Penale

L'adesione allo scudo fiscale non salva dalla confisca di prevenzione

Nella sentenza in commento (Sentenza 15846/2022) la Corte di Cassazione dettaglia i rapporti esistenti, sul piano normativo, tra la confisca di prevenzione (DLgs. 159/2011) e l'istituto dello "scudo fiscale" (art. 13-bis del DL 78/2009)

di Paolo Comuzzi

Appare importante la decisione della Corte di Cassazione che qui si commenta ( Sentenza 15846/2022 ) in quanto è una decisione con la quale i supremi giudici dettagliano i rapporti esistenti sul piano normativo tra la confisca di prevenzione (DLgs. 159/2011) e l'istituto dello "scudo fiscale" (art. 13-bis del DL 78/2009) e lo fanno con riferimento ad alcune quote di una srl acquistate con "capitali di origine sospetta".

Preso atto che la confisca in genere è un istituto "neutro" e "camaleontico", in quanto capace di assumere natura e fisionomia diverse, a seconda del regime normativo che la contempla, andiamo a esaminare la decisione della Cassazione.

Prima di entrare nel merito della sentenza diciamo anche che la confisca di prevenzione è un istituto che non ha mancato di generare dibattiti e non possiamo ignorare che:
1) la norma indica che " … il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego…";
2) la suddetta misura non presuppone la commissione di un reato, ma postula una condizione individuale di pericolosità sociale;
3) la suddetta misura, come indicato dalla dottrina che si è occupata del tema (Mazzacuva) e come ammesso anche dalla stessa Cassazione, ha anche una efficacia retroattiva.

La sentenza, questa la sintesi che mi pare corretta, conferma la possibilità di applicare la misura della confisca di prevenzione all'evasore "socialmente pericoloso" e conferma anche che l'adesione allo "scudo fiscale" non esclude certamente il requisito della sproporzione reddituale.

In aggiunta, dice sempre la sentenza, l'adesione allo scudo fiscale e non trasforma "automaticamente" le somme di provenienza illecita in proventi leciti, quando non sia adempiuto l'onere, da parte del proposto, di indicare gli specifici elementi da cui desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono (e qui conferma quanto indicato anni addietro dalla stessa Corte con la decisione 31549/2019).

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ritiene che si debbano affermare alcuni punti fermi ed importanti che possiamo riassumere come segue:
a) il soggetto ricorrente ha certamente posto in essere comportamenti illeciti produttivi di reddito ed infatti la Cassazione chiarisce in modo esplicito che "…Con ciò è assolto l'onere motivazionale incombente sulla Corte del rinvio, essendo stato provato e motivato — alla stregua di quell'opzione tassativizzante richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale — che nell'accertato periodo di operatività della pericolosità sociale, l'attività delittuosa del proposto si era indirizzata alla commissione quasi esclusiva (eccettuata l'ultima condanna in elenco, riguardante una vicenda di natura privata) di reati produttivi di reddito, o comunque finalizzati a conseguire vantaggi economici illeciti nell'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente. Pertanto, come è stato affermato nell'impugnato decreto, trattasi di pericolosità sociale inquadrabile nella previsione dell'art. 1, lett. b), cit. D. Lgs., concernente "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (Sez. 5, n. 38737 del 10/7/2019, G., Rv. 276648; Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, L., Rv. 278681) …";
b)
la confisca di prevenzione si applica anche a condotte tenute anteriormente all'entrata in vigore della norma ed infatti i giudici chiariscono che "… Con riferimento al tema della cornice temporale di rilevanza della pericolosità di cui alla seconda categoria normativa, si richiama l'orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, per cui «In tema di misure di prevenzione, la lettura "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, DT c. Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione» (Sez. 6, n. 20557 del 10/06/2020, D. e altri, Rv. 279556) …";
c) lo scudo fiscale (rectius l'adesione allo scudo fiscale) non salva dalla possibile confisca di prevenzione e su questo principio gli ermellini confermano quanto detto in precedenti sentenze facendo notare che "… in svariati arresti, infatti, si è affermato che «In tema di confisca di prevenzione, il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello Stato (c.d. "scudo fiscale"), ai sensi dell'art. 13- bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non esclude il requisito della sproporzione reddituale e non trasforma ex se le somme di provenienza illecita in proventi leciti, quando non sia adempiuto l'onere, da parte del proposto, di indicare gli specifici elementi da cui desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono esclusivamente a quelle oggetto delle violazioni penaltributarie a lui contestate» (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, S. Soc. Coop, Rv. 277225 - 08; Sez. 3, n. 2221 del 06/10/2015, dep. 2016, Pm in proc. G., Rv. 266012); si è pure specificato che lo "scudo fiscale" non determina un'immunità soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all'estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, sicché non è comunque esclusa la punibilità per delitti diversi, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, le indebite compensazioni o l'omesso versamento dell'IVA (Sez. 3, n. 28724 del 05/05/2011, L. e altri, Rv. 250605; Sez. 3, n. 41947 del 02/07/2014, Società R. C. G., Rv. 261395) …".

In buona sostanza, questa la mia visione, siamo in presenza di una decisione che conferma appieno ed anche in modo chiaro posizioni che la Corte di Cassazione ha assunto in passato e che possiamo dire siano ormai consolidate in sede di giurisprudenza di legittimità.


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