Penale

Torsioni ermeneutiche nelle prime applicazioni dell’informazione provvisoria delle SU n. 12/2024

Il quantum in solido, seppur contrastante con la proporzionalità, funge da parametro per motivare il periculum (Corte di Cassazione, sentenza 4 marzo 2025, n. 8901)

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di Vittorio Mazzocca Gamba*

La sentenza n. 8901, emessa il 10.12.2024 dalla III Sezione della Cassazione, appare meritevole di attenzione sotto più profili.

Il primo attiene all’annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame, disposto dalla Suprema Corte ai fini di una nuova quantificazione del sequestro, motivata in ragione della recente recente affermazione, da parte delle Sezioni Unite, del superamento del principio di solidarietà del sequestro/confisca per equivalente in ipotesi di concorso di persone nel reato.

Probabilmente, si tratta di una delle primissime applicazioni concrete (insieme a Cass. Sez. III, n. 9973/25) del principio di diritto sancito in proposito dall’informazione provvisoria delle Sezioni Unite n. 12 del 26.9.2024.

Il secondo profilo d’interesse riguarda invece le argomentazioni con cui la Suprema Corte giustifica il rigetto del motivo di ricorso concernente l’omessa motivazione del periculum in mora nell’ambito del provvedimento genetico di sequestro e la successiva conferma di quest’ultimo in sede di riesame.

Con riferimento al primo dei profili d’interesse posti in evidenza, la III Sezione della Cassazione, nella sentenza annotata, osserva che “l’ordinanza impugnata non è in linea con l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, poiché afferma di far propria la posizione che ammette, nel limite della duplicazione, la confisca dell’intero nei confronti del correo qualora non sia possibile individuare la quota di tale profitto ad ognuno concretamente attribuibile o la sua esatta quantificazione, ritenendo legittimo il provvedimento del G.I.P. per l’intero nei confronti del ricorrente. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza sul punto, con rinvio al Tribunale di Potenza affinché riesamini la questione dei limiti quantitativi alla sequestrabilità dei beni del singolo concorrente nel reato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite”.

Quanto poi al secondo dei profili di interesse sopra indicati, concernente i confini della motivazione sul periculum in mora in materia di sequestro finalizzato alla confisca, la sentenza annotata formula alcune affermazioni che pare interessante sottoporre ad un’analisi più approfondita. In essa, se da un lato si dà atto dell’irragionevolezza dell’argomentazione sul punto formulata dal Riesame, secondo cui l’intervenuta discovery radicherebbe automaticamente il periculum, dall’altro si ritengono invece valide le argomentazioni incentrate sulla consistenza e sulla natura dei beni di cui si è disposto il sequestro.

Secondo la III sezione, infatti, “la rilevante entità del profitto confiscabile e la natura dei beni (denaro) ritenuti esistenti nel patrimonio dell’indagato, rendono non apparente, ma realmente esistente, una motivazione facente leva sul fatto che della permanente disponibilità di essi, anche in considerazione appunto della loro qualità (trattandosi appunto di beni fungibili e, appunto, facilmente occultabili), si possa desumere la possibile dispersione, anche in ragione della difficile, sempre quanto al denaro, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità e, di conseguenza, del loro recupero ai fini della confisca in caso di condanna”.

