Comunitario e Internazionale

La clausola per cui l’atleta darà parte dei redditi futuri al preparatore può essere abusiva

Se la clausola è parte dell’oggetto principale dell’accordo negoziale essa può essere valutata dal giudice alla luce della tutela del consumatore se redatta in maniera non chiara e poco comprensibile in tutte le sue conseguenze

di Paola Rossi

Il giudice nazionale chiamato a giudicare dell’abusività o meno di una clausola contrattuale potrà estendere il proprio esame anche a quelle che sono l’oggetto principale del contratto e già predisposte senza negoziazione indviduale, se non sono redatte in maniera chiara e comprensibile.

Lo afferma la Corte Ue con la sentenza sulla causa C-365/23 dove ritiene applicabile la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori alla previsione negoziale predisposta da un professionista preparatore atletico, che imponga a una giovane promessa dello sport di versare al professionista il 10% dei propri futuri guadagni per un periodo di 15 anni a partire dalla conclusione del contratto.

In primis, la Cgue chiarisce che il giovane, tra l’altro all’epoca minore, sia da ritenersi rientrante nella nozione di consumatore e quindi meritevole di tutela in base alla direttiva. Con la conseguenza che pur essendo una clausola, come quella portata all’attenzione della Corte, l’oggetto principale dell’accordo negoziale concluso essa è valutabile ugualmente dal giudice se si appalesa non chara e comprensibile nelle sue conseguenze.

Nel caso a quo, oggetto del rinvio pregiudiziale promosso dal giudice lettone, era stato concluso dai genitori di un ragazzo minorenne un contratto con un professionista preparatore atletico dove in cambio dell’apprendimento di livello professionale sportivo il giovane si impegnava a versare come corrispettivo contrattuale il 10% dei suoi guadagni netti più Iva al professionista cui si era affidato, a patto però che tali guadagni, legati all’attività sportiva professioconseguita grazie all’allenatore raggiungessero almeno i 1.500 euro mensili. E l’impegno a corrispondere tale percentuale era di ben quindici anni dalla conclusione del contratto.

In effetti, la giovane promessa aveva raggiunto il livello di professionsta nell’ambito del basket e aveva avuto ingaggi ben più alti del limite contrattuale che creava l’obbligo di corrispondere parte dei guadagni al preparatore, il quale infatti aveva adito il giudice per ottenere una cifra superiore a un milione e mezzo di euro e di cui chedeva la corrsponsione in adempimento del contratto inizialmente stipulato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©