Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria che sarebbe stata azionabile dal proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio dell'azione giudiziaria volta a far valere i diritti spettante al proprio dante causa, ma a condizione che sia stato provato – o risulti incontestato in quel giudizio – il suo status di figlio. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 16594/2025.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 20 giugno 2025 n. 16594 - Presidente Rubino; Relatore Guzzi 

LA MASSIMA

Successioni e donazioni - Crediti del defunto - Legittimazione attiva del figlio - Dimostrazione dello status di figlio - Indispensabilità della certificazione di stato civile - Sussiste. (Cc, articoli 565, 566; Dpr 2 maggio 1957 n. 432, articolo 3)

Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria che sarebbe stata azionabile dal proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio dell'azione giudiziaria volta a far valere i diritti spettante al proprio dante causa, ma a condizione che sia stato provato – o risulti incontestato in quel giudizio – il suo status di figlio.

È un semplice adempimento a carattere burocratico, ma non si può fare a meno della certificazione di stato civile che attesti la qualità di figlio in capo di chi agisca iure hereditario per i crediti del proprio genitore cui sia subentrato per successione legittima, ove il relativo status di figlio venga posto in dubbio dalla controparte: ce lo ricorda la Terza Sezione della Cassazione nell'ordinanza 14 gennaio-20 giugno 2025 n. 16594 che ha ritenuto, proprio per la carenza della produzione di tale...

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