Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 22 ed il 29 aprile 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza e nullità per motivazione apparente; (ii) sentenza e principio dell'efficacia riflessa del giudicato; (iii) pronunce sulla sola competenza e regime impugnatorio; (iv) mediazione delegata dal giudice, rappresentanza del difensore ed avveramento condizione di procedibilità; (v) domanda di indennizzo "ex lege" n. 89/2001, irragionevole durata della procedura fallimentare e termine decadenziale; (vi) notificazione atti processuali, mancato perfezionamento non imputabile al notificante e conservazione effetti; (vi) rito ordinario, rito del lavoro, erronea trattazione e regime impugnatorio;
(viii) udienza di precisazione delle conclusioni, istanze istruttorie ed omessa partecipazione del difensore.


PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SENTENZACassazione n. 12916/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza rimarca la nullità della sentenza per apparenza di motivazione, parificata dalla giurisprudenza, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante, apparenza la quale sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del "decisum".

SENTENZACassazione n. 12969/2022
Muovendo dall'assunto del definitivo abbandono del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, la pronuncia evidenzia l'impossibilità che tale efficacia riflessa possa, indirettamente, determinarsi o provocarsi per via giudiziale, ossia pronunciando, a carico dell'assicuratore della responsabilità civile, una condanna a rivalere l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di condanne pronunciate (o da pronunciarsi) nei relativi confronti in giudizi in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo o, ancora, a cui non parteciperà.

COMPETENZACassazione n. 12979/2022
La decisione riafferma che le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, sicché, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'articolo 47, comma 2, c.p.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Cassazione n. 13029/2022
La pronuncia, cassando con rinvio la decisione impugnata, afferma che, anche nella mediazione delegata dal giudice in grado di appello, soddisfa la condizione di procedibilità il rifiuto di dar inizio al procedimento espresso dal difensore della parte onerata comparso in rappresentanza di quest'ultima.

EQUA RIPARAZIONECassazione n. 13350/2022
Cassando con rinvio il decreto impugnato, la sentenza riafferma che, in tema di domanda di indennizzo "ex lege" n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con Dlgs n. 5 del 2006 e dal Dlgs n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 89 decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento.

NOTIFICAZIONICassazione n. 13394/2022
La pronuncia ribadisce che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 13504/2022
La decisione riafferma che ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale.

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONICassazione n. 13524/2022
L'ordinanza consolida il principio secondo cui, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione.

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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione apparente – Nullità della sentenza – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia giuslavoristica.
(Cost., articolo 111; Cpc, articoli 112, 113, 132 e 360; Disp. att. c.p.c. articolo 118)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum" (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da un prestatore di lavoro, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva confermato, anche in sede di gravame, la pronuncia di primo grado con la quale era stata respinta la sua domanda intesa alla condanna del datore di lavoro al pagamento di somme maturate in relazione a riposi non goduti in un determinato arco temporale; in particolare, osserva il giudice di legittimità, la motivazione della decisione impugnata risulta carente sia in relazione alla compiuta identificazione della concreta fattispecie sulla quale è stata resa, sia in relazione al percorso logico-giuridico nel quale si sostanziano le ragioni alla base del "decisum" di conferma della sentenza di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile IV, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20112).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 22 aprile 2022, n. 12916 – Presidente Bronzini – Relatore Pagetta

