Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Natura e funzione della sentenza di separazione
2.Scopo dell'assegno di mantenimento e assegnazione della casa
3.Assegno divorzile e prova atipica
4.Mantenimento del figlio e nuova famiglia
5.Maltrattamenti e violazione del principio del ne bis in idem
6.Successioni, sequestro conservativo e tutela cautelare del diritto degli eredi legittimari
7.Procreazione medicalmente assistita, figli nati post mortem e pensione di reversibilità


1. SEPARAZIONE – Natura e funzione della sentenza.
(Cc, articoli 156 e 158; Cpc, articolo 711)

In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza, in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli, un controllo solo esterno, attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.
Nel caso in esame, la moglie aveva rinunciato all'assegno di mantenimento, in presenza di condizioni di autosufficienza.
Tribunale di Patti, sentenza 4 gennaio 2022 n. 4 – Pres. Samperi; Giud. Est. Rel. Calì

2. SEPARAZIONE – L'assegnazione della casa familiare non è un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole.
(Cc, articolo 337 sexies)

L'assegno di separazione ha la funzione di garantire al coniuge debole, che non fruisce di redditi adeguati, il mantenimento di un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto nel corso della convivenza pregressa con l'altro coniuge.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché in assenza della condizione ostativa dell'addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Quanto alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, inoltre, è sufficiente che sia fondata su un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
L'assegnazione della casa familiare, in quanto utilità suscettibile di apprezzamento economico, è astrattamente idonea a incidere sull'assegno di mantenimento, ma solamente sotto il profilo della sua quantificazione e non già dal punto di vista dell'an, non potendosi esso considerare una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione (o al divorzio), né, soprattutto, un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli.
Corte d'Appello Messina, sezione I, sentenza, 21 aprile 2022 n. 260 – Pres. Lazzara, Cons. Rel. Adamo

3. DIVORZIO – Assegno divorzile e prova atipica.
(Articolo 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898; Cpc, articolo 116)

Nell'ambito del processo di separazione la relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti deve considerarsi prova documentale lecita.
La liceità dell'utilizzo della relazione investigativa redatta da un tecnico incaricato da una delle parti del giudizio è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione, sia nell'ambito dei rapporti di lavoro sia in ambito familiare. Il Tribunale alla luce della relazione investigativa ha ritenuto raggiunta la prova del fatto che la donna lavorasse più di quanto affermato e disponesse, di conseguenza, di un reddito superiore a quelli dichiarati a fini fiscali.
E' stata comunque accolta, nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla donna essendo stato valorizzato il criterio perequativo-compensativo alla base dell'assegno divorzile ed anche l'età della stessa (61 anni), la quale verosimilmente, non avrà la possibilità di migliorare la propria posizione lavorativa. Al contempo, è stata valorizzata, anche la durata del vincolo coniugale, atteso che il matrimonio risale all'anno 1989, la separazione all'anno 2012 e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio al 2021.
È stato ritenuto ragionevole concludere che la disparità reddituale e patrimoniale, esistente tra i coniugi, sia dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative reddituali della donna in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, tale da incidere sulla situazione comparativa attuale.
Tribunale Rovigo, sentenza 7 ottobre 2022 n. 827 – Pres. Di Francesco, Giud. Rel. est. Abiuso

4. MANTENIMENTO DEI FIGLI – Il mantenimento dei figli non può ridursi per la semplice esistenza di una nuova famiglia.
(Cc, articolo 337 ter; articolo 5 della legge 1 dicembre 1970)

Se la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sopranazionale della Convenzione Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo dal 1950 (art. 12) e come tale riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria.
Facendo applicazione dei principi esposti al caso in esame, il Tribunale non ha conferito particolare incidenza sulla misura dell'assegno in ragione del fatto che al mantenimento del figlio naturale è tenuta, per legge, a concorrere anche la madre. Non è stato pertanto ritenuto rilevante il dedotto stato di disoccupazione dell'attuale compagna del padre.
La sentenza ha inoltre il pregio di ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile per affermare infine il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e che ormai si è consolidato.
Infine, per quel che riguarda l'affidamento dei figli, il Collegio ha ritenuto non attuabile la richiesta reiterata dalla difesa della donna, parte ricorrente, di imporre all'ex marito di non affidare i minori a soggetti terzi nonché di obbligarlo, durante il periodo di permanenza dei figli presso di lui, a seguire i figli nelle attività scolastiche ed extrascolastiche e, in particolare, obbligare il medesimo ad accompagnare i figli alle feste di compleanno, recite scolastiche, partite di calcio, attività sportive, prove, concerti. Al di là della genericità delle richieste, trattandosi di statuizioni insuscettibili di coercizione, il Tribunale ha sottolineato che per l'attuazione di tali richieste è possibile esperire l'art. 709 ter c.p.c.
Tribunale Vallo della Lucania, sezione Unica, sentenza 6 ottobre 2022 n. 711 – Pres. Bellantoni, Giud. Rel. Frangiosa

