criteri di cui all'Allegato 1 verrà attestato dal produttore dell'aggregato recuperato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R.n. 445/2000, che dovrà essere redatto per ogni singolo aggregato recuperato prodotto, utilizzando lo specifico modulo dell'Allegato 3 ed inviato all'Autorità competente e all'ARPA territorialmente competente con le modalità prescritte dall'art. 65 del d. lgs. n. 82/2005 (Cod. dell'Amministrazione Digitale). Entro il 15 giugno 2022 la Commissione potrà presentare osservazioni in merito di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

Il MiTE nella bozza di regolamento precisa, inoltre, che esiste un mercato per l'aggregato recuperato, comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico.

In attesa della pronuncia della Commissione europea, si evidenzia come l'utilizzo di aggregati riciclati, in alternativa a quelli naturali, comporti innegabilmente dei vantaggi economici ed ambientali che potrebbero apportare un significativo contributo non solo nella creazione di un'economia circolare ma anche nella promozione di un'architettura sostenibile ovvero per soddisfare i requisiti già previsti dagli "appalti verdi".

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*A cura dell'Avv. Elena Tasca, Partner 24 ORE Avvocati

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