Procedimento civile – Sentenza – Cosa giudicata – Limiti del giudicato – Principio della c.d. efficacia riflessa del giudicato – Insussistenza – Conseguenze – Assicuratore della responsabilità civile – Condanna a rivalere l'assicurato delle conseguenze subite per effetto di condanne pronunciate senza la partecipazione dell'assicuratore – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento. (Cost., articoli 24 e 111; Cc, articoli 1917 e 2909; Cpc, articolo 100)
Nel nostro sistema, dal definitivo abbandono del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, consegue che, ragionevolmente, debba negarsi la possibilità che tale efficacia riflessa possa, indirettamente, determinarsi o provocarsi per via giudiziale, ossia pronunciando, a carico dell'assicuratore della responsabilità civile, una condanna a rivalere l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di condanne pronunciate (o da pronunciarsi) nei relativi confronti in giudizi in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo o, ancora, a cui non parteciperà. Appare, infatti, di immediata evidenza come l'eventuale pronuncia di una condanna avente un simile contenuto finirebbe – oltre che a determinare le rilevate incongruenze ed aporie sistematiche sul piano sostanziale e processuale – con il tradire il rispetto dei principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (articolo 24 e 111 Cost.), finendo con il legittimare, per via giudiziaria, l'imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu (o non sarà) in alcun modo posta in grado di partecipare (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la corte territoriale aveva confermato, in sede di gravame, l'accoglimento della domanda proposta dalle società ricorrenti di accertamento dell'operatività della polizza assicurativa conclusa tra le medesime e la compagnia assicuratrice, controricorrente e ricorrente incidentale, con conseguente condanna di quest'ultima a manlevarle di quanto da esse pagato o da pagarsi a terzi in relazione al "blackout" elettrico, in conseguenza del quale stesse erano state condannate, in numerosi giudizi, a risarcire i danni e a rimborsare le spese giudiziali in favore di una rilevante quantità di utenti; in particolare, specifica la decisione in epigrafe, l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle società originarie attrici nei confronti della compagnia assicuratrice deve ritenersi radicalmente inammissibile, siccome riferita a una prerogativa di indole sostanziale e processuale di per sé non riconoscibile, né consentita, dal sistema giuridico positivo: in altri termini, la circostanza per cui quest'ultima sarà tenuta a manlevare le società assicurate dalle conseguenze delle condanne subite per il risarcimento dei danni a terzi a seguito del predetto "blackout" elettrico dedotto in giudizio, dipenderà da ciascun singolo caso, ferma restando la necessità che la stessa sia stata chiamata a partecipare ed a contraddire all'interno di ciascun singolo giudizio di danno). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24707; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 febbraio 2013, n. 4241; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 ottobre 2007, n. 22881).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 26 aprile 2022, n. 12969 – Presidente Spirito – Relatore Dell'Utri

Procedimento civile – Competenza – Pronunce rese sulla sola competenza in grado di appello – Impugnazione – Regolamento necessario di competenza – Ammissibilità – Ricorso ordinario per cassazione – Inammissibilità – Conversione in istanza di regolamento di competenza – Condizioni. (Cpc, articoli 42, 47, 327 e 615)
Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'articolo 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'articolo 47, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione all'esecuzione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, essendosi la sentenza del giudice d'appello pronunciata sulla sola competenza, e non anche sul merito, il ricorso non era suscettibile di essere convertito in regolamento necessario di competenza, per essere stato lo stesso proposto ben oltre il termine semestrale ex articolo art. 327, comma 1, cod. proc. civ. e, quindi, a maggior ragione, oltre il termine di trenta gironi dettato dall'articolo 47, comma 2, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5516; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33443; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 giugno 2018, n. 16089; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 luglio 2017, n. 17025).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 26 aprile 2022, n. 12979 – Presidente Vivaldi – Relatore Valle

