Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 24 e il 28 aprile 2023.
Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello affrontano i temi del valore giuridico della minuta o puntuazione, del collegamento negoziale, della fiscalizzazione dell'abuso edilizio, della determinazione del compenso dell'avvocato e, infine, della tutela del conduttore.
Da parte loro i Tribunali trattano della costituzione e trascrizione di servitù, dei sinistri stradali con veicolo estero, del principio della conservazione del negozio giuridico, della cessazione del rapporto di agenzia e, infine, dell'assicurazione per danni nel condominio.
CONTRATTO
Contratto - Minuta o puntuazione – Regime probatorio (Cc, articolo 1362)
Rammenta la Corte d'Appello di Bari che rientrano nella nozione di "minuta o puntuazione" del contratto, per la quale è indispensabile l'esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti, tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi (cd. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cd. puntuazione completa di clausole).
Con la precisazione che diverso è il regime probatorio dell'una (ipotesi di puntuazione di clausole incompleta) e dell'altra situazione (ipotesi di puntuazione completa delle clausole di un negozio), denotando la prima situazione (stante l'incompletezza della regolamentazione negoziale registrata nella scrittura) una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, e denotando, per contro, la seconda ipotesi una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all'attuale raggiungimento di un accordo.
In tale secondo caso, quindi, è la parte che intenda dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole ad avere l'onere - in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo - di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto fornendo, appunto, la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale.
È poi chiaro che l'analisi involge essenzialmente la ricostruzione della volontà effettiva delle parti quale manifestata nella scrittura, da entrambe sottoscritta, ed interpretata secondo i criteri dell'articolo 1362 ss. c.c..
In definitiva, di fronte ad un documento sottoscritto dalle parti e contenente la regolamentazione completa, nelle clausole essenziali ed accessorie, di un assetto di interessi negoziale, la dimostrazione dell'insussistenza della volontà attuale di accordo contrattuale presuppone che dalla intenzione manifestata dalle parti nella scrittura, interpretata secondo gli elementi intrinseci e ad essa estrinseci in base ai ricordati criteri di interpretazione degli atti, emerga la mancanza di una attuale volontà di accordo negoziale.
• Tribunale di Roma, sezione V, sentenza 26 aprile 2023 n. 6580
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