5. MALTRATTAMENTI – Per la violazione del ne bis in idem non è sufficiente la generica identità della condotta.
(Cc, articoli 342 bis e 342 ter; Cp, articoli 62 bis, 133, 572 e 612 bis)

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.
Nel caso in esame, l'imputato affermava essere stato violato il divieto del ne bis in idem, essendo stato già condannato, con sentenza del Tribunale, per i medesimi fatti di reato su cui si era formato il giudicato, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. perpetrato ai danni della moglie, persona offesa.
Il Tribunale non ritiene violato tale principio poiché le condotte in rilievo nel procedimento de quo integrano il reato di maltrattamenti. Infatti, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta.
Tribunale Taranto, sezione I, sentenza 9 aprile 2022 n. 37 - Giudice Zaurito

6. SUCCESSIONI - Sequestro conservativo e tutela cautelare del diritto degli eredi legittimari.
(Cc, articoli 457, 542, 565, 769, 1298 e 1854; Cpc, articoli 669 - terdecies e 671)

Il sequestro conservativo può essere concesso quando sussistano il fumus boni iuris, ovvero la presumibile esistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente (è sufficiente l'eventuale sussistenza del credito, non essendo necessario, invece, che il credito sia ben definito nel suo importo; basta, infatti, che sussista al momento presente e che non sia semplicemente probabile ed eventuale) e il periculum in mora, desumibile sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.
Nel caso in esame, è stata accolta in sede di reclamo l'istanza formulata dai figli di primo di letto del de cuius che lamentavano la lesione della legittima ad opera della seconda moglie del defunto padre il quale aveva effettuato donazioni ed intestato conti a favore della consorte la quale aveva venduto una casa in Sardegna. dopo il tentativo di mediazione volto a dirimere la controversia ereditaria, fallito tra le parti. Tale atto di compravendita è stato compiuto nonostante la reclamata fosse pienamente a conoscenza delle pretese dei reclamanti ed è stato compiuto senza che questi ultimi ne fossero in qualche modo coinvolti ed, anzi, a discapito delle loro pretese. Forte era il pericolo che altri atti dispersivi potessero essere perpetrati a discapito della garanzia dei reclamanti.
Tribunale di Bologna, ordinanza 13 agosto 2022 - Pres. Matteucci, Giud. Rel. Nunno

7. PMA - Diritto alla pensione al figlio nato post-mortem con fecondazione medicalmente assistita.
(Cc, articoli 232-234 e 462; articolo 8 della legge 40/2004)

Riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti al figlio nato successivamente al decesso del padre, all'esito di fecondazione medicalmente assistita implementata post-mortem dalla vedova.
La Corte d'Appello anconetana ha così confermato la sentenza di primo grado.
Il caso si presentava problematico per il coordinamento che doveva operarsi fra la disciplina codicistica, quella contenuta nella Legge 4/2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita") e la Circolare n. 185/2015 dell'INPS la quale, con riferimento ai casi in cui si prevede la concessione delle pensioni di reversibilità ai figli nati postumi, prevede la concessione del trattamento nei confronti dei "figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo)".
Il riferimento al "trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre" contenuta nella Circolare è un riferimento sia agli artt. 232-234 c.c., sia all'articolo 462 c.c. che sanciscono una presunzione (relativa) dello status di figlio a fini successori di "(…) chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta"
In particolare, posto che nel caso in esame, la bambina è nata post mortem con tecniche di fecondazione artificiale, è stato sottolineato che le norme in tema di reversibilità della pensione debbano interpretarsi anche alla luce dell'art. 8 della Legge n. 40/2004 che statuisce quanto segue: "I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6."
Alla luce di questa sentenza, è data anche ai figli nati oltre il trecentesimo giorno dalla morte del padre con tecniche di PMA, effettuate col consenso rilasciato dal padre ancora in vita, di poter usufruire della pensione per i superstiti. Viene così assicurata una concreta parificazione giuridica fra tutti i figli
Corte di Appello di Ancona, sentenza 2 settembre 2022 n. 237 – Pres. Rel. Baldi

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