Accertamento con adesione: il contribuente non partecipante non interrompe il periodo di sospensione
Accertamento - Adesione - Mancata comparizione del contribuente - Termine per l'impugnazione - Nessuna sospensione
La mancata comparizione del contribuente alla data fissata dall'Ufficio per la definizione in via amministrativa della controversia, sia essa giustificata o meno, non ha alcuna rilevanza: la stessa non é idonea ad interrompere il periodo di sospensione perché non equiparabile ad una vera e propria rinuncia all'istanza per adesione, ne' fa venire meno ab origine gli effetti dell'istanza medesima e, quindi, la sospensione dei termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 24 ottobre 2019 n. 27274
Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - In genere accertamento con adesione - Rinuncia del contribuente al termine - Conseguenze
In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all'istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni, previsto per impugnare dagli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno "spatium deliberandi" in vista dell'accertamento stesso.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 5 febbraio 2019 n. 3278
Imposte - ICI - Omessa denuncia di fabbricati rurali - Istanza di accertamento con adesione - Rigetto - Termine di impugnazione - Decorrenza dalla data di comunicazione del rigetto - Termine di sospensione - Irrilevanza - Art. 6, D.Lgs. n. 218/1997 - Violazione - Sussistenza
Il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all'istanza di accertamento con adesione e pertanto, allo stesso, non può essere riconosciuto il valore di atto idoneo a interrompere il termine di sospensione di 90 giorni, previsto dagli articoli 6 e 12 del Dlgs 218/1997, correlato alla presentazione dell'istanza di accertamento suddetta.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 5 febbraio 2019 n. 3278
Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - In genere accertamento con adesione - Norme procedimentali a tutela del contribuente - Violazione - Deduzione in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento - Necessità.
In tema di accertamento con adesione, la violazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell'atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso che segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell'avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 24 agosto 2018 n. 21096
Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - In genere istanza di definizione ex artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Effetto sospensivo del termine per impugnare - Applicabilità dell'articolo 155, comma 4, c.p.c., esclusione – Fondamento
In tema di accertamento con adesione, qualora il termine di sospensione di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997 cada in un giorno festivo, non si applica il principio della proroga di diritto al successivo giorno non festivo di cui all'articolo 155, comma 4, c.p.c., atteso che il decorso di detto termine non comporta l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà, essendo esso volto solo a garantire uno "spatium deliberandi".
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 settembre 2017, n. 22878