Tali argomentazioni, volte a ritenere esistente, nel titolo genetico, una compiuta motivazione sul periculum in mora, risultano invero di difficile compatibilità con gli assunti ermeneutici già formulati, sul punto, dalle SU n. 36959/21, come emersi nella loro successiva stabilizzazione giurisprudenziale. Infatti, da un lato, la sentenza annotata fa riferimento alla natura del profitto confiscabile e alla sua consistenza; dall’altro, i consolidati principi giurisprudenziali si riferiscono invece a dati affatto diversi, di natura concreta e attuale, soggettivi ovvero oggettivi. E tali dati, secondo le SU n. 36959/21, possono consistere, al di là dell’eventuale riscontro circa pregressi e specifici comportamenti del destinatario del vincolo, sintomatici della sua potenziale attitudine a disperdere le garanzie presenti (rischio di depauperamento), esclusivamente nella carenza, attuale e concreta, di idonee garanzie patrimoniali (attuale incapienza): il periculum, in termini oggettivi, sussiste se “le garanzie mancano, per la “certezza allo stato della totale inattitudine del patrimonio...”. È quindi evidente che, secondo quest’ultima impostazione, sia del tutto insufficiente a radicare il periculum il rinvio, da parte del giudice, alla semplice consistenza quantitativa del profitto confiscabile, trattandosi di un dato di per sé irrilevante se non confrontato con la consistenza attuale del patrimonio del destinatario del vincolo. Né, sempre in tale prospettiva, è sufficiente richiamare la natura fungibile del bene, la cui autonoma rilevanza è evidentemente esclusa dal richiamato quadro ermeneutico.

Del resto, la stabilizzazione giurisprudenziale dei principi di cui alle SU n. 36959/21, è giunta ad affermare la necessità di una motivazione sul periculum in ogni ipotesi di sequestro/confisca (persino in caso di sequestro ex art. 321 c. 2 bis c.p.p., secondo Cass. Sez. n. 32582/22), ad eccezione di quella relativa alle cose intrinsecamente criminose di cui all’art. 240 c. 1 n. 2 c.p. L’imprescindibile bisogno di una giustificazione dell’esigenza anticipatoria è stato affermata, già dalle SU n. 36959/21, a prescindere dalla natura della confisca, sia essa obbligatoria ovvero facoltativa, diretta ovvero “di valore”. Ed è evidente che affermare la necessità di motivare il periculum anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca “di valore significa anche escludere di poter formulare una giustificazione sul punto tramite il mero rinvio alla natura “fungibile” del bene (il denaro).

 

L’analisi combinata dei due argomenti d’interesse emergenti dalla sentenza annotata, sin qui evidenziati, consente di cogliere un rilevante profilo d’interferenza tra gli stessi. Il punto contatto è rappresentato dall’intersezione tra l’annullamento con rinvio, finalizzato alla riquantificazione dell’oggetto del sequestro alla luce del superamento del principio di solidarietà, da un lato, e la contestuale affermazione della idoneità della motivazione sul periculum ancorata alla consistenza dei beni da sequestrare, dall’altro.

La combinazione delle due affermazioni, infatti, sembra condurre ad esiti potenzialmente illogici. Ciò poiché la seconda affermazione, relativa alla giustificazione del periculum, è basata su una premessa, l’ingente consistenza del sequestro, che risulta elisa dalla seconda affermazione, cioè dalla rilevata necessità di riquantificare, appunto, la consistenza stessa del sequestro, alla luce del superamento del principio di solidarietà.

In conclusione, la III Sezione, nella sentenza annotata, applica l’innovativo principio di recente sancito dall’informazione provvisoria delle SU n. 12 del 26.9.2024 e, al contempo, ancora il periculum, in termini oggettivi, alla mera consistenza dell’oggetto del sequestro. Il che conduce, come risultato finale, a una decisione che, seppur rispettosa del principio di proporzione quanto all’entità del vincolo ablatorio, non risulta invece rispettosa del medesimo principio quanto alla esigenza di fornire una motivazione effettiva e concreta circa la necessità di anticipazione dell’ablazione patrimoniale. Il ragionamento percorso nella sentenza in commento, infatti, non solo parametra il periculum alla mera consistenza del profitto confiscabile, anziché ai dati indicati dalle Sezioni Unite n. 36959/21 (rischio attuale e concreto di dispersione delle garanzie esistenti, per i comportamenti pregressi del destinatario; o mancanza attuale di garanzie nel patrimonio del destinatario), ma conduce persino a dare rilievo, mediante tale operazione, al profitto complessivo in solido, cioè a un dato che la stessa sentenza ritiene scorretto e da riquantificare alla luce dell’informazione provvisoria delle SU n. 12/2024.

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*Avv. Vittorio Mazzocca Gamba, associate Studio Legale Proietti

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