Immobili

Supercondominii, quando il singolo può impugnare la delibera assembleare

La Cassazione, sentenza n. 8254 depositata oggi, ha chiarito che la decisione assunta dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii può essere impugnata, da ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto

di Francesco Machina Grifeo

Il singolo condòmino non può impugnare la delibera assunta dai rappresentanti dei diversi condomini, costituenti il supercondominio, se è stata assunto col voto favorevole del proprio delegato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8254 depositata oggi, aggiungendo un altro tassello alla disciplina dell’istituto del “Supercondominio” regolato dalla riforma del 2012. Può invece farlo se il rappresentante era “assente, dissenziente o astenuto”. Infine, la II Sezione civile, precisa che se il rappresentante non ha rispettato la volontà della compagine rappresentata, allora può rispondere del voto espresso e della decisione approvata secondo le regole del mandato, facendo cioè valere vizi della delega o carenze del potere di rappresentanza.

Il giudice di pace e poi il tribunale avevano negato la legittimazione di un avvocato proprietario di un appartamento in uno dei tre edifici appartenenti a un supercondominio, con accesso al mare e rilevanti parti comuni, a impugnare la deliberazione dell’assemblea ordinaria di approvazione del consuntivo. In entrambi i gradi di giudizio si era ritenuto che i singoli condomini fossero del tutto privi del diritto di impugnare le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti, ai sensi dell’art. 67, comma 3, disp. att. c.c..

La Suprema corte nel rigettare il ricorso del condomino ha però corretto la motivazione del giudice di secondo grado.

La Suprema corte, in primis, ricorda che l’art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. dispone che «quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare … il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio (…)», che risponde secondo le regole del mandato. Il rappresentante non svolge le mansioni di amministratore del condominio. È dunque sprovvisto di poteri decisori propri e non può determinarsi in maniera autonoma nell’esercizio dei diritti di gestione ordinaria delle parti comuni e di nomina dell’amministratore dovendo attendere che si formi, all’interno del singolo condominio, una specifica volontà, che egli si limiterà a esprimere col voto.

A questo punto la Corte precisa che non è vero che il singolo condomino non è mai legittimato a impugnare, potendolo fare alle condizioni dettate dall’art. 1137 c.c., e cioè se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto rispetto alla deliberazione che si impugna. L’impugnativa individuale risulta perciò condizionata dal comportamento tenuto dal rappresentante di condominio “e dunque preclusa ove quest’ultimo abbia contribuito con il suo voto favorevole all’approvazione della decisione collegiale”. “Se invece il rappresentante di condominio - prosegue la decisione - abbia manifestato in assemblea un voto contrario alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini, attenendo ad un vizio della delega o ad una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato”.

Per la Cassazione va dunque enunciato il seguente principio di diritto: “La decisione assunta dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii di un supercondominio, ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 67 delle disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto, comportando tali norme l’obbligo della nomina del rappresentante per l’esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle parti comuni e di nomina dell’amministratore, mediante manifestazione di voto della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio, e non anche per l’esercizio della tutela processuale”.

“Allorché, invece – prosegue la decisione -, il rappresentante di condominio abbia contribuito col suo voto favorevole all’approvazione della decisione assunta dall’assemblea dei rappresentanti, contravvenendo alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini, attenendo ad un vizio della delega o ad una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©