Il braccialetto elettronico ai domiciliari non supera la presunzione di custodia cautelare
Il giudice che nega i domiciliari in caso di reati per cui è presunta l’adeguatezza del carcere non è tenuto a motivare sulla proposta di uso dello strumento se accerta la sussistenza del rischio attuale di reiterazione
La richiesta di arresti domiciliari - anche con l’aggiunta del braccialetto elettronico - in luogo della custodia cautelare in carcere non impone al giudice di motivare esplicitamente sull’inadeguatezza dello strumento elettronico di controllo se si rientra in uno di quei casi in cui la necessità della restrizione inframuraria è presunta dalla legge e il giudice ha appurato la sussistenza del pericolo attuale di reiterazione del crimine.
Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 14120/2025 - ha respinto la richiesta della misura restrittiva personale meno afflittiva in quanto l’imputato già condannato in primo grado si era macchiato di reati che presumono l’adeguatezza della restrizione inframuraria a meno di prova contraria sull’attualità del pericolo di reiterazione che, appunto, il giudice di merito aveva escluso con congrua motivazione puntando il dito sull’aspetto negativo della condotta connotata brutalità e dello stato di prostrazione dlela vittima di maltrattamenti, violenza sessuale e stalking.
Due sono i punti su cui si attagliava la difesa e la Cassazione li ha respinti.
Il primo la non considerazione della derubricazione dello stalking in violenza privata e minaccia. Infatti, restano in piedi anche nel processo di secondo grado le imputazioni per due gravissimi reati che fanno scattare le presunzioni suddette di adeguatezza della restrizione cautelare a meno di assenza di attualità del pericolo di reiterazione, che il giudice aveva motivatamente escluso.
Il secondo aspetto respinto era quello che lamentava la mancata esplicita motivazione del giudice in ordine alla proposta di adozione del braccialetto elettronico. Infatti, risponde la Cassazione, che tale presidio di controllo elettronico è solo una modalità applicabile alla restrizione domiciliare. E quando questa non può essere concessa il giudice non è tenuto ad una esplicita risposta sul punto.