In sede di esecuzione il condomino può opporre la propria estraneità al debito condominiale
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7489 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un condomino che aveva acquistato la casa dopo la deliberazione dei lavori
In sede di esecuzione della condanna contro il condominio, non vi è un divieto assoluto per il singolo condomino di proporre opposizione facendo valere la propria estraneità al debito, per esempio, per aver acquistato l’immobile in un momento successivo all’insorgenza del credito da parte del terzo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7489 depositata oggi, accogliendo il ricorso del condomino.
Per la II Sezione civile, dunque, “se la sentenza di condanna del condominio, in via generale, ha efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all’ammontare del credito, per ciò stesso non resta preclusa in modo assoluto al singolo condomino il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell’ente condominiale”.
A seguito della notifica di un precetto di circa 10mila euro (pro quota) da parte dell’impresa che aveva rifatto la facciata dell’edificio, il ricorrente aveva sollevato opposizione in quanto l’acquisto della abitazione era avvenuto nel 2010, in epoca dunque successiva alla delibera del 2005 che aveva disposto i lavori. Il Tribunale gli diede ragione ma la Corte di appello rovesciò il verdetto affermando che la sentenza del tribunale di Genova del 2016, che aveva condannato il condominio, costituiva titolo esecutivo nei confronti dell’opponente, risultando il relativo giudizio introdotto dopo che questi aveva assunto la qualità di condomino.
Per la Suprema corte però la ricostruzione non convince. La natura e consistenza della eccezione sollevabile dal condomino, spiega la Cassazione, determina una frattura del rapporto di rappresentanza processuale in capo all’amministratore di condominio, la cui posizione sostanziale è indifferente rispetto a quella del condomino. In questo senso, prosegue la Cassazione, deve allora convenirsi con l’osservazione della difesa del ricorrente, secondo cui la sentenza di condanna viene pronunciata nei confronti del condominio, ma “non accerta anche e non spiega efficacia assoluta sulla posizione debitoria dei singoli condomini, che per particolari vicende personali potrebbero non rispondere del debito verso il terzo”.
“Cade pertanto – si legge nella decisione - il presupposto giuridico su cui la decisione della Corte di appello appare argomentata, vale a dire che la pronuncia di condanna nei confronti del condominio estende il suo giudicato anche su tutte le questioni sollevabili dai singoli condomini, potendo essi intervenire nel relativo giudizio. Ne discende che rimane travolta anche la conclusione che, nella situazione descritta, la posizione di estraneità al debito del condominio, in quanto preesistente alla formazione del titolo, non avrebbe potuto essere sollevata in sede di opposizione esecutiva”. “In realtà – chiarisce la Corte -, non essendo tale situazione rappresentabile dal singolo condomino nel giudizio instaurato nei confronti del condominio, è giocoforza ammettere che essa possa essere sollevata dall’interessato in sede di esecuzione della sentenza”.
Cassata la sentenza impugnata, sarà la Corte di appello di Genova, in diversa composizione, a dover decidere.