Civile

Tremonti-Ter, nel leasing conta la data di consegna del macchinario

Per la Cassazione, ordinanza n. 19516 depositata oggi, il collaudo entra in gioco solo quando c’è la clausola di prova

di Francesco Machina Grifeo

Ai fini delle agevolazioni fiscali della “Tremonti-Ter” per l’acquisto di macchinari, nel contratto di leasing, l’investimento si deve considerare realizzato al momento della consegna del bene, a meno che non sia prevista una clausola di prova a favore del locatario, in quel caso si guarda al collaudo. Lo ha chiarito la Corte d cassazione, con l’ordinanza n. 19516 depositata oggi, accogliendo il ricorso delle Entrate contro la decisione della Ctr che invece aveva annullato gli avvisi.

La Sezione tributaria ricorda che l’articolo 5, comma 1, del Dl n. 78/2009 consentiva di escludere dall’imposizione sul reddito di impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010 per l’acquisto di nuovi macchinari ed apparecchiature. Nel caso affrontato tuttavia l’investimento è avvenuto in data precedente: sia i pagamenti del macchinario oggetto della deduzione, sia la sua consegna infatti erano avvenuti anteriormente al 1° luglio 2009.

La Ctr, però, aveva assunto quale data di riferimento quella del collaudo (con esito positivo) del macchinario, una volta inserito nell’impianto di produzione di energia elettrica. Tale lettura, prosegue la Corte, contrasta con le circolari delle Entrate (n. 4/E del 2002, par. 2; Circ. n. 44/E del 2009, par. 3.2), secondo cui ai fini del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.

“Solamente nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario – aggiunge la Corte -, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario mentre, nell’ipotesi in cui non sia prevista tale clausola – come nel caso di specie - e non si tratti di contratto di appalto, l’investimento si deve considerare realizzato al momento della consegna al locatario”.

Né cambia le cose il fatto che le società di leasing “si sia procurata il macchinario con un contratto di appalto stipulato con l’impresa produttrice terza, trattandosi di circostanza esterna al rapporto tributario in esame”.

La Corte ha accolto anche un altro motivo sollevato dal Fisco affermando che “non vi era alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, in quanto risulta circostanza pacifica che la verifica, avente ad oggetto delle imposte dirette, non si è svolta presso i locali delle contribuenti”.

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