Professione e Mercato

Società Benefit e agroalimentare, l'emergenza accelera la trasformazione verso un nuovo modo di fare impresa

Il 2020 ha evidenziato come un numero sempre più grande di aziende abbia scelto di superare i limiti dei modelli economici più diffusi e abbracciare nuovi percorsi di <span id="U40613002792AzH" style="font-weight:bold;font-style:normal;">innovazione sostenibile </span>integrandoli alla radice della propria ragione d'essere

di Lorica Marturano*

La pandemia da Covid-19 è forse la più grande sfida che l'Europa e il mondo intero si sono trovati a gestire negli ultimi decenni. Essa ha avuto riflessi considerevoli non solo sulla salute, ma anche su ambiti e settori diversi della società: sull'economia, sulla libertà di circolazione, sulle imprese e sullo stato di benessere generale delle persone; inoltre, gli effetti di questa emergenza sanitaria si rifletteranno probabilmente su intere generazioni per gli anni a venire.

Di fronte a questo terribile scenario, la trasformazione verso un nuovo modello di fare impresa, più sostenibile e attento ai suoi stakeholder ha avuto un'accelerazione senza precedenti.

Il numero delle Società Benefit in Italia è infatti raddoppiato, arrivando a circa un migliaio, con una crescita del numero di lavoratori di circa il 30%. Parimenti, sono circa 120 le aziende italiane che si sono certificate B Corp, il riconoscimento rilasciato dalla società americana non-profit B Lab, che certifica le aziende che volontariamente soddisfano i più elevati standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità.

Le Società Benefit, inquadramento normativo

Le SB sono una nuova forma giuridica di impresa, introdotta a partire dal 2010 come le "Benefit Corporation" negli USA e oggi presenti in numerosi Stati del mondo, ed inserite nella Legge di stabilità per l'anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384 (Legge 28 dicembre 2015, n.208). Queste perseguono volontariamente, nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune, nonchè "operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunita` , territori e ambiente, beni e attivita` culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi".

Nella Relazione illustrativa al disegno di legge si afferma che la proposta mira a "consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che, nell'esercizio della loro attivita` economica, abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive", specificandosi poi ulteriormente che in queste società i soci non "valutano esclusivamente le performance economico-finanziarie", ma "anche le performance qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati".

Ai sensi dell'articolo 1, commi 377 e 379, le società acquistano la qualifica di benefit attraverso l'inserimento – nella clausola relativa all'oggetto sociale – delle finalità altruistiche da realizzare.

Mentre le società tradizionali esistono con l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Il ‘fenomeno Benefit' non può essere ascritto, pertanto, né al c.d. ‘Terzo Settore', né al fenomeno delle imprese sociali – ossia l'insieme di enti privati la cui costituzione sia teleologicamente orientata al perseguimento di finalità – in via principale o esclusiva – solidaristiche e di utilità sociale, a noncumento dello scopo di lucro.

Al contrario, è possibile comprendere l'introduzione delle B corp inserendoci in un ambito in cui la dicotomia profit – non profit risulta inadatta a ‘carpire' le nuove istanze ambientali e sociali, al punto da rendersi necessaria l'introduzione di una "new hybrid form of business organization", finalizzata al perseguimento dello scopo di lucro ed obiettivi sociali (il c.d. "scopo sociale plurimo").

Sotto questo profilo una prima differenza può rintracciarsi con le imprese del Terzo settore, nonchè con le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 – interessate oggi da un incisivo processo di riforma – le quali si caratterizzano invece per il perseguimento in via principale o esclusiva di "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale", con necessario sacrificio dello scopo di lucro.

La SB è una società tradizionale ed ente profit, con maggiori obblighi e standard più elevati, oltre che di scopo, di sostenibilità, responsabilità e trasparenza che, secondo quanto previsto nella legge istitutiva, deve essere costituita secondo uno dei tipi societari regolati nel Libro V, Titoli V e VI del codice civile. Essa sarà soggetta pertanto alla disciplina propria del tipo prescelto, salve le disposizioni specifiche che la stessa legge appositamente introduce, con le quali dovrà integrarsi (e confrontarsi) la disciplina legale del tipo.
Con riferimento all'ambito soggettivo, possono assumere tale qualifica giuridica i tipi societari previsti dal Libro V del Codice civile, con esclusione delle società a responsabilità limitata semplificate poiché l'atto costitutivo è redatto in conformità al un modello standardizzato, che non ne consente la modifica con l'inserimento delle previsioni previste dalla L. 208/2015.

