Civile

Accertamento sintetico: bocciata la Ctr che non ascolta le giustificazioni del contribuente

Al contribuente era stato contestato un incremento patrimoniale pari a 135mila euro

di Giampaolo Piagnerelli

L'accertamento del Fisco eseguito con metodo sintetico non segna automaticamente un punto a favore dell'amministrazione, soprattutto se il contribuente fornisce giustificazioni a propria discolpa. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 26667/21.

La vicenda

La Corte si è trovata alle prese con un contribuente che ha impugnato in sede di legittimità un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004, redatto con metodo sintetico ex articolo 38 del Dpr 600/73, con cui venivano accertate maggiori imposte sulla base di una serie di elementi indicativi della capacità contributiva, quali l'acquisto di un immobile nel 2007, il possesso di un motociclo e la stipula di un contratto di locazione. In particolare - come emerge dal pvc - al cittadino era stato contestato un incremento patrimoniale pari a 135mila euro. Il contribuente, dalla sua, ha dedotto che tali elementi di capacità contributiva erano giustificabili sulla base di elargizioni liberali da parte di familiari, una delle quali risultante da assegno circolare dell'importo di 167mila euro. La Ctr Lazio (verrebbe da dire incredibilmente) ha ritenuto che l'Ufficio aveva basato l'accertamento con metodo sintetico mediante l'utilizzo di elementi parametrici, dotato di carattere di presunzione legale ex articolo 2728 Cc e che il contribuente non avrebbe fornito la prova contraria su di esso incombente. La Cassazione, invece, ha dato ragione al contribuente in quanto ha ritenuto che la Ctr, dopo aver dato conto dell'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio, si è limitata a ritenere non assolto l'onere della prova del contribuente sulla base di "gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alla capacità di spesa e che il contribuente non aveva prodotto idonee prove atte a rendere inapplicabili i parametri". Si legge, peraltro, nella sentenza che la decisione della Ctr non desse alcuna certezza circa l'esame della documentazione prodotta da parte del contribuente (documentazione di provenienza bancaria, documentazione di compartecipazione di terzi alle spese e visura Aci). Per concludere se nemmeno queste giustificazioni fossero risultate valide il contribuente si sarebbe trovato di fronte a una vera e propria probatio diabolica, lasciando che il Fisco potesse utilizzare in maniera scorretta lo strumento dell'accertamento sintetico.

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