Penale

Incidente dopo aver preso cocaina, lo "stato di alterazione" (e il reato) resta da provare

Lo afferma la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22682 depositata oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso di una automobilista

di Francesco Machina Grifeo

Anche se l'assunzione di sostanze stupefacente è accertata, nel caso tracce di cocaina presenti negli esami ematici, lo stato di alterazione psicofisica che fa scattare il reato previsto dall'art. 187 del Codice della strada, va provato e non può neppure essere desunto dal verificarsi di un incidente stradale. Lo afferma la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22682 depositata oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso di un'automobilista condannata dalla Corte di appello di Firenze per essersi messa alla guida in stato di alterazione con l'aggravante di aver provocato l'incidente.

Nel ricorso la donna non contesta il fatto di essersi messa alla guida dopo aver assunto droga ma deduce un vizio di motivazione relativo alla ritenuta alterazione psico-fisica derivante da tale assunzione, "in quanto il relativo accertamento si sarebbe fondato solo sul dato oggettivo dell'incidente coinvolgente la vettura dell'imputata, a seguito di perdita di controllo del veicolo (che la ricorrente, sin dal primo grado, ricollega a un colpo di sonno)".

Per la IV Sezione penale la doglianza coglie nel segno. Per prima cosa la Suprema corte ricorda che "per principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (circostanza nella specie non controversa), essendo necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze". Tale stato di alterazione, laddove non vi sia un accertamento medico sul punto, può anche essere ritenuto provato "in forza di elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, inerenti al momento del fatto".

Ne consegue, continua la decisione, che lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti "non può essere desunto dalla mera verificazione di un incidente coinvolgente ovvero provocato dal soggetto agente, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inererti alle modalità di verificazione del sinistro, tali da far desumere, all'esito di un processo logico- inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto (cioè al momento della guida del veicolo)".

Al contrario, la Corte territoriale si è limitata a valorizzare "il dato oggettivo della perdita di controllo del veicolo, desunta dallo sbandamento della vettura verso veicoli in sosta, senza evidenziare, nella condotta di guida, elementi sintomatici della sua derivazione (perlomeno anche) dall'alterazione psico-fisica oggetto di prova e non da altra condotta dell'imputata, eventualmente anche colposa". Del resto, il giudice di appello "si è limitato a valorizzare solo l'assenza di tracce di frenata ma senza riferimento alcuno alle condizioni di contesto ovvero alla velocità della vettura, che avrebbero invece reso necessaria la detta frenata".

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