Da escludersi anche le società cooperative sociali e le imprese sociali: le prime perché sono società non profit il cui oggetto esclusivo è quello di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, le seconde perché sono anch'esse senza scopo di lucro e hanno un oggetto sociale specifico al fine di realizzare finalità di interesse generale.

L'acquisizione della qualifica giuridica di società benefit è vincolata dalle specifiche indicazioni statutarie; pertanto per le società costituende è necessario attenersi alla normativa che disciplina tali società con le specifiche indicazioni da prevedere nello statuto. Per quanto riguarda invece le società già esistenti, qualora si voglia assumere la qualifica giuridica è necessario modificare appositamente lo statuto con le clausole statutarie previste dalla normativa della Benefit.
Al pari di quanto avviene negli Stati Uniti anche in Italia la disciplina delle società benefit prevede che le finalità di beneficio comune siano indicate nell'oggetto sociale.

L'Atto costitutivo e/o le clausole statutarie devono tener conto di quanto segue:
Denominazione sociale con l'inserimento (non obbligatorio) delle parole "Società Benefit" o l'abbreviazione "SB" da utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (comma 379).
Oggetto sociale con l'indicazione accanto all'attività propria dell'impresa, le finalità di beneficio comune ossia il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile (commi 377, 378).
Soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune con l'impegno nello Statuto di individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. L'obiettivo è la gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali attività sociale possa avere un impatto È lasciata ampia discrezionalità sia nelle modalità con cui debba essere condotto il bilanciamento sia sull'identificazione del responsabile del beneficio comune e delle funzioni e compiti da svolgere (comma 380).
Relazione annuale e pubblicità disciplinando, con apposita clausola, gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune (comma 382). Nella relazione occorre anche indicare la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato. Inoltre, la relazione deve includere una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Benefit intende perseguire nell'esercizio successivo. Inoltre, la normativa prevede all'art.1 comma 383 della L. n. 208/2015 che la relazione di impatto venga resa pubblica sul sito internet della società, qualora esistente, permettendo ai soggetti terzi di prendere conoscenza della gestione della società e del raggiungimento del beneficio comune e quindi del perseguimento dei loro interessi.

Ulteriore elemento essenziale che caratterizza la Benefit è la valutazione degli impatti generati con il perseguimento delle finalità di beneficio comune. È previsto in tal caso che la Benefit rediga una relazione annuale di impatto concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario.
La valutazione degli impatti deve essere eseguita utilizzando lo standard di valutazione sviluppato da un ente terzo ed essere esauriente comprendendo le 5 aree previste dall'allegato alla normativa; ovvero:
1. la governance, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. rapporti con i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. rapporti con gli altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
5. Il Controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'obiettivo di garantire una corretta comunicazione al mercato in merito al reale perseguimento delle finalità ulteriori rispetto al mero profitto, onde evitare che chi non realizzi tali obiettivi possa beneficiare di un vantaggio competitivo e reputazionale nei confronti di altre imprese, nonché erroneamente condizionare le scelte dei consumatori.

Non sono previsti incentivi fiscali specifici per le SB, in quanto il legislatore ha voluto evitare che il modello "virtuoso" delle società benefit possa essere strumentalizzato per l'ottenimento di vantaggi fiscali. Tuttavia, l' articolo 38-ter del D.L. n. 34/2020 , cosiddetto decreto "Rilancio", aveva previsto un'importante agevolazione fiscale per chi avesse deciso di convertire lo statuto della propria società nel modello della Società Benefit, consistente in un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per la trasformazione e/o costituzione fino al 31 dicembre 2020 in Società Benefit.
Il Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) ha, poi, previsto una proroga di 6 mesi, stabilendo una nuova scadenza per i costi sostenuti fino al 30 giugno 2021 e un contestuale utilizzo in compensazione anche per il 2022. E, successivamente, con la conversione in legge del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 106 del 23 leglio 2021) viene prevista la proroga del credito d'imposta per le società benefit al 31 dicembre 2021 e l'ampliamento dei costi agevolati.

SB NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Nel settore del food, lo sviluppo delle 3P delle benefit (persone, pianeta, profitti) sta assumendo un peso sempre più rilevante, grazie anche a una maggiore consapevolezza generata dai mesi di pandemia.Ad incentivare al cambiamento, creando un effetto positivo di emulazione, alcuni famosi marchi, riconosciuti in tutto il mondo come simboli del made in Italy, hanno previsto la denominazione nel loro oggetto sociale in società benefit.

