In caso di bancarotta fraudolenta, il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione non è di per sé sufficiente a provarne la responsabilità. Egli infatti “può ben essere, ove pure (in ipotesi) per colpa, ignaro delle specifiche condotte illecite poste in essere da altri amministratori, a maggior ragione laddove, come nella specie, essendovi amministratori delegati, sia a loro demandata ogni concreta gestione dell’attività societaria, ivi inclusa, in particolare, quella finanziaria”. Lo ha...
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