Civile

CMS e tasso soglia usura, la Cassazione ribadisce la centralità della fattispecie usuraria

Nota a Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza 18 maggio 2022 n. 16077

di Antonio Ferraguto, Maria Francesca Mazzeo*

Con la recentissima sentenza in commento , la Cassazione ha ribadito il consolidato – anche se non del tutto condiviso - orientamento della Suprema Corte in materia di CMS e usurarietà dei tassi in relazione ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2010.

La vicenda prende le mosse da un giudizio instaurato dal titolare di una ditta individuale contro una Banca e diretto ad ottenere la condanna della stessa alla ripetizione delle somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di interessi usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute.

Il Tribunale di Milano, a conclusione del primo grado di giudizio, aveva respinto tutte le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla banca convenuta, aveva condannato l'attore al pagamento di una somma di denaro.

Nello specifico, il giudice di primo grado osservava che "l'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia anti usura, risponde all'ineludibile esigenza logica e metodologica di avere a disposizioni dati omogenei da raffrontare, atteso che un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi condurrebbe ad un risultato privo di attendibilità scientifica.".

Alla luce di tali considerazioni - a nostro avviso, giustamente - il Tribunale di Milano riteneva di non ravvisare gli estremi per disattendere o disapplicare le Istruzioni in oggetto.
Avverso detta sentenza l'attore proponeva appello.

Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. del 20.06.2017 , la Corte d'Appello di Milano, ritenendo che l'appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto, lo dichiarava inammissibile.

In particolare, la Corte d'Appello sottolineava che il periodo in contestazione era antecedente alla normativa di carattere innovativo di cui all'art. 2 bis comma 2° del D.L. 185/2008 entrato in vigore il 31.12.2009, "con la conseguenza che correttamente il giudice di primo grado ha escluso la commissione di massimo ai fini della determinazione del TEG del singolo rapporto bancario. In proposito, è stato corretto applicare le istruzioni delle Banca d'Italia non tanto per il valore vincolante delle stesse quanto per la correttezza del criterio applicato, che tende ad equiparare dati omogenei." .

Avverso la sentenza di primo grado (essendo questa, a norma dell'art. 348 ter comma 3° cod. proc. civ., il provvedimento impugnabile in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello) l'appellante ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che esigenze di omogeneità impongono di utilizzare la medesima formula di calcolo adottata da Banca Italia ai fini della rilevazione statistica del TEGM anche per la determinazione matematica del TEG del singolo rapporto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, e ciò in relazione alla chiara lettera dell'art. 644 cod. pen. e dell'art. 32 L. 108/96, che non consentono di escludere alcune voci di costo del finanziamento (in particolare le commissioni di massimo scoperto) ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato.

Nello specifico, richiamando l'orientamento espresso dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018 , ha ritenuto che "in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.".

Riaffermando tale principio, la Corte non ha fatto altro che ribadire la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5° cod. pen. – secondo cui, come noto, "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.

Secondo la Corte, dunque, è irrilevante che ai fini del calcolo del TEG, la Banca d'Italia, nelle istruzioni per la rilevazione emanate prima del 2009, non inserisse le commissioni di massimo scoperto.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha dunque dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per nuovo esame per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Resta da vedere se in futuro rimarrà questo l'orientamento prevalente ovvero si farà strada e prevarrà quello maggiormente condivisibile secondo il quale "va ribadita la precipua importanza del rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dalla Banca d'Italia, che ricevono legittimazione normativa nell'art. 2 L. 108/1996, affinché il giudizio di usurarietà sia condotto in maniera uniforme e condivisa sul piano nazionale. L'utilizzo di metodi e formule diverse si pone contra legem e determina l'infondatezza delle censure avanzate" (così, tra gli altri, Tribunale di Napoli, sent. 4129 del 28-04-2022).

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*A cura di Antonio Ferraguto, Partner e Maria Francesca Mazzeo, Senior Associate - La Scala Società tra Avvocati

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