Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di impugnazione dei deliberati assembleari condominiali e termine decadenziale; (ii) mediazione obbligatoria, domanda di mediazione ed efficacia interruttiva del termine utile ad usucapire; (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (iv) mediazione obbligatoria, sanzione pecuniaria per omessa partecipazione senza giustificato motivo ed interesse ad impugnare; (v) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e contratto di leasing; (vi) negoziazione assistita, procura alle liti e condizione di procedibilità.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Napoli, sezione IV civile, sentenza 29 aprile 2022 n. 4196
La pronuncia, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di delibere assembleari condominiali, riafferma due principi, espressione di due distinti orientamenti, pacifico il primo e minoritario il secondo: ovvero, da un lato, che una volta fallito il tentativo conciliativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1137 c.c. riprende a decorrere "ex novo" dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione; dall'altro, che l'osservanza del termine decadenziale previsto dalla medesima disposizione deve valutarsi con riferimento al momento in cui la domanda di mediazione è presentata, e non già in base a quello in cui viene comunicata alla parte destinataria della stessa.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Cosenza, sezione I civile, sentenza 3 maggio 2022 n. 839
La pronuncia rimarca espressamente che la domanda di mediazione, in quanto equiparabile alla domanda giudiziale, costituisce atto avente efficacia interruttiva del decorso del termine utile per l'usucapione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Catanzaro, sezione III civile, sentenza 5 maggio 2022 n. 442
La decisione, uniformandosi all'orientamento recepito nella giurisprudenza di legittimità, riafferma che, in difetto di tempestiva eccezione del convenuto o di rilievo officioso del giudice nel giudizio di primo grado, resta poi precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Milano, sezione III civile, sentenza 5 maggio 2022 n. 1503
La sentenza afferma che, in sede di impugnazione, non sussiste in capo alla parte appellante un interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. la sentenza gravata censurandone l'omessa pronuncia in punto di condanna della parte appellata alla sanzione pecuniaria che l'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 ricollega alla mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte costituita al procedimento obbligatorio di mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Milano, sezione VI civile, sentenza 11 maggio 2022 n. 4064
La sentenza, aderendo all'indirizzo recepito nella giurisprudenza di legittimità, ribadisce che la controversia insorta in tema di leasing, non potendo essere ricondotta alle liti in materia di "contratti bancari" e "finanziari", non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 24 maggio 2022 n. 8144
La pronuncia afferma, in tema di negoziazione assistita, che qualora in corso di causa, a seguito dell'ordine impartito dal giudice, la parte attrice onerata dell'incombente rivolga alla controparte l'invito non sottoscritto tuttavia personalmente dalla parte, il difensore attoreo, a pena di improcedibilità della domanda, deve essere munito di procura speciale, non essendo a tal fine sufficiente il conferimento della procura alle liti.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio – Impugnazione delibera assembleare – Termine di decadenza – Presentazione istanza di mediazione – Efficacia interruttiva – Configurabilità – Conseguenze – Nuova decorrenza – "Dies a quo" – Data di deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione adito. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali, giudizio soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria quale controversia insorta in materia condominiale, alla presentazione della domanda di mediazione conseguono effetti interruttivi e non meramente sospensivi dei termini decadenziali, con la conseguenza che, in caso di fallimento del tentativo conciliativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. riprende a decorrere "ex novo" dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione (Nel caso di specie, il giudice adito, applicando gli enunciati principi giurisprudenziali, ha ritenuto l'impugnazione promossa da parte attrice tempestiva rigettando di conseguenza l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Condominio convenuto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27251; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 luglio 2013, n. 17781).
Tribunale di Napoli, sezione IV civile, sentenza 29 aprile 2022 n. 4196 – Giudice Di Clemente

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio – Impugnazione delibera assembleare – Termine di decadenza – Presentazione istanza di mediazione – Efficacia interruttiva – Idoneità – Fondamento. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali, giudizio soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria quale controversia insorta in materia condominiale, il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 cod. civ. deve valutarsi con riferimento al momento in cui la domanda di mediazione è presentata, e non già in base a quello in cui viene comunicata alla parte destinataria della stessa. Infatti, la previsione del tentativo obbligatorio di mediazione nella fase preliminare di alcuni contenziosi civili è disciplina che mira ad incentivare soluzioni pacifiche ed alternative alla giurisdizione, sicché una siffatta condizione di procedibilità non deve comportare un'eccessiva compromissione del diritto di agire. Invero, la disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del D.lgs. n. 28 del 2010, il quale testualmente prevede che "…dal momento della comunicazione alle altre parti…" l'istanza di mediazione impedisce la decadenza dall'azione deve trovare un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi costituzionali espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., i quali ostano a soluzioni interpretative che precludano o rendano maggiormente difficile l'accesso alla tutela giurisdizionale. L'art. 8 della direttiva 2008/52 CEE in tema di "…effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza…", inoltre, fa onere agli Stati membri di evitare che l'esperimento della procedura conciliativa possa impedire il successivo avvio dell'azione giudiziaria per effetto di prescrizioni o decadenze maturate durante il suo svolgimento. Ne consegue che, sebbene la norma in esame parli di "comunicazione", l'unico onere a carico della parte avente interesse alla proposizione di una domanda giudiziale è quello di sola presentazione all'organismo di mediazione della domanda di mediazione, non potendo farsi ricadere sulla stessa decadenza ricollegate ad un'attività (comunicazione del primo incontro di mediazione) che non rientra nella sua sfera di disponibilità (Nel caso di specie, il giudice adito, applicando gli enunciati principi giurisprudenziali, ha ritenuto l'impugnazione promossa da parte attrice tempestiva rigettando di conseguenza l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Condominio convenuto).
Tribunale di Napoli, sezione IV civile, sentenza 29 aprile 2022 n. 4196 – Giudice Di Clemente

