Consob, tempi tecnici per valutare l’ispezione di Bankitalia
Per la Cassazione, ordinanza n. 8437 depositata oggi, ai fini della decorrenza del termine per le contestazioni, il momento dell’accertamento non coincide con l’acquisizione del fatto nella sua materialità ma col completamento dell’istruttoria
La Cassazione (ordinanza n. 8437 depositata oggi) accogliendo il ricorso della Consob contro la decisione della Corte di appello di Firenze che aveva annullato perché tardiva la sanzione irrogata ad un componente del Cda di Banca Etruria, ha messo nero su bianco i criteri per stabilire la tempestività della contestazione quando un altro organo di vigilanza – nel caso Bankitalia – ha già proceduto a verifiche ispettive.
Ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex articolo 195, comma 1, TUF, spiega la Corte, il momento dell’accertamento che presuppone un’attività istruttoria, non coincide con quello dell’acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità di vigilanza, ma è quello in cui l’autorità ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno dell’infrazione. La «constatazione del fatto» e l’«accertamento del fatto», chiarisce la II Sezione, sono due concetti diversi. E l’accertamento dell’illecito amministrativo in materia di intermediazione finanziaria “non s’identifica nella fine dell’attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo”, da valutare volta per volta.
Per tacere del fatto che spetta all’autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno un’attività di indagine; al giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante, e non la congruità ex post, dell’indagine amministrativa prodromica all’adozione del provvedimento sanzionatorio;
Per cui quando (come nella specie) “intervengano le due autorità di supervisione, Banca d’Italia e Consob, si deve presumere, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altro organo di vigilanza” soltanto “quando riceve da quest’ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità procedente”.
Nel caso in cui (come nella specie), all’esito della verifica ispettiva di Banca d’Italia, l’intermediario sia sottoposto ad amministrazione straordinaria, “si presume iuris tantum che Consob sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate da Banca d’Italia nel momento in cui riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o quando le vengano comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati da Banca d’Italia, rilevanti anche ai fini della vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari demandata alla Commissione”.
Non è dunque corretto affermare che a causa degli allarmanti termini adoperati negli atti scambiati a seguito dell’ispezione di Banca d’Italia del 2013, sin da quel momento o al più da febbraio/marzo 2014, Consob avrebbe dovuto avviare una verifica ispettiva nei confronti della banca aretina. La contestazione, del resto, riguardava la violazione degli obblighi dell’intermediario relativi alla valutazione dell’adeguatezza degli strumenti finanziari offerti al cliente. E la sanzione irrogata con la delibera del 2017 scaturisce dall’attività di vigilanza sull’operato di BPEL/intermediaria, finalizzata alla verifica della trasparenza e correttezza dei comportamenti.