Più formazione e un albo unico per i Ctu
Sono alcune delle novità per i consulenti tecnici contenute nella riforma del processo civile
Un nuovo percorso di iscrizione, più formazione e specializzazione e un albo nazionale unico per i consulenti tecnici. Li prevede la legge delega per la riforma del processo civile, approvata dal Senato e ora alla Camera per il via libera definitivo, che ha l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema giustizia e che interviene anche (al comma 16 dell’articolo unico) sulla normativa in materia di consulenti tecnici d’ufficio. Si tratta di modifiche per ora delineate a livello di criteri e principi generali: spetterà poi ai decreti attuativi, da emanare entro un anno, dettagliarle e introdurle in concreto.
Uno dei più importanti cambiamenti riguarda la revisione del percorso d’iscrizione all’albo presso i tribunali. Del resto, i requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici fissati dall’articolo 15 delle Disposizioni attuative del Codice di procedura civile sono piuttosto generici rispetto a un mondo professionale mutato radicalmente sotto la spinta delle specializzazioni; tanto che questi criteri non hanno risposto al meglio negli ultimi anni, in cui - complice la crisi economica - un numero elevato di professionisti si è rivolto al settore della consulenza giudiziaria, evidenziando carenze nelle conoscenze giuridico-procedimentali proprie del tecnico forense.
Al momento della redazione dei decreti delegati, i criteri generali individuati dalla legge dovrebbero essere tradotti fissando stringenti requisiti qualitativi che, con un obiettivo ambizioso ma del tutto in linea a quanto avvenuto in altri settori professionali, possano condurre alla certificazione delle competenze.
Altro punto essenziale è quello della formazione continua, che è di particolare rilievo per la funzione dell’ausiliario giudiziario, soggetto privo di una formazione scolastico-universitaria in ambito giuridico-procedimentale. La formazione (obbligatoria), da valutarsi con regole di qualità, dovrebbe essere articolata su livelli base (per l’accesso all’albo) e avanzata (per l’aggiornamento continuo).
La delega prevede inoltre di istituire un albo nazionale unico e di favorire la mobilità dei professionisti tra le Corti d’appello. Queste novità, correlate a quelle sulla specializzazione e sulla formazione, appaiono scelte opportune nell’indirizzo di offrire maggiori possibilità al magistrato nello scegliere il consulente più idoneo, sanando anche alcune iniquità (come i limiti territoriali alla nomina dei consulenti nei tribunali delle imprese).
La riforma tende a riordinare il sistema individuando specifiche professionalità legate a percorsi formativi differenti. In questo contesto, sarebbe auspicabile inserire anche la figura del “conciliatore”: si tratta di una professionalità la cui carenza è avvertita nei palazzi di giustizia, ancor più dopo le riforme del processo che hanno introdotto il potere per il Ctu di conciliare la lite (in base all’articolo 696-bis del Codice di procedura civile).
Nell’attesa di comprendere in che modo i decreti legislativi attueranno i principi contenuti nella delega, vanno però evidenziate due mancanze del disegno di legge. Da un lato, non disciplina nel processo ordinario il potere di conciliare la controversia per il consulente, che pure è una prassi consolidata. Dall’altro, non considera la necessità della riforma del quadro tariffario dei compensi, da tempo gravemente inadeguati rispetto all’importanza delle funzioni affidate oggi agli ausiliari.