Civile

Fideiussione con firma falsa, il debitore ristora il garante se la utilizza

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5479 depositata oggi, affermando un principio di diritto

di Francesco Machina Grifeo

Nella polizza fideiussoria, la falsificazione della firma del legale rappresentante della società garantita non salva il debitore dall'obbligo di restituzione al fideiussore di quanto versato in sua vece qualora essa se ne sia comunque avvalsa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 5479 depositata oggi, respingendo il ricorso del socio accomandatario di una s.a.s. nei confronti della società che dopo averle fornito copertura finanziaria aveva agito in regresso per la restituzione di quanto pagato.

La questione partiva dalla richiesta da parte di una accomandita di una agevolazione finanziaria al Ministero per le attività produttive. L'erogazione del credito era subordinata alla stipula di una polizza di garanzia che era stata concessa dalla società oggi convenuta. Siccome la società beneficiaria non aveva rispettato le condizioni richieste, il Ministero aveva chiesto la restituzione di quanto versato ed escusso la polizza fideiussoria. A quel punto la società garante aveva agito per la restituzione di quanto versato.

La società garantita, tuttavia, a seguito di perizia grafica, si era opposta adducendo che la firma era falsa e dunque nulla era dovuto. Prima il Tribunale e poi la Corte di appello avevano rigettato l'opposizione ritenendo la polizza fideiussoria comunque riconducibile alla società, in quanto essa se ne era avvalsa per ottenere il finanziamento. Infatti, depositando la polizza al Ministero, per le agevolazioni della legge n. 488 del 1992, la Sas .. "aveva realizzato una condotta specificamente diretta ad avvalersi del contratto di garanzia pur malamente stipulato sopportandone ogni conseguenza".

Proposto ricorso, la Cassazione lo ha respinto. Per la Terza sezione civile, infatti, il documento necessario per accedere ai finanziamenti era stato portato a conoscenza, da un lato, del Ministero, creditore garantito, e dall'altro della società debitrice, dalla società garante, "e il predetto documento era fatto proprio ed utilizzato dalla società garantita, che non solo nulla ha rilevato in ordine alla prestazione della garanzia, ma soltanto grazie a quella garanzia ha potuto incassare la prima tranche del finanziamento".

Tale contratto, dunque, non è nullo, come sostenuto, ma al più sarebbe "sarebbe improduttivo di effetti nella sfera giuridica dell'apparente firmatario, a meno che questi non lo faccia proprio". Ed è quello che è avvenuto. Come detto, infatti, "la società, in persona del suo legale rappresentante dell'epoca, portata formalmente a conoscenza dell'avvenuta prestazione della garanzia da parte della garante, non soltanto non l'ha immediatamente disconosciuta, denunciando la falsità della firma ed esplicitando che il proprio legale rappresentante non aveva mai sottoscritto il contratto, ma se ne è avvalsa, facendola propria ed acquisendo in tal modo a sé gli effetti dell'attività svolta dal falso sottoscrittore".

A questo punto, il successivo disconoscimento della firma, "effettuato solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo" scolora sul piano della decisività "a fronte del formarsi in capo al giudice del motivato convincimento che quell'atto sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che ne risulta l'apparente firmatario".

Il ricorso è stato dunque rigettato, in conformità al seguente principio di diritto: "Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene".

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