La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 6 marzo 2025, nella causa C-20/24, Cymdek, ha affermato che le compagnie aeree non possono partire dal presupposto che un passeggero abbia viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta se l'operatore turistico paga il prezzo del volo e se il pacchetto "tutto compreso" è pagato da un terzo perché spetta in ogni caso al vettore dimostrare che il passeggero non abbia sostenuto i costi del volo
LA MASSIMA
Trasporti - Trasporto aereo - Diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato - Passeggeri in possesso della carta d'imbarco - Prova della prenotazione confermata dal vettore aereo - Volo che rientra nel pacchetto tutto compreso - Esclusione della gratuità. (Regolamento 261/2004, articoli 2 e 3)
L'articolo 2, lettera g), e l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che la carta d'imbarco può costituire un titolo che attesta che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico, cosicché si può ritenere che il passeggero in possesso di tale carta possieda una "prenotazione confermata" per il volo di cui trattasi, in una situazione in cui non venga dimostrata alcuna particolare circostanza anomala. L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento va interpretato nel senso che non si può ritenere che il passeggero viaggi gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando, da una parte, l'operatore turistico paga il prezzo del volo al vettore aereo operativo conformemente alle condizioni di mercato e, dall'altra, il prezzo del viaggio "tutto compreso" è pagato a tale operatore non da detto passeggero, ma da un terzo. Spetta a tale vettore aereo dimostrare, secondo le modalità previste dal diritto nazionale, che detto passeggero ha viaggiato gratuitamente o ad una tariffa ridotta.
La tutela dei passeggeri che subiscono ritardi o cancellazioni dei voli passa anche attraverso la ripartizione dell'onere della prova tra le parti coinvolte.
Per rafforzare la tutela dei consumatori e impedire applicazioni più ristrette del regolamento n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni per la compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento n. 295/91, la Corte di giustizia...


