Civile

A seguito di infrazioni l'automobilista non può eccepire di non essere stato aggiornato sui restanti punti della patente

È suo onere, infatti, controllare ogni volta il numero di punti decurtati in funzione della gravità della sanzione principale e regolarsi di conseguenza

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di Giampaolo Piagnerelli

L'automobilista che non ha più punti sulla patente di guida non può eccepire che per ogni sanzione presa non è stato aggiornato sul numero dei punti residui. È suo onere, infatti, controllare ogni volta il numero di punti decurtati in funzione della gravità della sanzione principale e regolarsi di conseguenza. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 9691/23.

In particolare il Collegio non ha ritenuto di doversi discostare dall'orientamento presente nella sentenza di Cassazione n. 9270/2018, nella cui motivazione si legge: «Nel sistema delineato dall'articolo 126-bis del Dlgs 285/1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti».

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