A chi ha bisogno di interventi assistenziali permanenti
I destinatari della normativa contenuta nella legge 112/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono i disabili «gravi», come definiti dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e cioè coloro la cui «minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
I soggetti - La legge non si applica invece agli anziani non autosufficienti (la cui «disabilità» sia cioè «determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità»).
Occorre osservare che la primaria finalità della legge, come definita all'articolo 1 comma 1, è quella di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità», a prescindere dalle loro condizioni “sociali”, e quindi dal requisito della mancanza di un sostegno familiare attuale o potenziale. Tale requisito è espressamente richiesto solo per poter beneficiare delle «misure di assistenza, cura e protezione» preannunciate nel comma 2 del medesimo articolo, riguardante gli interventi che dovranno essere assicurati e attuati da parte pubblica.
Quanto invece alla possibilità di godere delle provvidenze e dei benefici stabiliti sul versante privatistico, tale requisito (e cioè la mancanza del sostegno familiare dei genitori e comunque la condizione sociale attuale o potenziale del beneficiario) perde rilevanza, non è infatti richiamato né nel successivo comma 3 dell'articolo 1 (che introduce con la preposizione «altresì» le ulteriori provvidenze previste dalla legge), né negli articoli 5 e 6, che appunto individuano le attività negoziali dei privati a beneficio del disabile che possono godere delle agevolazioni ed esenzioni ivi previste. Ciò fa ragionevolmente ritenere che i negozi contemplati negli articoli da ultimo citati possano essere conclusi:
a) dai genitori, a tutela del figlio disabile grave, attualmente o potenzialmente privo del sostegno familiare (la disciplina delle misure di assistenza, cura e protezione è dall'articolo 1 prevista, infatti, anche «in vista del venir meno del sostegno familiare»); in questo caso si applicheranno sia le provvidenze pubbliche che i benefici e le agevolazioni fiscali della legge 112/2016 e la tutela predisposta a livello civilistico andrà ad integrare in questo caso il “progetto individuale” predisposto dagli enti locali in base alla legge 328/2000;
b) dagli altri parenti o da terzi, a tutela del disabile grave privo del sostegno familiare; è da ritenere che anche qui si applicheranno sia le provvidenze pubbliche che i benefici e le agevolazioni fiscali della legge 112/2016;
c) dai genitori e/o dai parenti e/o dai terzi, a favore del disabile grave che comunque non sia privo del sostegno familiare; qui si applicheranno solo i benefici e le agevolazioni fiscali della legge 112/2016 (articoli 5 e 6);
d) dai genitori e/o dai parenti e/o dai terzi, a favore di persone affette da disabilità, ancorché non grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, ma in questo caso è dubbio se si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali. La finalità genericamente attuativa degli obiettivi della Convenzione di New York del 2006 sui diritti delle persone con disabilità - solennemente proclamata dalla legge nel primo comma dell'articolo 1 – favorisce infatti un'interpretazione estensiva con riguardo ai soggetti che possono compiere le operazioni negoziali di cui all'articolo 6, non limitandoli ai soli genitori della persona disabile, come è d'altronde argomentabile dalla disciplina fiscale prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 6 per la tassazione degli atti di ritrasferimento del patrimonio residuo in caso di morte del beneficiario.