Un mondo, quello delle benefit, che raccoglie attorno all'idea di "business as a force for good",  imprese di ogni tipologia (società di persone, di capitali, cooperative, ecc.), di ogni settore industriale (digitale, abbigliamento, agroalimentare, cosmesi, consulenza, design, costruzioni, editori, farmaceutica, energia, ecc) e di ogni dimensione.

Tra questi, il 1^ luglio 2021 Eni gas e luce è diventata ufficialmente la prima grande Società Benefit italiana nel settore dell'energia, mentre Illycaffè è stata premiata, per l'ottavo anno consecutivo, con il riconoscimento di "World's most ethical company"; ed inoltre, i Fratelli Carli, produttori in Liguria di olio extravergine di oliva e conserve, già in possesso di certificazione B-Corp, lo scorso anno, hanno integrato il proprio statuto con l'obiettivo d'impresa di generare un impatto positivo sull'ambiente, sulle persone e su tutti gli stakeholder.

Ma oltre a questi marchi noti, ci sono molte altre piccole e medie imprese che hanno fatto della sostenibilità un obiettivo di impresa, come, ad esempio, la pasticceria Filippi, in Veneto, che ha deciso di operare "in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse", la siciliana Damiano, produttrice di frutta secca e creme spalmabili, che ha creato una filiera virtuosa, spaziando dalla produzione sostenibile alla distribuzione.

Anche la società Abafoods, proprietaria del marchio Isola Bio, grazie a continui investimenti sulla tecnologia, ha posto la sostenibilità alla base della sua produzione, per arrivare a una filiera totalmente biologica e controllata.

La settimana scorsa si è appena concluso il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021, con tappa a Taranto, alla sua quinta edizione, che ha accolto i temi riguardanti le società Benefit da un punto di vista accademico, ma anche la testimonianza di società che hanno deciso di sposare questo nuovo cambiamento, affinché si evitino gli sprechi.

È la mission della start up Agromed, la prima società benefit del Sud Italia interamente partecipata pubblica, che punterà non solo sulla logistica, ma anche sulla lavorazione dei prodotti e su nuove linee di produzione, caratterizzate dalla completa digitalizzazione dei flussi di informazione con tutti gli attori della catena del valore, nonché sull'integrazione degli oggetti fisici nel suddetto sistema informativo (la cosiddetta "Fabbrica intelligente").

Tale manifestazione di successo, partner del Comune di Taranto, insieme all'Università degli Studi di Bari e all'ASVIS, ha accolto anche numerose aziende che hanno già adottato o intenderanno adottare il goal 9 dell'agenda 2030, al fine di puntare sull'innovazione imprenditoriale al servizio del benessere dei territori.

CONCLUSIONI

Il modello "capitalista puro", in grado di concentrare sempre più ricchezza e potere in mano a pochi, oltre a rappresentare un meccanismo di autodistruzione, è sempre più vicino al suo superamento.Ed è per tale ragione che la nuova forma d'impresa della Società Benefit prende sempre più piede in Italia in quanto permette di conseguire in modo congiunto e integrato profitti, rigenerando persone e ambiente ed incorporando nello statuto valori e obiettivi di rilevanza socioeconomica.

Il 2020 ha evidenziato come un numero sempre più grande di aziende abbia scelto di superare i limiti dei modelli economici più diffusi e abbracciare nuovi percorsi di innovazione sostenibile integrandoli alla radice della propria ragione d'essere.

Numerose aziende hanno scelto di voler perseguire la felicità di chi lavora al proprio interno e di voler rigenerare la società e la biosfera. In tale ottica, il nostro Paese potrebbe diventare un laboratorio di innovazione sostenibile per il mondo, ove ognuno nel proprio settore possa contribuire a realizzare questa vision.

Come dichiarato dal Dott. Mauro Del Barba, presidente Assobenefit, "le società benefit stanno sperimentando dimensioni peculiari che dimostrano efficacemente il motivo per il quale sono state pensate e sono nate: cambiare radicalmente il concetto d'impresa affinché essa diventi protagonista del nuovo modello di sviluppo sostenibile". La prospettiva futura auspicata per il nostro intero sistema economico, insomma, è quella di far coincidere profitto e sostenibilità come facce obbligatorie della stessa medaglia, ridefinendo il significato di termini quali crescita, valore e successo.La prospettiva futura auspicata per il nostro intero sistema economico, insomma, è quella di far coincidere profitto e sostenibilità come facce obbligatorie della stessa medaglia, ridefinendo il significato di termini quali crescita, valore e successo.

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*A cura di Lorica Marturano, Partner 24 ORE Avvocati - Avvocato d'Affari, esperto in Relazioni Istituzionali e Public Affairs, Curatore Fallimentare

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