Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di Adr, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione delegata ed avveramento condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita immobiliare; (iii) mediazione obbligatoria e rappresentanza della parte nel procedimento; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (v) mediazione obbligatoria e regime del patrocinio a spese dello Stato e delle spese di mediazione; (vi) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo ed obbligazione fideiussoria accessoria ad obbligazione nascente da un rapporto bancario.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Bari, Sezione I civile, sentenza 13 aprile 2022, n. 1404
La pronuncia costituisce l’occasione per riaffermare il principio, di recente enunciato dal giudice di legittimità, a mente del quale, in sede di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo - e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Monza, Sezione I civile, sentenza 9 maggio 2022, n. 1034
La sentenza afferma che la domanda diretta ad ottenere ex art. 2932 c.c. l’emissione della sentenza produttiva degli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare rimasto inadempiuto non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 17 maggio 2022, n. 405
La decisione presta adesione all’indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere che la partecipazione del rappresentante della parte, munito di speciale procura, sia idonea ad avverare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Napoli, Sezione II civile, sentenza 24 maggio 2022, n. 2286
La sentenza ribadisce il principio secondo il quale, in tema di mediazione obbligatoria, ove l’improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte rilevata officiosamente dal giudice di primo grado, la parte che impugna ed il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Vicenza, Sezione civile, sentenza 1° giugno 2022, n. 972  
La pronuncia afferma due principi: da un lato, che il patrocinio a spese dello Stato è applicabile all’attività difensiva prestata nell’ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria anche quando nel corso degli stessi non sia stato raggiunto un accordo tra le parti; e dall’altro, che le spese sostenute per la mediazione obbligatoria devono essere ricondotte nel novero delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di L’Aquila, Sezione civile, sentenza 3 giugno 2022, n. 824
La sentenza, uniformandosi all’indirizzo ritenuto prevalente nella giurisprudenza di merito, afferma che la controversia avente ad oggetto un’obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione delegata - Condizione di procedibilità - Avveramento - Condizioni - Principio riaffermato in sede di giudizio diretto all’accertamento dell’acquisto di proprietà immobiliare per intervenuta usucapione. (Cc, articolo 1158; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo - e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di acquisto di una proprietà immobiliare per intervenuta usucapione, il giudice adito, rilevato che all’udienza di verifica nessuna delle parti aveva promosso il procedimento conciliativo, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dagli attori, condannando quest’ultimi al rimborso delle spese di lite in favore della controparte convenuta, avendo gli stessi, con la propria condotta, dato avvio al procedimento, senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione: nella fattispecie, infatti, osserva la decisione in epigrafe, nessun rilievo può assumere circostanza che il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le “parti”, dovendosi tale termine interpretarsi nel senso di “parti interessate”, atteso che, in assenza di domande riconvenzionali, la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Bari, Sezione I civile, sentenza 13 aprile 2022, n. 1404 - Giudice Guaragnell a

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Materie - Diritti reali - Domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto - Assoggettamento - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1351, 1470 e 2932; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
La domanda, formulata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l’adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare non è soggetta a mediazione obbligatoria sebbene l’eventuale accoglimento della stessa sia astrattamente idoneo a determinare il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare da un soggetto all’altro, trattandosi, invero, di azione avente natura personale e non già reale.
Tribunale di Monza, Sezione I civile, sentenza 9 maggio 2022, n. 1034 - Giudice De Giorgio

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parti - Condizione di procedibilità - Comparizione personale - Necessità - Rappresentanza - Partecipazione del rappresentante munito di procura speciale - Idoneità. ( Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è richiesta nel procedimento la partecipazione personale della parte coinvolta nel contenzioso o, in alternativa, di un suo rappresentante munito di speciale procura per parteciparvi (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti assicurativi, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per mancata partecipazione al procedimento di mediazione della compagnia di assicurazioni attrice, avendo quest’ultima ritualmente prodotto in giudizio la procura speciale, sottoscritta dal legale rappresentante e rilasciata a tre difensori, con espressa delega a rappresentare la medesima nel procedimento di mediazione promosso in corso di causa).
Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 17 maggio 2022, n. 405 - Giudice Musola