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Usucapione – Regime applicabile – Rinvio alla disciplina dettata per la prescrizione – Atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine utile per la usucapione – Domanda di mediazione – Idoneità – Fondamento. (Cc, articoli 1158, 1165, 2934, 2943 e 2945; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di usucapione, l'art. 1165 cod. civ., estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt. 2934 e ss. cod. civ.) "…in quanto applicabili..", ivi comprese quelle relative all'interruzione della stessa, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per la usucapione. Tra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell'usucapione, certamente si ritrova la mediazione. Infatti, l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010 parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla "domanda giudiziale" di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943, commi 1 e 2, cod. civ. ed art. 2945 cod. civ., interrompe la prescrizione del diritto controverso (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento, oltre a quella scrutinata e respinta di usucapione speciale, neppure la domanda riconvenzionale di usucapione ordinaria spiegata dai convenuti, atteso che, alla data di presentazione della domanda di mediazione, esperita in funzione del giudizio, non era ancora decorso il prescritto termine ventennale utile ad usucapire).
Tribunale di Cosenza, sezione I civile, sentenza 3 maggio 2022 n. 839 – Presidente e relatore Viteritti

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Omesso rituale espletamento del procedimento di mediazione – Mancato rilievo officioso o su eccezione di parte in primo grado – Giudizio di appello – Declaratoria di improcedibilità della domanda – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Principio espresso in controversia insorta in materia di comodato. (Cc, articolo 1803; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. Ne consegue che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo officioso ai sensi della evocata norma, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di comodato immobiliare, la corte territoriale, rilevato che erano mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado, tanto l'eccezione di parte, quanto il rilievo d'ufficio del giudice, ha ritenuto preclusa la declaratoria d'improcedibilità della domanda proposta, quale motivo di gravame, dalla parte appellante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 novembre 2018, n. 29017; Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 febbraio 2017, n. 2703).
Corte di Appello di Catanzaro, sezione III civile, sentenza 5 maggio 2022 n. 442 – Presidente Filardo; Relatore Perri

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo – Irrogazione sanzione pecuniaria – Fondamento – Beneficiario della sanzione – È lo Stato italiano – Riflessi in merito all'interesse all'impugnazione. (Cpc, articoli 100 e 112; Dlgs 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'art. art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio: si tratta, in particolare, di un potere officioso che deve essere esercitato in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: ovvero della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo. Trattandosi, pertanto, a ben vedere, di uno strumento sanzionatorio e coercitivo indiretto, volto ad attuare ed a rendere effettivo l'interesse pubblico a perseguire un effetto deflativo dei giudizi, il beneficiario della sanzione ivi prevista non è la parte che diligentemente si è presentata all'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione, bensì lo Stato medesimo, che si trova a sopportare costi che potevano essere evitati tramite il possibile esito positivo dell'esperimento del tentativo di conciliazione. Ne consegue che, in sede di impugnazione, non sussiste, in capo alla parte appellante, un interesse ad impugnare – inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. – la sentenza censurandone l'omessa pronuncia del in punto di condanna della parte appellata alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione, non ravvisandosi, nella circostanza, alcuna utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, che l'appellante medesima possa ottenere con la richiesta riforma della sentenza impugnata, costituita dalla predetta condanna alla pena pecuniaria prevista dal citato art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.
Corte di Appello di Milano, sezione III civile, sentenza 5 maggio 2022 n. 1503 – Presidente Varani; Relatore Ciriaco

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia di contratti "bancari e finanziari" – Controversia insorta in materia di contratto di leasing – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Legge 124/2017, articolo 1; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione obbligatoria, il riferimento operato dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 alle controversie in materia di contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di avente ad oggetto la domanda di risoluzione di diritto di un contratto di locazione finanziaria immobiliare, il giudice adito si è comunque pronunciato in via officiosa, ritenendola infondata, in merito all'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria dapprima sollevata e poi non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni dalla società convenuta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200).
Tribunale di Milano, sezione VI civile, sentenza 11 maggio 2022 n. 4064 – Giudice Macripò

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Invito rivolto in corso di causa alla controparte – Mancata sottoscrizione della parte – Potere rappresentativo del difensore – Procura alle liti – Idoneità – Esclusione – Procura speciale – Necessità – Mancanza – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio. (Cc, articolo 1392; Cpc, articoli 83 e 84; Dl 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, qualora in corso di causa, a seguito dell'ordine impartito dal giudice, la parte attrice onerata dell'incombente rivolga alla controparte l'invito non sottoscritto tuttavia personalmente dalla parte, il difensore attoreo, a pena di improcedibilità della domanda, deve essere munito di procura speciale, non essendo a tal fine sufficiente il conferimento della procura alla liti (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che dalla procura alle liti non risultava neppure testualmente conferito il potere di procedere alla negoziazione assistita, ma solo l'informativa circa la possibilità di esperire la stessa, e ritenuto pertanto l'invito in concreto rivolto dal difensore, in quanto privo della sottoscrizione della parte, quale atto "tamquam non esset", ha concluso per l'irrituale esperimento della negoziazione assistita, dichiarando di conseguenza improcedibile la domanda giudiziale).
Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 24 maggio 2022 n. 8144 – Giudice Franco

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