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata dal giudice – Primo incontro – Partecipazione delegata – Comparizione del difensore della parte onerata – Rifiuto di dare inizio al procedimento – Condizione di procedibilità – Avveramento. (Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato dal Dlgs n. 28 del 2010, pur essendo necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, è consentita la sostituzione della stessa da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che già l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione può inoltre ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia ereditaria, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla ricorrente, a causa del rifiuto espresso dal difensore di quest'ultima di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, ritenendo che, in caso di mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità implicasse la comparizione personale delle parti nonché l'effettività dell'avvio della mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 26 aprile 2022, n. 13029 – Presidente Manna – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Domanda di indennizzo ex lege n. 89 del 2001 – Procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal Dlgs n. 5 del 2006 e dal Dlgs n. 169 del 2007 – Termine semestrale di decadenza – Decorrenza – "Dies a quo". (Rd, n. 267/1942, articolo 119; Legge n. 89/2001, articoli 4 e 5-ter; Cpc, articolo 327)
In tema di domanda di indennizzo "ex lege" n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui, come quello in esame, non siano applicabili le modifiche introdotte con Dlgs n. 5 del 2006 e dal Dlgs n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 89 del 2001 (il quale ha riguardo al "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", e dunque fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento) decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (e cioè dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione proponibili avverso esso), da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 327 cod. proc. civ. tanto per il fallito quanto per gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui la corte del merito aveva respinto l'opposizione ai sensi dell'articolo 5-ter della legge n. 89/2001 proposta dai ricorrenti avverso il decreto che aveva ritenuto improponibile la domanda di equa riparazione avanzata in relazione alla durata del presupposto procedimento fallimentare, ritenendo maturato il termine decadenziale ex articolo 4 della legge n. 89/2001 con decorrenza dal momento in cui i creditori ammessi al passivo erano stati soddisfatti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 marzo 2019, n. 8088; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 9 gennaio 2017, n. 221; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 27 ottobre 2016, n. 21777; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 21 gennaio 2015, n. 1091; Cassazione, sezione civile I, sentenza 12 luglio 2011, n. 15251).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 28 aprile 2022, n. 13350 – Presidente Manna – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Notificazioni – Atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Limite temporale – Individuazione. (Cpc, articoli 325 e 327)
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Pertanto, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto perché, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto in quanto l'inammissibilità dell'appello, erroneamente non rilevata dal tribunale, era ostativa alla prosecuzione del processo, il quale doveva ritenersi regolato dalla sentenza del giudice di prime cure, passata in giudicato; nella circostanza, infatti, osserva la decisione in esame, si deve escludere che gli effetti della notificazione, portata a compimento tardivamente, potessero retroagire alla data della prima richiesta perché, anche a voler ritenere incolpevole l'errore commesso dal notificante, che aveva fatto affidamento sulla correttezza delle indicazioni tratte dall'intestazione della sentenza del giudice di pace, la ripresa del procedimento notificatorio non era avvenuta con la tempestività imposta; parte controricorrente, infatti, non si era attivata autonomamente, come sarebbe stato suo onere, ed aveva atteso l'udienza celebrata a distanza di circa un anno dal primo tentativo di notifica, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, che non poteva essere concessa dal giudice d'appello per quanto enunciato e perché quest'ultima non aveva allegato e provato la ricorrenza di circostanze eccezionali tali da giustificare l'omessa riattivazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 novembre 2021, n. 36933; Cassazione, sezione civile II, sentenza 17 giugno 2021, n. 17378; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 384; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 24 luglio 2009, n. 17352).
• Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 aprile 2022, n. 13394 – Presidente Manna – Relatore Di Paolantonio

Procedimento civile – Impugnazioni – Applicazione di rito erroneo in primo grado – Proposizione dell'appello – Ultrattività del rito seguito in primo grado – Fondamento. (Cpc, articoli 190, 325, 326, 327, 342 e 426)
Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente in quanto tardivo).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13504 – Presidente Spirito – Relatore Pellecchia

Procedimento civile – Udienza di precisazione delle conclusioni – Omessa partecipazione del difensore – Istanze istruttorie non accolte in corso di giudizio e riproposte dopo il rigetto, ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni – Presunzione di conferma delle istanze formulate – Sussistenza. (Cpc, articoli 183, 187, 188 e 189)
In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata per avere la corte d'appello ritenuto l'appellante decaduto dalle istanze istruttorie; in particolare, il ricorrente aveva precisato che ad un prima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, il proprio difensore aveva chiesto di riesaminare le richieste istruttorie, riesame non accolto con ordinanza emessa nella stessa data, che poi ad una successiva, fissata sempre per la precisazione delle conclusioni, il difensore aveva chiesto di ammettere la prova per testimoni, e che, infine, all'ultima udienza, quando la causa era stata trattenuta in decisione, il difensore del ricorrente era risultato assente) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 novembre 2020, n. 26523).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13524 – Presidente Di Virgilio – Relatore Besso Marcheis

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