Civile

Processo tributario, sulle nuove prove in appello direzioni costituzionali in dubbio

In base alla nuova formulazione dell’art. 58, in vigore dal 04.01.2024, non sono ammessi nuovi documenti in secondo grado ma il giudice può comunque acquisirli benché prodotti in violazione del medesimo articolo

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di Angelo Lucarella

Entra in vigore il D.lgs. 220/2023 che riforma il processo tributario in base alla delega fatta dal Parlamento al Governo con legge n. 111/2023.

Con l’art. 19 della suddetta legge delega fu incaricato il Governo per modificare le regole del processo tributario in secondo grado nel senso di “rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo” (comma 1 lett.d.).

Tale tenore normativo nasce da un fatto storico-giuridico ovverosia che il giudizio tributario si deve orientare e conformare a tre principi costituzionali: la parità di chance e di armi processuali, il diritto di difesa e il c.d. giusto processo basato a sua volta sul principio del contraddittorio quale suo custode.

Ebbene la nuova formulazione dell’art. 58 del D.lgs. 546/1992, in vigore dal 04.01.2024 per effetto dell’art. 4 del D.lgs. 220/2023, titolandosi “ Nuove prove in appello ” prescrive che “ Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti , salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.

Lo spirito della norma è in sé buono perché mira a consolidare un principio di contraddittorio originario e cioè che il giudice tributario deve rivalutare, semplicemente, i fatti e gli atti del primo grado.

Ma d’evidenza si pone un primo problema interpretativo e anche applicativo: se non sono ammessi nuovi documenti in secondo grado e il giudice, tuttavia, può comunque acquisirli benché prodotti in violazione dell’art. 58 dalla parte che ne ha interesse, allora, c’è di fatto il superamento del modello contenzioso (che con la legge del 1992 nasce come dispositivo e allegatorio) nonché di metodo (come individuare o sapere a monte cosa sia indispensabile ai fini della decisione).

Quindi dal primo problema si pone agevolmente il secondo: quanto al modello sembra che la norma riecheggi il famoso rito del lavoro secondo gli artt. 421 e 437 del codice di procedura civile ove anche in tal caso è utilizzata la formula secondo cui in appello “Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”.

Il precedente articolo 58 del D.lgs. 546/1992, pur con diversa formulazione, prescriveva “Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.

Su questa norma c’è stato per anni un grande dibattito in dottrina, in giurisprudenza e anche in Parlamento tenuto conto che la norma del processo tributario è risalente al 1992 mentre la riforma costituzionale dell’art. 111 sul Giusto processo è del 1999 n. 2. Così facendo, qualcuno, pur isolatamente, ne riteneva la sopraggiunta incostituzionalità per un fatto preciso: se il processo ha natura allegatoria, dispositiva e sinallagmatica (cioè tanto chiedo, tanto provo e sul tanto “chiesto e provato” il giudice si deve pronunciarsi in base agli atti offerti dalle parti), quell’art. 58 era parzialmente incostituzionale.

E se non altro perché è stata la Corte Costituzionale a tracciare il perimetro d’azione dell’attività delle parti e, di riflesso, anche del giudice tributario stesso con la decisione n. 144/2006 con cui, pur rigettando la questione di incostituzionalità proposta dal giudice tributario remittente, ha affermato che, ad esempio, in relazione alla violazione dei principi del giusto processo la tardiva costituzione del convenuto può dar luogo “se così prevede la legge e nei limiti in cui lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione di contumacia, del tutto sconosciuta all’ordinamento”.

Ciò stando a significare che la decadenza assertiva e probatoria dipende dall’agire e dal volere della parte ed alla quale il giudice non può sostituirsi ai fini decisionali.

In conclusione, attribuire al giudice una facoltà ed un potere di disporre nuovi mezzi istruttori in appello (che non siano limitati a casi specifici come ad esempio una CTU, una richiesta informativa, ecc.) rischia di ribaltare la parità di chance e di trattamento tra parte privata e pubblica.

Un esempio su tutti potrebbe essere il c.d. deposito tardivo di documentazione da parte dell’Ufficio contrapposto al contribuente (art. 32 D.lgs. 546/1992): il giudice tributario, per effetto dell’art. 58, ben potrebbe acquisire d’ufficio gli atti ed emettere la sentenza in base a documenti in realtà inammissibili.

Con la formulazione del nuovo art. 58, quindi, non cambia granché rispetto al passato nel senso che l’art. 111 della Costituzione rimane confinato in una dimensione di principio attualizzato a singhiozzo.

Se poi si pensa alla legge delega n. 111/2023 che affidava al Governo, solamente, il compito di prevedere “il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo” qualcuno potrebbe opinare che c’è una asimmetria tra il “devoluto e il deliberato” e che, pertanto, la norma partorita contrasterebbe o, in estrema ipotesi, violerebbe l’art. 76 della Costituzione italiana.

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