Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 27 giugno e il 1° luglio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e principio di non contestazione; (ii) domanda giudiziale e condizioni di ammissibilità per la sua modificazione; (iii) giudizio d'appello, specificità dei motivi e sanzione d'inammissibilità; (iv) contratti della P.A., forma scritta e contratto di patrocinio; (v) cartella di pagamento, irreperibilità destinatario e perfezionamento del procedimento notificatorio; (vi) morte del difensore, interruzione del processo, nullità della sentenza e regime impugnatorio; (vii) pronuncia in rito, giudicato formale e sue conseguenze; (viii) giudizio d'appello e portata del divieto di produzione di nuovi documenti.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROCEDIMENTO MONITORIO – Cassazione n. 20597/2022
L'ordinanza riafferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce onere dell'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, e dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati debbono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente medesimo sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento.

DOMANDA GIUDIZIALE – Cassazione n. 20768/2022
La pronuncia riafferma che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 20771/2022
L'ordinanza, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ribadisce che l'atto di appello deve ritenersi ammissibile, anche se fondato su motivi diversi e contraddittori, purché graduati in ordine di priorità, allorché contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

DIFENSORI – Cassazione n. 20781/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la decisione riafferma che, in tema di contratti della P.A., che devono essere necessariamente stipulati "ad substantiam" per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 c.p.c.

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 20896/2022
L'ordinanza riafferma che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c. che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO – Cassazione n. 20921/2022
La decisione rimarca che la morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza che si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere con l'appello.

SENTENZA – Cassazione n. 21008/2022
La pronuncia riafferma che la statuizione su una questione di rito, dando luogo soltanto al giudicato "formale" con effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non precludendo pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 21041/2022
L'ordinanza ribadisce che l'art. 345, comma 3, c.p.c., nel prevedere che non è consentita la produzione in appello di nuovi documenti salvo che la parte non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, replica, in relazione al particolare incombente da essa regolato, l'istituto della rimessione in termini, ora più generalmente disciplinato dall'art. 153, comma 2, c.p.c., a mente del quale la parte può essere riammessa in termini se la loro inosservanza sia dipesa da una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Onere probatorio di opposto ed opponente – Contenuti rispettivi – Principio di non contestazione – Rilevanza – Conseguenze – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso quale residuo prezzo non versato per la fornitura di merci. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 115, 167, 633 e 645)
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. La non contestazione del convenuto costituisce in definitiva un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso quale residuo prezzo non versato per la fornitura di merci, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata avendo la corte del merito fatto buon governo degli enunciati principi: infatti, a suffragio dell'esistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, quest'ultima aveva posto la mancata contestazione, ad opera di parte opponente, in ordine alla consegna delle merci di cui alle fatture commerciali poste poi a fondamento dell'istanza monitoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 marzo 2022, n. 9439; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13240; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 giugno 2016, n. 12517; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 ottobre 2015, n. 21101; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 marzo 2012, n. 3727; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 marzo 2011, n. 5915; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 16 dicembre 2010, n. 25516; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2009, n. 5356; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 marzo 2009, n. 5071; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 febbraio 2006, n. 2421; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 novembre 2003, n. 17371).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 27 giugno 2022 n. 20597 – Presidente Rubino; Relatore Rossi

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. – Ammissibilità – Oggetto – Limiti. (Cpc, articolo 183)
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della nullità di una clausola contenuta in un atto di divisione, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale avente ad oggetto la asserita violazione dell'art. 183 cod. proc. civ., in quanto i fatti dedotti in giudizio con la prima domanda, poi abbandonata, erano gli stessi posti a fondamento della domanda proposta con la memoria ai sensi della citata norma sicché il mutamento della domanda aveva riguardato solo il "petitum", restando invece identica la "causa petendi" così come la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 giugno 2022 n. 20768 – Presidente D'Ascola – Relatore Varrone

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Motivi – Specificità – Condizioni – Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Sufficienza. (Cpc, articolo 342)
In forza di una lettura ampia dell'art. 342 cod. proc. civ., l'atto di appello deve ritenersi ammissibile, anche se fondato su motivi diversi e contraddittori, purché graduati in ordine di priorità, allorché contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una pronuncia di nullità per difetto di causa di una compravendita immobiliare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte del merito aveva dichiarato inammissibili ex art. 342 cod. proc. civ. sia l'appello incidentale che l'appello principale, per assoluta disorganicità delle censure addotte dal ricorrente contro la sentenza impugnata: nella circostanza, infatti, l'atto di appello, come riportato in ricorso nelle sue parti salienti, aveva indicato chiaramente le contestazioni mosse alla sentenza di prime cure, sicché non era ravvisabile la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado, motivazioni che non riguardavano solo il collegamento negoziale eccepito dal convenuto ma anche i fatti costituivi della nullità contrattuale ritualmente dedotti dall'attore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 giugno 2022 n. 20771 – Presidente D'Ascola; Relatore Casadonte

