L’onere di deposito dell’elezione di domicilio si applica alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024
Secondo il giudice nomofilattico, per non incorrere nell’inammissibilità, è sufficiente che l’atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale
La disciplina contenuta nell’articolo 581, comma 1-ter, Cpp – introdotta dal Dlgs n. 150/2022 ed abrogata dall’articolo 2, lettera o), della legge “Nordio” n. 114/2024 (in vigore dal 25 agosto 2024) – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte (dal 30 dicembre 2022) sino al 24 agosto 2024. La relativa previsione – che imponeva, a pena di inammissibilità, il deposito, con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione...