La pena pecuniaria sostitutiva va applicata accertando il reddito giornaliero del condannato
L’ampia forbice entro cui si può fissare l’enttà della pena pecuniaria impone la valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato e del nucleo familiare al fine di rapportarla al suo reddito giornaliero
Il giudice che, anche in assenza di richiesta dell’imputato, decida per l’applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva breve deve tener conto delle condizioni reddituali e patrimoniali della persona condannata e del suo nucleo familiare. Non può quindi decidere sull’entità della pena pecuniaria senza acquisire gli elementi che definiscono la condizione economica della persona condannata, ossia il suo reddito giornaliero. Inoltre, nel regime transitorio non poteva il giudice di appello stabilire la sostituzione in assenza di richiesta avanzata dall’imputato.
Per tali motivi la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 9234/2025 - ha accolto il ricorso contro la sentenza di appello che aveva stabilito in 50 euro giornalieri la consistenza della pena pecuniria sostitutiva di tre mesi di detenzione. Il motivo accolto faceva rilevare che, al di là della mancata fissazione di un’apposita udienza di sentencing, il giudice di appello non aveva provveduto ad alcuna istruttoria per accertare le condizioni economiche del ricorrente condannato che costituiscono il parametro per commisurare la quota giornaliera di denaro dovuta per l’estinzione della pena pecuniaria sostitutiva.
In base al regime transitorio della Riforma Cartabia, applicabile al caso concreto, l’applicazione delle nuove pene sostitutive nel giudizio di appello pendente non prevedeva il potere del giudice di applicarle d’ufficio (sezioni Unite Punzo) e questi era tenuto a decidere sul punto solo in base a espressa richesta dell’interessato. In ogni caso nel giudizio sottoposto all’attenzione del giudice non vi era stata alcuna richiesta dell’imputato all’applicazione della pena pecuniaria.
Comunque se nel vigore del nuovo articolo 545 bis del codice di procedura penale non è richiesto il consenso dell’imputato quando la sostituzione avviene con pena pecuniaria non poteva - a maggior ragione - il giudice nel caso concreto applicarla senza alcuna interlocuzione con l’imputato.
Nel caso della pena pecunaria, infatti, il giudice dispone di una così ampia forbice, entro cui stabilire la consistenza della pena pecuniaria (da 5 a 2.500 euro giornalieri), che si impone la sua cognizione sul profilo economico della persona condannata al pagamento.