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità - Improcedibilità della domanda giudiziale - Eccezione di parte o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado - Mancanza - Conseguenze - Giudizio di appello - Denunziata improcedibilità - Esclusione - Fondamento. ( Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l’improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. In difetto, ovvero nell’ipotesi in cui l’improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna ed il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Infatti, il tentativo di mediazione cui il giudice d’appello può invitare le parti, senza nondimeno esserne obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, è cosa diversa da quello che genera l’effetto dell’improcedibilità della domanda in primo grado che, una volta consumata l’eccezione o l’officiosa sua rilevabilità, non ammette regressioni né preclusioni alla possibilità di delibare nel merito la domanda (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui in prime cure gli odierni appellanti avevano agito per ottenere lo scioglimento della comunione immobiliare con attribuzione delle quote per legge spettanti a ciascun partecipante, la corte del merito ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui gli stessi avevano censurato la sentenza di prime cure laddove la stessa, respingendone la domanda ed accogliendo le domande riconvenzionali di usucapione spiegate dai convenuti, avrebbe omesso di considerare l’improcedibilità delle stesse non avendo quest’ultimi previamente esperito il procedimento obbligatorio di mediazione, in base all’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12896; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797).
Corte di Appello di Napoli, Sezione II civile, sentenza 24 maggio 2022, n. 2286 - Presidente Papa - Estensore Onorato

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Patrocinio a spese dello Stato - Ambito di applicazione - Attività difensiva prestata nell’ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria definiti con esito negativo - Inclusione - Fondamento. (Cost, articolo 24; Dpr, n. 115/2002, articoli 133, 74 e 75; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 17)
Il patrocinio a spese dello Stato è applicabile all’attività difensiva prestata nell’ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria anche quando nel corso degli stessi non sia stato raggiunto un accordo tra le parti. Infatti, ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. In particolare, la garanzia costituzionale del diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 24 Cost., per essere effettiva, deve contemplare anche la fase che, pur concernendo di per sé attività non giurisdizionale per la soluzione dei conflitti, è così innestata nella giurisdizione da condizionarne le vicende. “In ogni stato” è pertanto espressione che ricomprende lo stato pre-processuale o endo-processuale che in modo obbligatorio deve essere attraversato dalle parti perché la giurisdizione possa regolarmente svolgersi (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto ammissibile la liquidazione, oltre che di quelle giudiziali, anche delle spese per la fase della mediazione sostenute dalla parte convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato).(Riferimenti giurisprudenziali: Corte costituzionale, sentenza 20 gennaio 2022, n. 10)
Tribunale di Vicenza, Sezione civile, sentenza 1° giugno 2022, n. 972 - Giudice Biondo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Spese del procedimento - Qualificazione - Natura di spese processuali - Conseguenze - Condanna del soccombente alla refusione in favore del vincitore - Sussistenza - Fondamento. (Cpc, articolo 91; Dm, n. 55/2014, articolo 20; Dlgs, n. 28/2010, articolo 13)
Le spese sostenute per la mediazione obbligatoria devono essere ricondotte nel novero delle spese processuali di cui all’art. 91 cod. proc. civ. considerato che il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione “cronologica”, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 91 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, il giudice adito, prestando adesione all’indirizzo recepito nella più recente giurisprudenza di merito di segno opposto rispetto a talune pronunce emesse dalla Corte di legittimità, ha condannato la parte attrice soccombente alla rifusione anche delle predette spese, con applicazione dei valori minimi previsti dall’art. 20, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, per le fasi di attivazione e di negoziazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 luglio 2005, n. 14594).
Tribunale di Vicenza, Sezione civile, sentenza 1° giugno 2022, n. 972 - Giudice Biondo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Materie - “Contratti bancari” - Contratto di fideiussione - Controversia involgente un’obbligazione fideiussoria accessoria ad obbligazione nascente da un rapporto bancario - Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1936 e 2901; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia avente ad oggetto un’obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non è soggetta alla procedura ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs n. 28/2010 ovvero ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, richiamato dalla stessa disposizione. Ciò in quanto la fideiussione non rientra tra i “contratti bancari” “stricto sensu” previsti dal citato art. 5, costituendo al contrario contratto di garanzia disciplinato dal codice civile, considerato che l’elenco delle ipotesi ivi indicate, limitando la facoltà di accesso immediato alla tutela giurisdizionale, fa ritenere tassativo e non semplicemente esemplificativo quell’elenco (Nel caso di specie, concernente l’impugnazione di una pronuncia di accoglimento di una domanda di declaratoria d’inefficacia di un atto di compravendita immobiliare proposta ex art. 2901 cod. civ. da una banca ed avente titolo nel credito vantato dalla stessa in relazione alla posizione di fideiussore rivestita dall’alienante il quale aveva prestato garanzia in relazione ad obbligazioni discendenti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato da una s.r.l. , la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui quest’ultimo aveva lamentato l’insufficiente motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria).
Corte di Appello di L’Aquila, Sezione civile, sentenza 3 giugno 2022, n. 824 - Presidente Del Bono - Estensore Fuina

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