Ici rurale: dovere di autotutela anche senza dichiarazione del contribuente
La decisione della Cassazione è orientata al principio di capacità contributiva effettiva ex art. 53 della Costituzione
"Il contribuente non è tenuto ad effettuare la dichiarazione se il Comune era ed è comunque a conoscenza degli elementi che incidono sulla regolamentazione fiscale degli immobili".
È questa l'affermazione cruciale della decisione della Suprema Corte di Cassazione, ord. n. 2965 pubblicata il giorno 01.02.2022 , con cui è stato completamente ribaltato l'esito della controversia iniziata per un accertamento ai fini Ici anno 2007.
Il Collegio capitolino, in difformità con quanto illustrato e proposto dal relatore della causa, ha ritenuto il ricorso del cittadino assolutamente fondato.
Il motivo principale, che si lega all'affermazione innanzi citata, risiede nel fatto per cui l'immobile del contribuente, oggetto dell'accertamento Ici da parte del Comune contrapposto, in realtà non poteva che qualificarsi come rurale e, quindi esente, poiché lo stesso Ente locale ben sapeva ab origine di tale condizione del cespite.
Infatti, gli Ermellini, precisano nell'ordinanza che "risulta documentato che negli anni precedenti a quello oggetto dell'impugnato atto, il Comune era stato comunque reso editto della conduzione del fondo da parte del coltivatore diretto tanto che a seguito di specifiche richieste da parte del contribuente l'Ente comunale aveva, in più di una occasione, provveduto ad annullare l'avviso di accertamento in via di autotutela".
Tanto sufficiente per assumere valido il principio di riconoscimento implicito (per l'anno d'imposta oggetto di causa) dell'agevolazione prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 504/1992.
Tale articolo, a titolo di memoria, prescrive d'altronde che "I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente… omissis".
C'è in quest'ultimo passaggio la necessaria indicazione del termine "posseduti" in ragione del quale va fatto un doveroso collegamento con un altro articolo della normativa in esame: l'art. 1, co. 2, D.Lgs. 504/1992 prevede che "Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".
Quanto sopra potrebbe, perciò, rammentare che l'applicazione dell'imposta Ici in quanto tale, al netto delle agevolazioni od esenzioni eventualmente legate alle casistiche d'eccezione, necessita dell'elemento psico-attitudinale del c.d. "possesso" non bastando, quindi, essere meri proprietari del cespite.
Una decisione che pone, indirettamente, un monito applicativo, ma anche dottrinario-giurisprudenziale: il proprietario non possessore non pagherebbe, in ipotesi, alcuna Ici (oggi Imu).
Una sentenza di merito recentissima, sempre su tale profilo, è quella emessa dalla Commissione tributaria Regionale toscana n. 67 depositata il 19.01.2022: "Il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale".
Pertanto la decisione di Cassazione in analisi non può che ritenersi orientata al sacrosanto principio di capacità contributiva effettiva ex art. 53 della Costituzione nonché, in extrema ratio sul piano normativo sovranazionale, all'art. 1 prot. add.le della Cedu Parigi 1952 "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni".