Penale

Distacchi lavoratori all'estero, vincolante il modello E101

La Cassazione, sentenza n. 43751 depositata oggi, accogliendo parzialmente e con rinvio il ricorso di un imprenditore rumeno accusato di truffa ai danni dello Stato

La Cassazione, sentenza n. 43751 depositata oggi, accogliendo parzialmente e con rinvio il ricorso di un imprenditore rumeno accusato di truffa ai danni dello Stato per avere disposto secondo l'accusa distacchi fittizi dei lavoratori per non pagarne in Italia le imposte e gli oneri contributivi, ha annullato l'ordinanza che disponeva il sequestro preventivo nei suoi confronti (e di una S.r.l.) della somma di 2,7mln di euro, pari al supposto profitto dei reati di cui agli artt. 640 comma 2, Cp e Dlgs. n. 74/2000.

La Corte fornisce così alcuni chiarimenti sul funzionamento della normativa comunitaria. In particolare, si legge nella decisione, "fino a quando non venga revocato o invalidato, il modello E 101 vincola l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro in cui il lavoratore dipendente si reca per svolgere un'attività lavorativa e, pertanto, vincola i suoi organi". Ne deriva, prosegue, che un giudice dello Stato membro ospitante non è legittimato a conoscere della validità di un modello E 101 con riguardo agli elementi in base ai quali esso è stato rilasciato.

Sul punto, la Corte di Giustizia ha precisato che le istituzioni degli Stati chiamati ad applicare i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 devono attenersi alla procedura medesima, "anche nel caso in cui risultasse che le condizioni di svolgimento dell'attività dei lavoratori interessati non rientrano manifestamente nella sfera di applicazione ratione materiae della disposizione sulla base della quale il certificato E 101 sia stato rilasciato".
Tutto ciò premesso, aggiunge la Corte, la censura avrebbe dovuto però essere sollevata nell'ambito del giudizio di merito, unica sede nella quale era possibile l'accertamento sopra indicato.

È invece fondata la censura sulla mancanza di motivazione del fumus del reato tributario. Il Tribunale, infatti, trattando congiuntamente le questioni sui reati contestati, si è limitato ad affermare che dalla procedura di "finto" distacco derivasse automaticamente la falsità delle fatture, senza però spiegare perché tali fatture sarebbero inesistenti. Inoltre, è fondata anche l'eccezione secondo cui l'indennità di distacco calcolata ai fini contributivi sia superiore rispetto a quella indicata ai fini del calcolo dell'evasione fiscale.

Infine, dal tenore della ordinanza impugnata non emerge neppure una motivazione sul nesso di pertinenzialità tra i reati contestati e le somme sequestrate; non essendo stato chiarito neppure in che modo sia stato determinato il profitto sequestrabile.

L'ordinanza pertanto è stata annullata, con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo esame.

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