Rassegne di Giurisprudenza

Assemblea societaria, nullità della delibera rilevabile d'ufficio e termine decadenziale

di a cura della Redazione Diirtto

Società per azioni - Assemblea - Delibera - Nullità - Termine decadenziale ex art. 2379 c.c. - Rilevabilità d'ufficio
Il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento della delibera, la rilevabilità d'ufficio della nullità di quest'ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere coordinata con il principio della domanda per cui il giudice, da una parte, può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda ma, dall'altra parte, non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata. Nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, tale potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.
Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 18 aprile 2023, n. 10233

Società - Di capitali - Società cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - Organi sociali - Assemblea - Deliberazioni nullità delle delibere del consiglio di amministrazione - Disciplina ex art. 2379 c.c. - Applicabilità - Rilevabilità d' ufficio della nullità - Termine di decadenza - Disciplina transitoria - Fattispecie.
In materia di invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione di una società, cui è applicabile in via analogica la disciplina dettata per le delibere assembleari, ai sensi dell'art. 223 sexies, disp. att. c.c., che ha regolato il regime transitorio conseguente alle modifiche apportate all'art. 2379 c.c. dalla l. n. 6 del 2003, la nullità può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, così come per l'impugnazione delle medesime, entro tre anni dalla iscrizione o deposito della delibera nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze, anche in riferimento alle delibere anteriori al 1°.1.2004,salvo che non si tratti di delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, consentendosi la proposizione delle azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità secondo il precedente regime soltanto entro la data del 31.3.2004. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non potesse rilevare d'ufficio la nullità di una delibera adottata dal consiglio di amministrazione di una società cooperativa, essendo decorso il termine triennale di decadenza).
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 28 aprile 2021 n. 11224

Società e imprese - Assemblea - Delibera assembleare - Impugnazione - Nullità - Rilevabilità di profili non dedotti - Ammissibilità
Il principio della ammissibilità del rilievo ex officio delle nullità del contratto diverse da quelle denunciate dalla parte, in ragione della natura non etero determinata delle stesse è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari. Anche se queste ultime non possono, infatti, assimilarsi ai contratti, si pone come indefettibile, nel thema decidendum, la questione del rispetto dei principi inderogabili fissati da norme imperative per la loro valida formazione, e, quindi, della conseguente idoneità a produrre gli effetti giuridici che sarebbero loro propri. Nonostante, infatti, la formale elisione, nel novellato articolo 2379 del Cc del richiamo espresso agli articoli 1421-1423 del Cc, si deve ritenere sussistente, in forza della naturale vis espansiva del principio generale, il potere del giudice di pronunciare la nullità di una delibera, anche in difetto di un'espressa deduzioni di parte. O per profili diversi da quelli enunciati, perché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, nei giudizi promossi nella vigenza dell'attuale articolo 101, comma 2, del Cpc. Il rilievo di ufficio della nullità, infatti, costituisce, in tesi generale, una irrinunciabile garanzia della tutela della effettività dei valori fondamentali della organizzazione sociale e in tale prospettiva va riaffermato che il suo esercizio è volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (M.Fin.)
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., Sentenza 4 maggio 2016 n. 8795