Per la Corte costituzionale «la sospensione della prescrizione, ai fini di una tutela effettiva dell'ente nell'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, non è meno necessaria, nel caso dell'associazione non riconosciuta, di quanto lo sia nell'ipotesi dell'associazione dotata di personalità giuridica».

Corte costituzionale - Sentenza 26 giugno 2025 n. 86 - Stralcio - Presidente Amoroso; Relatore Navarretta 

LA MASSIMA

Prescrizione - Sospensione - Disposizioni eccezionali - Azioni di responsabilità delle associazioni non riconosciute nei confronti dei loro amministratori - Sospensione della prescrizione per il tempo in cui gli amministratori sono in carica - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Lamentate ingiustificata disparità di trattamento nel confronto tanto con le associazioni riconosciute, quanto con le società in nome collettivo e con quelle in accomandita semplice ed irragionevole disparità di trattamento con minorazione del diritto di difesa dell'ente - Fondatezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Costituzione, articoli 3 e 24; Cc, articoli 18, 20, 36, 37, 1420, 1446, 1449, 1713, 2261, 2293, 2320 e 2941)

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 2941, comma 1, n. 7, del Cc, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Il vecchio adagio secondo cui «Non c'è due senza tre» sembra avere portata universale: a distanza di 27 e 10 anni dalle precedenti sentenze, il giudice delle leggi torna (per la terza volta, appunto!) a dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 2941, n. 7, del Cc, così estendendo ulteriormente le ipotesi eccezionali di sospensione della prescrizione, ma la questione pare comunque destinata a riproporsi.

I precedenti

Con la bella decisione in commento, come ricordato altresì in motivazione...

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