Procedimento civile – Difensori – P.A. – Contratti – Forma scritta – Contratto di patrocinio – Conferimento della procura ex art. 83 c.p.c. – Esercizio della rappresentanza giudiziale mediante atti difensivi sottoscritti – Configurabilità del requisito della forma scritta "ad substantiam" – Fondamento. (Rd 2440/1923, articoli 16 e 17; Cpc, articolo 83)
In tema di contratti della P.A., che devono essere necessariamente stipulati "ad substantiam" per iscritto (ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923), il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 cod. proc. civ. atteso che il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona – con l'incontro di volontà fra le parti – l'accordo contrattuale in forma scritta, che, rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale ed i controlli dell'autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dal difensore, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda di quest'ultimo volta ad ottenere il pagamento, da parte di una amministrazione comunale, dei compensi professionali maturati per l'attività giudiziale prestata in due distinti procedimenti civili; nella fattispecie concreta, osserva la decisione in esame, è rimasto riscontrato, con la produzione dei relativi documenti, che le procure speciali contenevano la sottoscrizione del sindaco e, ciò malgrado, la corte territoriale non aveva considerato tale circostanza ai fini della valutazione di una valida attribuzione per iscritto dell'incarico nella suddetta legittima forma). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 6 agosto 2019, n. 21007; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 febbraio 2012, n. 2266; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 5 maggio 2004, n. 8500).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 giugno 2022 n. 20781 – Presidente Di Virgilio; Relatore Carrato

Procedimento civile – Notificazioni – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario – Procedimento ex art. 140 c.p.c. – Necessità – Conseguenze in tema di prova del suo perfezionamento – Obbligo di produzione dell'avviso di ricevimento – Fondamento. (Cpc, articolo 140)
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 cod. proc. civ. che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto l'appello della ricorrente avverso il rigetto di opposizione a sanzione amministrativa, accogliendo il motivo con cui quest'ultima aveva dedotto e lamentato la prova del mancato perfezionamento della notifica del verbale di accertamento non essendo stata prodotta copia dell'avviso di ricezione della raccomandata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25351).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 giugno 2022 n. 20896 – Presidente Lombardo; Relatore Varrone

Procedimento civile – Interruzione del processo – Morte del difensore – Effetto automatico – Conseguenze – Nullità degli atti successivi e della sentenza – Conversione in motivo impugnatorio – Appello – Necessità. (Cpc, articoli 153, 161 e 301)
La morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela. Tuttavia, la nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere con l'appello (Nel caso di specie, nel sanzionare come inammissibile il ricorso proposto da uno degli eredi convenuti nel giudizio di promo grado definito con l'accoglimento della domanda attorea nonostante si fosse verificato nel corso di esso il decesso del difensore dei convenuti medesimi, la Suprema Corte ha osservato che la circostanza che della sentenza impugnata si fosse avuta conoscenza dopo lo spirare del termine per proporre appello, non legittimasse comunque il diretto ricorso in sede di legittimità, ma, semmai, avrebbe dovuto comportare una richiesta di rimessione in termini). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 agosto 2021, n. 23486; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1574; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28846).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 giugno 2022 n. 20921 – Presidente Scoditti; Relatore Cricenti

Procedimento civile – Sentenza – Cosa giudicata – Pronuncia in rito – Passaggio in giudicato – Giudicato "formale" – Preclusione alla riproposizione della stessa domanda in altro giudizio – Esclusione. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 112, 183 e 273)
La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità per dedotta violazione degli obblighi informativi posti a carico di un istituto di credito quale intermediario finanziario, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società ricorrente, ha cassato con rinvio la decisione gravata avendo la corte del merito errato nel ritenere non esaminabili le domande di risoluzione dei contratti di investimento per inadempimento della banca riproposte nel secondo giudizio poi riunito ex art. 273 cod. proc. civ. al primo ove le medesime domande di risoluzione era state dichiarate inammissibili per tardività nella loro proposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 19 maggio 2021, n. 13603; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 aprile 2019, n. 10641; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26377; Cassazione, sezione civile I, sentenza 4 giugno 2010, n. 13614).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 1° luglio 2022 n. 21008 – Presidente Scotti; Relatore Amatore

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Produzione di nuovi documenti – Divieto – Portata – Ammissibilità – Condizioni. (Cpc, articoli 153 e 345)
L'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nel prevedere che non è consentita la produzione in appello di nuovi documenti salvo che la parte non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, replica, in relazione al particolare incombente da essa regolato, l'istituto della rimessione in termini, ora più generalmente disciplinato dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale la parte può essere riammessa in termini se la loro inosservanza sia dipesa da una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha ritenuto infondato il motivo con cui parte ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.; infatti, osserva il giudice di legittimità, essendo stato lo stesso ricorrente ad allegare di non aver provveduto al tempestivo deposito delle produzioni documentali per una propria scelta processuale, che, ancorché asseritamente indotta dal comportamento della controparte, costituiva comunque espressione di una manifestazione di volontà libera e non imposta, difetta alla radice nella circostanza proprio il carattere dell'assolutezza postulato dalla rimessione in termini, di modo che, non versandosi in una siffatta condizione di impossibilità, del tutto correttamente la corte del merito aveva negato l'ingresso nel giudizio ai documenti nuovi in quanto non prodotti nel rispetto delle preclusioni sancite per il giudizio di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27773).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 1° luglio 2022 n. 21041 – Presidente Campanile; Relatore Marulli

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